Sentenza 30 giugno 2016, n.13435
Corte di Cassazione, sezione I Civile, sentenza 30 giugno 2016, n. 13435: "Adottabilità del minore nato a seguito di fecondazione assistita da genitori di età avanzata".
Presidente: Bernabai – Estensore: Nazzicone
(omissis)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Viene proposto dai genitori della minore R.L.D., nata a [omissis] il [omissis] 2010, ricorso per revocazione, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., della sentenza di questa Corte dell'8 novembre 2013, n. 25213, con la quale è stato respinto il ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino del 22 ottobre 2012, che aveva confermato la dichiarazione di adottabilità della minore, pronunciata dal Tribunale della stessa città il 16 agosto 2011.
Resiste con controricorso il curatore speciale della minore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Ricorso per revocazione.
1. È pregiudiziale la risoluzione positiva della questione di ammissibilità del ricorso per revocazione, nel quale vengono esposti i fatti rilevanti per l'esame della domanda di revocazione e ad illustrare il motivo della stessa, senza la riproposizione dei motivi dell'originario ricorso per cassazione.
Il ricorso è ammissibile, in virtù dell'orientamento consolidato di questa Corte, il quale ha chiarito che la domanda di revocazione della sentenza di cassazione per errore di fatto, da proporre, in base al disposto dell'art. 391-bis c.p.c., con ricorso ai sensi dell'art. 365 ss. c.p.c., deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione del motivo della revocazione, prescritta dall'art. 398, 2° comma, c.p.c. e l'esposizione dei fatti di causa rilevanti per la decisione della domanda di revocazione, richiesta dall'art. 366, 1° comma, n. 3, c.p.c., e non anche la riproposizione dei motivi dell'originario ricorso per cassazione (Cass., sez. un., 6 luglio 2015, n. 13863; sez. un., 30 dicembre 2004, n. 24170; sez. un., 20 novembre 2003, n. 17631; nonché numerose conformi a sezioni semplici: e multis, Cass., ord. 17 novembre 2015, n. 23528; 10 settembre 2015, n. 17909; 22 maggio 2015, n. 10553; 14 maggio 2015, n. 9902; 25 settembre 2014, n. 20244; 5 giugno 2014, n. 12623; 13 marzo 2014, n. 5920; 22 novembre 2006, n. 24856; ord. 19 ottobre 2006, nn. 22385 e 22386).
In definitiva, per ritenere osservata la norma è sufficiente che il ricorso contenga la sommaria esposizione dei fatti della causa rilevanti per la decisione della domanda di revocazione, non la riproduzione dei motivi posti a fondamento dell'originario ricorso deciso dalla sentenza oggetto della revocazione.
Nella specie, il ricorso reca l'esposizione, nei profili salienti, dei fatti che dovrebbero costituire oggetto della revocazione; esplicita il punto della sentenza oggetto dell'impugnazione, nel quadro della vicenda complessiva decisa; espone le censure svolte al riguardo, così da rendere intelligibile la doglianza e sufficientemente specificati i fatti astrattamente rilevanti al fine della decisione, con conseguente ammissibilità del medesimo.
2. L'elemento essenziale, dai ricorrenti esposto nel motivo di ricorso per revocazione, ai sensi degli artt. 391-bis e 394, n. 4, c.p.c., consiste nell'avere la sentenza di cassazione posto a fondamento della decisione un episodio della vita della famiglia, che sarebbe risultato però totalmente escluso in forza della sentenza penale del Tribunale di Casale Monferrato del 12 giugno 2013, già in precedenza prodotta ex art. 372 c.p.c., con la quale gli odierni ricorrenti sono stati assolti dal reato di abbandono di minore perché il fatto non costituisce reato.
Precisano che la sentenza – con riguardo all'episodio accaduto la sera del 28 giugno 2010, allorché alcuni vicini sopraggiunsero trovando la minore da sola nella vettura dei genitori, parcheggiata sotto casa – ha chiarito irrefutabilmente come la stessa "senza dubbio… non sia stata esposta ad una situazione di pericolo", dal momento che il paese è piccolo e tranquillo e la strada in cui la macchina era parcheggiata è chiusa al passaggio di estranei ed era illuminata.
Lamentano, nel merito, che le perizie acquisite nei giudizi di merito in ordine alla loro capacità genitoriale siano state assai scarne e fondate sull'essenziale presupposto (errato) dell'esistenza di detto episodio di abbandono, invece accertato positivamente come mai avvenuto; mentre nessun attento esame sulle effettive capacità genitoriali è mai stato davvero espletato, dato che la minore è stata loro sottratta a poche settimane dalla nascita.
