Ordinanza 07 gennaio 1992
Pretura di Bari. Ordinanza 7 gennaio 1992
(omissis)
In considerazione delle argomentate conclusioni tratte dal c.t.u. sulla base dei rilevamenti operati applicando esattamente i criteri e le modalità di misura stabiliti dall’allegato B del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1/3/91 (attuativo dell’art. 2 della legge 8/7/86 n. 349) è possibile ritenere con certezza che il suono delle campane della Parrocchia della Immacolata dei Reverendi Padri Cappuccini supera la normale tollerabilità di cui all’art. 844 c.c, giacché esso eccede abbondantemente – negli ambienti abitativi degli attori e nel tempo di osservazione del fenomeno acustico – il livello insuperabile stabilito dall’art. 2, comma 2º, del citato decreto (5 dB), livello costituito dalla differenza fra rumore ambientale e rumore residuo rilevati nella specie (criterio differenziale).
Ciò comporta sicuramente una lesione del fondamentale diritto alla salute degli abitanti dell’attiguo condominio di via Nicolò n. 7, nella misura in cui lo scampanio in questione, improvviso ed impulsivo, ne disturba il riposo del primo mattino (specialmente quello di bambini ed anziani); sicché è evidente la sussistenza del dedotto “periculum in mora”, stante la non facile ed esauriente riparabilità per equivalente del danno alla salute che la protrazione del fenomeno in discussione cagionerebbe indubbiamente ai predetti condòmini.
P.Q.M.
Applicati gli artt. 700 sg. c.p.c.;
vieta alla Parrocchia della Immacolata dei Reverendi Padri Cappuccini, sita in Bari alla via Abbrescia 96, in persona del Padre Superiore, il suono mattutino delle campane, sino alle ore 9.00 di ogni giorno;
fissa il termine di giorni 60 per l’inizio del giudizio di merito dinanzi al giudice competente.
Autore:
Pretura
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Immissioni acustiche, Suono delle campane, Livello acustico, Diritto alla salute, Lesione
Natura:
Ordinanza