Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 16 Settembre 2003

Sentenza 09 marzo 1998, n.50

Corte costituzionale. Sentenza 9 marzo 1998, n. 50.

(Granata; Mezzanotte)

LA REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

– Dott. Renato GRANATA Presidente

– Prof. Giuliano VASSALLI Giudice

– Prof. Francesco GUIZZI ”

– Prof. Cesare MIRABELLI ”

– Prof. Fernando SANTOSUOSSO ”

– Avv. Massimo VARI ”

– Dott. Cesare RUPERTO ”

– Dott. Riccardo CHIEPPA ”

– Prof. Gustavo ZAGREBELSKY ”

– Prof. Valerio ONIDA ”

– Prof. Carlo MEZZANOTTE ”

– Avv. Fernanda CONTRI ”

– Prof. Guido NEPPI MODONA ”

– Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, 4, 18 e 21 della legge della Regione Liguria 21 luglio 1986, n. 15 (Disciplina delle attività delle agenzie di viaggio e turismo), promosso con ordinanza emessa il 7 maggio 1996 dal Pretore di Genova, iscritta al n. 539 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell’anno 1996.

Udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1997 il Giudice relatore Carlo Mezzanotte.

(omissis)

Considerato in diritto

1. La questione di legittimità costituzionale sollevata dal Pretore di Genova investe alcune disposizioni della legge della Regione Liguria 21 luglio 1986, n. 15 contenente la disciplina delle agenzie di viaggio e turismo. L’ordinanza menziona, fra gli altri, gli articoli 2 e 4 di tale legge che rispettivamente individuano le attività proprie delle agenzie e ne subordinano lo svolgimento ad apposita autorizzazione ma non ne fa oggetto di specifica censura, sicché, in relazione ad essi, la questione deve essere dichiarata inammissibile.

Il dubbio di legittimità costituzionale riguarda, nell’ordine, gli articoli 21 e 18. Il primo, al comma 2, nel punire con sanzione amministrativa pecuniaria chiunque intraprenda o svolga, in forma continuativa od occasionale, anche senza scopo di lucro, le attività di organizzazione e di intermediazione previste dall’art. 2, ad avviso del giudice remittente, lederebbe diritti inviolabili garantiti dalla Costituzione, poiché senza il tramite delle agenzie sarebbe vietato organizzare un viaggio o un periodo di soggiorno turistico per i propri amici e persino per la propria famiglia.

L’articolo 18 è censurato per la ingiustificata disparità di trattamento a cui darebbe luogo tra le organizzazioni nazionali e le organizzazioni locali: mentre gli organismi a carattere associativo senza scopo di lucro operanti a livello nazionale con finalità ricreative, culturali, religiose e sociali possono liberamente organizzare viaggi e soggiorni per i propri associati, le associazioni e i sodalizi che operano a livello regionale o locale, salvo che per le vacanze sociali in Italia presso proprie strutture o in occasione di manifestazioni o ricorrenze riservate ai soci, sono tenute a rivolgersi alle agenzie.

2. La questione di legittimità costituzionale dell’art. 18 è inammissibile per difetto di rilevanza.

Dall’esposizione dei fatti compiuta dalla stessa ordinanza risulta che al ricorrente era stato rivolto l’addebito di aver pubblicizzato gite da lui stesso organizzate. Non è dunque pertinente il richiamo alla disciplina dei viaggi e soggiorni organizzati dalle associazioni e riservati agli associati: di essa il Pretore di Genova non è chiamato a dare applicazione.

3. Fondata è invece la questione concernente l’art. 21 della legge della Regione Liguria 21 luglio 1986, n. 15.

Il richiamo ai diritti inviolabili contenuto nell’ordinanza deve intendersi riferito agli artt. 2, 17 e 18 della Costituzione, che, come ricorda il giudice a quo, erano i parametri indicati dalla parte nel sollevare l’eccezione. E in effetti la disposizione colpisce comportamenti che sono espressione della socialità della persona, che è il bene protetto da un complesso di disposizioni costituzionali tra le quali rientrano quelle richiamate.

La libertà sociale dei cittadini non comporta il diritto di compiere qualsiasi attività; e così, se svolta con continuità e con finalità lucrativa, l’organizzazione di gite o di viaggi turistici è qualificabile come attività economica e, in quanto tale, soggiace ai limiti dell’art. 41 della Costituzione e delle leggi che vi danno attuazione. Per simili attività, la previsione di un’autorizzazione e l’imposizione di ragionevoli vincoli a tutela dell’interesse pubblico è coerente col regime costituzionale dell’iniziativa economica privata. Ma, nella previsione dell’impugnato art. 21, tale limite opera per qualsiasi attività di organizzazione di viaggio, anche se svolta episodicamente e senza finalità di profitto. La pretesa di voler assoggettare ad autorizzazione anche queste attività (pretesa implicita nella previsione di illiceità, contenuta nell’art. 21 della legge regionale), contrasta con il principio di libertà sociale.

L’art. 21, comma 2, della legge della Regione Liguria 21 luglio 1986, n. 15, è quindi costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui assoggetta a sanzione amministrativa anche l’attività di organizzazione e intermediazione di cui all’articolo 2 della medesima legge, svolta occasionalmente e senza fine di lucro.

Resta assorbito ogni altro profilo.

4. Successivamente al promovimento del presente giudizio, è entrata in vigore la legge della Regione Liguria 24 luglio 1997, n. 28 (Organizzazione ed intermediazione di viaggi e soggiorni turistici), il cui art. 20, al comma 2, riproduce in modo del tutto assimilabile il precetto contenuto nell’art. 21, comma 2, della legge regionale n. 15 del 1986. Pertanto, la declaratoria di illegittimità va estesa, in applicazione dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, anche a tale nuova norma.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 21, comma 2, della legge della Regione Liguria 21 luglio 1986, n. 15 (Disciplina delle attività delle agenzie di viaggio e turismo), nella parte in cui assoggetta a sanzione amministrativa anche l’attività di organizzazione e di intermediazione di cui all’articolo 2 della medesima legge, svolta occasionalmente e senza scopo di lucro;

dichiara, in applicazione dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l’illegittimità costituzionale dell’art. 20, comma 2, della legge della Regione Liguria 24 luglio 1997, n. 28 (Organizzazione ed intermediazione di viaggi e soggiorni turistici), nella parte in cui assoggetta a sanzione amministrativa anche l’attività di organizzazione e di intermediazione di viaggi e turismo, svolta occasionalmente e senza scopo di lucro;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 4 e 18 della legge della Regione Liguria 21 luglio 1986, n. 15, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 17 e 18 della Costituzione, dal Pretore di Genova con l’ordinanza indicata in epigrafe.

(omissis)