Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 30 Settembre 2003

Ordinanza 01 aprile 1996

Pretura circondariale di Foggia. Ordinanza 1 aprile 1996: “Assemblee di Dio in Italia (ADI) c. Rosania”.

(omissis)

Il Pretore sciogliendo la riserva di cui al verbale che precede, letti tutti gli atti e i documenti assunti, viste le note difensive depositate da entrambe le parti, rilevato che al fiore della prova del possesso nell’azione di reintegrazione è necessario provare tanto lo ius possidendi quanto lo ius possessionis, rilevato altresì che nel caso di specie il Rosania Giuseppe ha validamente acquistato tramite procura speciale rilasciatagli dall’ADI, in nome e per conto di detta associazione il terreno su cui è sorto successivamente il locale per cui oggi è causa; che detto locale è stato costruito nella massima autonomia gestionale dal Rosania ma sempre nell’interesse superiore della Comunità Evangelica la quale ha provveduto al pagamento del prezzo del suolo e ha ricevuto quietanza di saldo dalla ditta venditrice; che a nulla può rilevare in questa sede la questione relativa al provvedimento di sospensione del ministero, adottato dal Consiglio Generale delle Chiese nei confronti del dott. Rosania essendo questi rapporti strettamente connessi a problemi di organizzazione interna ai quali si rinvia; che tuttavia il Rosania in veste di Pastore della Comunità Evangelica di Foggia, pur essendo autonomo nelle scelte e decisioni riguardanti la locale Chiesa, è tuttavia legittimato da un organo superiore al quale tutta l’associazione fa capo avendo comunque operato egli in tale qualità e non come privato cittadino; che in tale qualità non può arrogarsi il potere di precludere l’accesso ai legittimi “comproprietari”, quali sono tutti gli aderenti all’Associazione e ne è prova la circostanza che la Chiesa è stata costruita con gli oboli di tutti gli associati; che ciò nonostante per la configurabilità dello spoglio è necessario che la privazione del possesso abbia carattere duraturo e non si rilevi come mero impedimento di natura provvisoria (79/4399); che dalle informazioni assunte la Chiesa, pur momentaneamente chiusa, è stata riaperta a tutti gli iscritti.

P.Q.M.

Il V. Pretore pronunciando sulla reintegra in possesso proposta dall’ADI nei confronti del dott. Rosania Giuseppe rigetta la domanda in quando lo spoglio non appare più evidente considerati i requisiti materiali e documentali del possesso in capo al dott. Rosania che tuttavia lo detiene in virtù di un titolo conferitogli dalle ADI

(omissis)