Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 20 Ottobre 2017

Protocollo di intesa 04 giugno 2012

PROTOCOLLO D’INTESA TRA AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI DI ROMA E RAPPRESENTANTI DELLE RELIGIONI SOTTOELENCATE
(DIVERSE DALLA RELIGIONE CATTOLICA)

PREMESSO:
– che l’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini (di seguito AOSCF) persegue le finalità pubbliche di tutela della salute, di promozione della qualità della vita, di prevenzione, cura e riabilitazione delle malattie; 
- che l’assistenza alla persona malata, durante il percorso clinico è improntata a principi di umanizzazione e pertanto nella primaria finalità della cura e promozione della salute l’AOSCF accoglie le persone malate che accedono ai servizi sanitari nel totale rispetto e ricerca di ogni azione necessaria e utile a rendere la permanenza all’interno delle proprie strutture improntata alla civile convivenza e senza soluzione di continuità delle prerogative e dei diritti sociali di ogni singolo individuo, per la tutela delle loro fondamentali libertà ed aspettative;
 
 CONSIDERATO:
− che è stato rilevato un sensibile aumento del numero delle persone ricoverate aderenti a religioni non cattoliche;
− che si rileva pertanto la necessità di garantire indistintamente a tutte le persone ricoverate la libertà di culto e – ove ne sentano la necessità – di interfacciarsi con un rappresentante della propria fede, soprattutto in momenti difficili quali il ricovero ospedaliero, la sofferenza ed il lutto;

VISTO:

− quanto indicato dall’art. 38 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che prevede che le strutture di ricovero del SSN assicurino l’assistenza religiosa nel rispetto della volontà e della libertà di coscienza del cittadino, stipulando intese con le autorità religiose competenti per territorio;
− la legge 354/1975 e la legge 663/1986;
− visto il DPR 230/2000;
− la legge 11 agosto 1984, n. 449; la legge 25 marzo 1985, n. 121; la legge 22 novembre 1988, n. 516; la legge 22 novembre 1988, n. 517; la legge 8 marzo 1989, n. 101.

L’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini (AOSCF) di Roma nella persona del Direttore Generale e Legale Rappresentante
Dr. Aldo Morrone
e
i Rappresentanti delle Religioni diverse dalla Religione cattolica
Antonio Adamo, Chiese Evangeliche di Roma
Franco Di Maria, Unione Induista Italiana
Riccardo Di Segni, Comunità Ebraica di Roma
Maria Angela Falà, Unione Buddista Italiana
Augustin Gheorghiu, Chiesa Ortodossa di Romania
Riccardo Plati, Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai
Abdellah Redouane, Centro Culturale Islamico-Grande Moschea

CONCORDANO QUANTO SEGUE:

ART. 1
L’AOSCF riconosce la presenza di persone ricoverate aderenti a diverse religioni, fedi e confessioni, oltre la cattolica, le quali hanno diritto di assistenza spirituale dai propri rappresentanti di culto.

ART. 2
Le parti si impegnano a collaborare reciprocamente per garantire sostegno e supporto religioso e spirituale – nei momenti di maggiore difficoltà – su richiesta esclusiva da parte della persona ricoverata o dei suoi familiari, attraverso i rappresentanti dell’AOSCF.

ART. 3
Le parti si rendono disponibili a prestare attività di consulenza e mediazione per problematiche di convivenza concreta dovute a differenze di usi e tradizioni religiose.

ART. 4
I rappresentanti delle varie religioni si impegnano a riconoscere e a rispettare le regole e gli obblighi derivanti dai protocolli aziendali, in special modo in ambito igienico-sanitario.

ART. 5
Le parti si impegnano a riconoscere e rispettare le differenti religioni, fedi e confessioni e la Cappellania della Chiesa Cattolica presente nell’AOSCF, nel reciproco rispetto in una dimensione paritaria.

ART. 6
Nessun onere economico, o riconoscimento di altro titolo, è concesso o richiesto dalle parti, o da loro incaricati, per l’attività prestata, salvo preesistenti accordi istituzionali.

ART. 7
Ogni ingerenza religiosa ed ogni attività che esuli dallo spirito di questo protocollo, non autorizzata dalla Direzione dell’AOSCF, è esplicitamente vietata.

ART. 8
Le parti si impegnano a divulgare il contenuto del presente protocollo, in coerenza con le finalità che lo ispirano.

ART. 9
Il presente protocollo è integrabile con atti successivi per quelle religioni, fedi e confessioni che ne richiederanno la sottoscrizione.
Gli accordi entreranno in vigore all’atto della firma consensuale.
E’ fatto salvo a ciascuna delle parti l’esercizio del diritto di recesso e la proposta delle opportune modifiche atte a migliorare il servizio.
Il presente protocollo ha la durata di anni due ed è automaticamente rinnovabile.