Legge regionale 06 novembre 2017, n.24
Legge Regionale 6 novembre 2017, n. 24
Interventi regionali di aiuto e assistenza alle vittime del terrorismo e di informazione, formazione e ricerca per conoscere e prevenire i processi di radicalizzazione violenta
(BURL n. 45, suppl. del 09 Novembre 2017 )
Art. 1
(Finalità e oggetto)
1. La presente legge, nel rispetto dei principi costituzionali e delle competenze stabilite dall'articolo 117 della Costituzione, è volta a rafforzare le misure di assistenza e di aiuto a favore delle vittime di un atto terroristico e a promuovere, anche tramite accordi con gli organi dello Stato, attività di informazione, formazione e ricerca per conoscere e prevenire i fenomeni ed i processi di radicalizzazione violenta.
Art. 2
(Beneficiari degli interventi)
1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1, concorre, con interventi di assistenza e di aiuto, anche non economico, al sostegno delle persone fisiche, residenti sul territorio regionale, vittime di un atto terroristico compiuto sul territorio nazionale o extranazionale, e dei loro familiari.
2. La Regione può, altresì, erogare contributi o altre misure di assistenza anche a favore degli esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, aventi sede legale o operativa sul territorio regionale, che abbiano subito danni alle rispettive attività in conseguenza di un atto terroristico compiuto sul territorio nazionale o extranazionale. Al di fuori del territorio regionale, sono esclusivamente riconosciuti i danni subiti dalle attività direttamente connesse a quelle della sede legale o operativa presente sul territorio regionale.
3. La Regione promuove, in particolare a favore del sistema scolastico e universitario, nonché degli operatori di polizia locale e delle realtà del terzo settore che si occupano di integrazione e prevenzione, attività di informazione, formazione e ricerca per conoscere e prevenire i fenomeni ed i processi di radicalizzazione violenta.
Art. 3
(Unità di supporto alle vittime del terrorismo)
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, è istituita presso la Giunta regionale l'Unità di supporto alle vittime del terrorismo, di seguito denominata 'Unità di supporto', con il compito di fornire sostegno sanitario e psicologico e supporto negli adempimenti di carattere amministrativo, nonché in ambito legale.
2. L'Unità di supporto si attiva al verificarsi dell'atto terroristico e, su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, fornisce il sostegno e il supporto di cui al comma 1.
3. L'Unità di supporto è costituita da personale regionale o appartenente agli enti del sistema regionale di cui all'articolo 48 dello Statuto d'autonomia come individuati dall'articolo 1 e dagli allegati A1 ed A2 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regioné – collegato 2007), individuato con provvedimento della Giunta regionale.
4. Il personale di cui al comma 3 partecipa all'Unità di supporto a titolo gratuito e nell'ambito dell'attività di servizio. Gli enti del sistema regionale di cui al comma 3 provvedono autonomamente alle eventuali spese di trasferta del proprio personale impegnato nelle attività dell'Unità di supporto, successivamente rimborsate dalla Regione, previa quantificazione e giustificazione delle spese medesime, secondo la vigente disciplina per la pubblica amministrazione. La Regione rimborsa, altresì, l'equivalente degli emolumenti versati dagli enti del sistema regionale al rispettivo personale impegnato nelle attività dell'Unità di supporto e gli eventuali costi assicurativi.
5. La Regione, per il miglior funzionamento dell'Unità di supporto, promuove la stipulazione di intese o accordi di collaborazione istituzionale con gli organi dello Stato, nonché con altri enti pubblici nazionali e locali, associazioni di categoria, enti e associazioni afferenti al terzo settore, anche ai fini della partecipazione alle attività delle Unità di supporto di soggetti esterni, ove richiesto da particolari esigenze.
6. La Regione riconosce ai soggetti esterni di cui al comma 5, impegnati nelle attività dell'Unità di supporto, eventuali spese di trasferta, adeguatamente quantificate e giustificate, secondo la vigente disciplina per la pubblica amministrazione. La Regione rimborsa, altresì, l'equivalente degli eventuali emolumenti versati dai datori di lavoro al rispettivo personale impegnato nelle attività dell'Unità di supporto e gli eventuali costi assicurativi.
7. La Giunta regionale determina la composizione dell'Unità di supporto, i requisiti professionali dei componenti, le attività e le modalità di funzionamento, prevedendo anche interventi per la formazione e l'aggiornamento dei componenti.
Art. 4
(Contributi a favore delle vittime del terrorismo)
1. La Regione prevede a favore dei soggetti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, a titolo assistenziale, l'erogazione di contributi per la sola copertura delle spese, non assistite da forme assicurative o da altre misure di ristoro di analoga natura, conseguenti e connesse all'atto terroristico.
2. La Giunta regionale determina gli importi massimi, le tipologie di danno e di spesa ammissibili, le modalità, i termini e le condizioni per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1, nonché le procedure per la gestione operativa del fondo di cui all'articolo 7, comma 1.
Art. 5
(Sospensione degli obblighi tributari)
1. Ai soggetti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, sono sospesi, su istanza di parte, gli obblighi tributari nei confronti della Regione per l'anno d'imposta in cui si è verificato l'atto terroristico e per i tre periodi di imposta successivi.
