Sentenza 17 dicembre 1958, n.79
Corte costituzionale. Sentenza 17 dicembre 1958, n. 79: “Bestemmia – Religione dello Stato (art. 724, primo comma, c.p.)”.
(Azzariti; Petrocelli)
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: dott. Gaetano AZZARITI;
Giudici: avv. Giuseppe CAPPI, prof. Tomaso PERASSI, prof. Gaspare AMBROSINI, dott. Mario COSATTI, prof. Francesco PANTALEO GABRIELI, prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO, prof. Antonino PAPALDO, prof. Mario BRACCI, prof. Nicola JAEGER, prof. Giovanni CASSANDRO, prof. Biagio PETROCELLI, dott. Antonio MANCA, prof. Aldo SANDULLI,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’att. 724, primo comma, del Codice penale promosso con ordinanza del 18 ottobre 1957 del Pretore di Martina Franca, emessa nel procedimento penale a carico di Fumarola Giuseppe, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 301 del 5 dicembre 1957 ed iscritta al n. 96 del Registro ordinanze 1957.
Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio Ministri;
udita nell’udienza pubblica del 19 novembre 1958 la relazione del Giudice Biagio Petrocelli;
udito il sostituto awocato generale dello Stato Raffaello Bron
(omissis)
Considerato in diritto:
Le argomentazioni esposte nell’ordinanza del Pretore non meritano accoglimento. Il termine ” religione dello Stato “, adottato dall’art. 724 del Codice penale, non ha in questa norma il significato e il valore giuridico che l’ordinanza vorrebbe attribuirgli. Già nella sentenza n. 125 del 1957, relativa alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 404 Cod. pen., questa Corte mise in luce ” la rilevanza che ha avuto ed ha la religione cattolica in ragione della antica ininterrotta tradizione del popolo italiano, la quasi totalità del quale ad essa sempre appartiene “. Sostanzialmente in base allo stesso criterio va decisa la questione presente. La norma dell’art. 724 Cod. pen., come altre dello stesso Codice (artt. 402 a 405), si riferisce alla “religione dello Stato” dando rilevanza non già a una qualificazione formale della religione cattolica, bensì alla circostanza che questa è professata nello Stato italiano dalla quasi totalità dei suoi cittadini, e come tale è meritevole di particolare tutela penale, per la maggiore ampiezza e intensità delle reazioni sociali naturalmente suscitate dalle offese ad essa dirette. Ciò sembra potersi desumere, oltre tutto, anche dal fatto che il Codice penale talora (art. 405), senza speciale motivo, parla non già di religione dello Stato, ma di religione “cattolica”. Ora, questa universalità di tradizioni e di sentimenti cattolici nella vita del popolo italiano è rimasta, senza possibilità di dubbio, immutata con l’avvento della Costituzione. E con essa, per conseguenza, permangono immutate tutte le ragioni per le quali, nell’art. 724 come in altre norme del Codice penale, il legislatore ha provveduto a una speciale tutela dei simboli e delle persone della religione cattolica.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione, proposta con ordinanza del Pretore di Martina Franca del 18 ottobre 1957, sulla legittimità costituzionale dell’art. 724, primo comma, Cod. pen., in riferimento agli artt. 7 e 8 della Costituzione.
(omissis)
Autore:
Corte Costituzionale
Dossier:
Tutela penale
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Religione Cattolica, Religione di Stato, Simboli, Persone
Natura:
Sentenza