Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 13 Gennaio 2018

Decreto legislativo 29 dicembre 2017, n.216


DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2017, n. 216 Disposizioni in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, in attuazione della delega di cui all'articolo 1,
commi 82, 83 e 84, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 23 giugno 2017, n. 103. (18G00002)

(GU n.8 del 11-1-2018)

Vigente al: 26-1-2018

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante
approvazione del testo definitivo del Codice penale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988,
n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale;
Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale;
Vista la legge 23 giugno 2017, n. 103, recante modifiche al codice
penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento
penitenziario, contenente la delega al Governo per la riforma della
disciplina in materia di intercettazione di conversazioni o
comunicazioni, e, in particolare, l'articolo 1, commi 82, 83 e 84,
lettere a), b), c), d) ed e);
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 2 novembre 2017;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 18 dicembre 2017;
Acquisiti i pareri definitivi delle competenti Commissioni
parlamentari, ai sensi dell'articolo 1 comma 83 della legge 23 giugno
2017, n. 103;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 29 dicembre 2017;
Su proposta del Ministro della giustizia;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Modifiche al codice penale

1. Dopo l'articolo 617-sexies del codice penale, approvato con
regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, e' inserito il seguente:
«Art. 617-septies. (Diffusione di riprese e registrazioni
fraudolente). – Chiunque, al fine di recare danno all'altrui
reputazione o immagine, diffonde con qualsiasi mezzo riprese audio o
video, compiute fraudolentemente, di incontri privati o
registrazioni, pur esse fraudolente, di conversazioni, anche
telefoniche o telematiche, svolte in sua presenza o con la sua
partecipazione, e' punito con la reclusione fino a quattro anni.
La punibilita' e' esclusa se la diffusione delle riprese o delle
registrazioni deriva in via diretta ed immediata dalla loro
utilizzazione in un procedimento amministrativo o giudiziario o per
l'esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca.
Il delitto e' punibile a querela della persona offesa.».

Art. 2
Modifiche al codice di procedura penale in materia di riservatezza
delle comunicazioni e delle conversazioni telefoniche e telematiche
oggetto di intercettazione.

1. Al codice di procedura penale, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 103, comma 7, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Fermo il divieto di utilizzazione di cui al primo periodo,
quando le comunicazioni e conversazioni sono comunque intercettate,
il loro contenuto non puo' essere trascritto, neanche sommariamente,
e nel verbale delle operazioni sono indicate soltanto la data, l'ora
e il dispositivo su cui la registrazione e' intervenuta.»;
b) all'articolo 114, comma 2, dopo le parole: «dell'udienza
preliminare», sono aggiunte le seguenti: «, fatta eccezione per
l'ordinanza indicata dall'articolo 292»;
c) all'articolo 267, comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «L'ufficiale di polizia giudiziaria provvede a norma
dell'articolo 268, comma 2-bis, informando preventivamente il
pubblico ministero con annotazione sui contenuti delle comunicazioni
e conversazioni.»;
d) all'articolo 268:
1) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: «2-bis. E' vietata
la trascrizione, anche sommaria, delle comunicazioni o conversazioni
irrilevanti ai fini delle indagini, sia per l'oggetto che per i
soggetti coinvolti, nonche' di quelle, parimenti non rilevanti, che
riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge. Nel verbale
delle operazioni sono indicate, in tali casi, soltanto la data, l'ora
e il dispositivo su cui la registrazione e' intervenuta.
2-ter. Il pubblico ministero, con decreto motivato, puo'
disporre che le comunicazioni e conversazioni di cui al comma 2-bis
siano trascritte nel verbale quando ne ritiene la rilevanza per i
fatti oggetto di prova. Puo' altresi' disporre la trascrizione nel
verbale, se necessarie a fini di prova, delle comunicazioni e
conversazioni relative a dati personali definiti sensibili dalla
legge.»;
2) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. I verbali e le
registrazioni sono trasmessi al pubblico ministero, per la
conservazione nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1,
immediatamente dopo la scadenza del termine indicato per lo
svolgimento delle operazioni nei provvedimenti di autorizzazione o di
proroga. Il pubblico ministero dispone con decreto il differimento
della trasmissione dei verbali e delle registrazioni quando la
prosecuzione delle operazioni rende necessario, in ragione della
complessita' delle indagini, che l'ufficiale di polizia giudiziaria
delegato all'ascolto consulti le risultanze acquisite. Con lo stesso
decreto fissa le prescrizioni per assicurare la tutela del segreto
sul materiale non trasmesso.»;
e) i commi 5, 6, 7 e 8 sono abrogati;
f) all'articolo 329, comma 1, dopo le parole: «e dalla polizia
giudiziaria» sono inserite le seguenti: «, le richieste del pubblico
ministero di autorizzazione al compimento di atti di indagine e gli
atti del giudice che provvedono su tali richieste».

(…)

Art. 9
Disposizione transitoria)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si applicano
alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti
autorizzativi emessi dopo il centottantesimo giorno successivo alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
2. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b),
acquista efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma, addi' 29 dicembre 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri
Orlando, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Orlando