2. Decorsa la sospensione di cui al comma 1, il pagamento dei tributi dovuti può essere effettuato in forma rateale, senza applicazione di sanzioni né interessi.
3. La Giunta regionale determina le modalità e le condizioni per il riconoscimento di quanto previsto al presente articolo.
Art. 6
(Interventi di informazione, formazione e ricerca)
1. La Regione promuove e sostiene iniziative ed interventi che prevengano i fenomeni ed i processi di radicalizzazione e di estremismo anche di matrice religiosa, diffondono la cultura della legalità ed educano al rispetto dei diritti della persona, anche attraverso il coinvolgimento di enti e organismi istituzionali e di altri soggetti che operano per le finalità della presente legge, nonché dei mezzi di informazione.
2. La Regione promuove corsi di formazione per gli operatori di polizia locale al fine di fornire utili strumenti conoscitivi, volti ad identificare e a prevenire i fenomeni ed i processi di radicalizzazione violenta.
3. La Regione promuove azioni coordinate tra istituzioni, soggetti non profit, associazioni, istituzioni scolastiche e formative per favorire la cooperazione attiva tra la categoria professionale degli interpreti e traduttori e le forze di polizia locale ed altri organismi, allo scopo di intensificare l'attività di prevenzione nei confronti dei soggetti ritenuti vicini al mondo dell'estremismo e della radicalizzazione attribuibili a qualsiasi organizzazione terroristica.
4. La Regione, per le iniziative rivolte al sistema scolastico e universitario, promuove accordi con l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e con le università lombarde, per conoscere e prevenire i fenomeni ed i processi di radicalizzazione violenta, nell'ottica anche dell'educazione alla cittadinanza e al rispetto delle differenze.
Art. 7
(Norma finanziaria)
1. In attuazione dell'articolo 4, comma 1, è istituito, alla missione 03 'Ordine pubblico e sicurezza', programma 2 'Sistema integrato di sicurezza urbana' – Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2017-2019, il 'Fondo in favore delle vittime del terrorismo' con una dotazione prevista in euro 60.000,00 per gli anni 2017 e 2018, a cui si provvede con l'aumento delle disponibilità della missione 3 'Ordine Pubblico e Sicurezza', programma 2 'Sistema Integrato di Sicurezza Urbana' – Titolo 1 e la corrispondente riduzione della disponibilità di competenza della missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 3 'Altri fondi' – Titolo 1.
2. Alla copertura delle spese per l'Unità di supporto, di cui all'articolo 3, prevista in euro 10.000,00 per gli anni 2017 e 2018, si provvede con l'aumento delle disponibilità della missione 3 'Ordine Pubblico e Sicurezza', programma 2 'Sistema Integrato di Sicurezza Urbana' – Titolo 1 e la corrispondente riduzione della disponibilità di competenza della missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 3 'Altri fondi' – Titolo 1.
3. Alla copertura delle spese per gli interventi, di cui all'articolo 6, commi 1, 3 e 4, prevista in euro 30.000,00 per l'anno 2018, si provvede con l'aumento delle disponibilità della missione 3 'Ordine Pubblico e Sicurezza', programma 2 'Sistema Integrato di Sicurezza Urbana' – Titolo 1 e la corrispondente riduzione della disponibilità di competenza della missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 3 'Altri fondi' – Titolo 1.
4. Alla copertura delle spese per i corsi di formazione della polizia locale di cui all'articolo 6, comma 2, si provvede, a partire dal 2018, nell'ambito delle risorse già stanziate, ai sensi della legge regionale 1 aprile 2015, n. 6 (Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana), alla missione 3 'Ordine pubblico e sicurezza', programma 1 'Polizia locale amministrativa' – Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2017-2019.
5. A partire dagli esercizi successivi al 2018, alle spese di cui ai commi 1, 2, 3 si provvede con le leggi di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari, nei limiti della disponibilità delle risorse stanziate alla missione 3 'Ordine Pubblico e Sicurezza', programma 2 'Sistema Integrato di Sicurezza Urbana' – Titolo 1 'Spese correnti' del bilancio regionale e a partire dagli esercizi successivi al 2018, alle spese di cui al comma 4 si provvede con le leggi di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari, nei limiti della disponibilità delle risorse stanziate alla missione 3 'Ordine Pubblico e Sicurezza', programma 1 'Polizia locale amministrativa' – Titolo 1 'Spese correnti' del bilancio regionale.
6. Alla copertura degli eventuali minori introiti, al momento non determinabili, derivanti dall'applicazione dell'articolo 5, si provvede con legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.
Art. 8
(Norme finali)
1. Ai contributi e alle agevolazioni di cui agli articoli 4 e 5 si applica quanto previsto dall'articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea).
2. Le disposizioni della presente legge si applicano agli eventi di terrorismo verificatisi a decorrere dall'anno 2017.
Art. 9
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino uffici
Autore:
Regione Lombardia
Dossier:
Libertà religiosa
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Terrorismo, Informazione, Sostegno, Vittime, Radicalizzazione
Natura:
Legge regionale