3. Secondo un consolidato e condiviso orientamento di questa Corte, la configurabilità dell'errore di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c. presuppone che la decisione appaia fondata, in tutto o in parte, esplicitandone e rappresentandone la decisività, sull'affermazione di esistenza o inesistenza di un fatto che, per converso, la realtà effettiva (quale documentata in atti) induce, rispettivamente, ad escludere od affermare, così che il fatto in questione sia percepito e portato ad emersione nello stesso giudizio di cassazione, nonché posto a fondamento dell'argomentazione logico-giuridica conseguentemente adottata dal giudice di legittimità (fra le altre, Cass. 5 giugno 2014, n. 12623; 28 marzo 2011, n. 7063; 15 luglio 2009, n. 16447).
Nel peculiarissimo caso all'esame, la sentenza impugnata per revocazione, operando un riferimento alle precedenti di merito, è stata fondata – al di là delle enunciazioni astratte in premessa circa l'interesse preminente del minore ed il rinvio ad altre generiche affermazioni contenute nelle sentenze di merito – essenzialmente sull'episodio del 28 giugno 2010, su riportato, e da essa dato per certo, risultando anzi riferite ivi altre caratteristiche positive dei coniugi.
Tale episodio non risulta avere costituito un punto controverso, essendo stato dato per sicuro dalle parti.
Tuttavia, era già stata prodotta la sentenza penale sopravvenuta nel corso del giudizio di legittimità, in quanto pronunciata tre mesi prima dell'udienza di discussione e resa ivi nota mediante la memoria; sentenza penale che verte proprio sull'episodio occorso il 28 giugno 2010, per la quale vi era stato pure il rinvio a giudizio, intorno al quale era stata costruita l'intera tesi dell'esistenza dello stato di abbandono morale e materiale.
Ciò posto, l'accertamento contenuto nella sentenza penale, costituente giurisprudenza da valutare, che ha assolto i genitori dal reato di cui all'art. 591 c.p. – sollevandoli anche dal disvalore sociale del fatto imputato – prova che la sentenza, oggi impugnata, fu fondata sulla supposizione erronea di un fatto, accertato dai giudici del merito ed acquisito come tale dalla corte di legittimità, la cui verità era però positivamente esclusa proprio innanzi alla Corte: che, cioè, i genitori avessero abbandonato la minore in una situazione di reale pericolo.
A tal fine, fornisce lumi la motivazione della sentenza penale, che inequivocabilmente esclude, sulla base di dettagli di tempo e di luogo, ogni pericolo per la bambina. Ed è noto come l'elemento oggettivo del reato di abbandono di persone minori o incapaci, di cui all'art. 591 c.p., sia integrato dalla condotta, attiva od omissiva, contrastante con il dovere giuridico di cura (o di custodia) gravante sul soggetto agente, da cui derivi uno stato di pericolo, anche meramente potenziale, per la vita o l'incolumità del soggetto passivo (da ultimo, Cass. pen., 30 aprile 2015, n. 35814).
La sentenza penale, passata in giudicato, ha definitivamente accertato che, invece, nessuno stato di pericolo fu provocato dall'episodio in questione.
Tale fatto processuale è stato falsamente còlto dalla sentenza impugnata per revocazione, la quale ha affermato, basandosi sulla memoria, che la sentenza penale ha escluso il dolo nella causazione di una situazione, pur tuttavia, di procurato pericolo: ciò che, invece, risulta dalla sentenza penale è l'assenza dello stesso elemento oggettivo della fattispecie costituito dallo "stato di abbandono".
Poiché, nell'equilibrio generale della sentenza impugnata, il noto episodio ha rappresentato il vero profilo centrale, deve concludersi per l'integrazione della fattispecie revocatoria invocata.
A ciò si aggiunga che i presupposti della revocazione vanno valutati con particolare attenzione allorché si prospetti la violazione di diritti fondamentali, protetti dalla Convenzione Edu, da parte del giudice nazionale, in forza di un errore di fatto che non abbia condotto al rimedio reale in discorso, onde poi non resterebbe che quello del mero indennizzo, per definizione insoddisfacente quando si tratti di diritti fondamentali su beni personalissimi della vita.
In conclusione, ai sensi dell'art. 391-ter, 2° comma, c.p.c., la sentenza va dunque revocata, con l'enunciazione del seguente principio di diritto: È revocabile per errore di fatto la sentenza di cassazione che, nel confermare la declaratoria dello stato di adottabilità assunta dal giudice di merito, sia fondata su di una specifica circostanza supposta esistente (nella specie, l'avere i genitori lasciato un neonato da solo in automobile esponendolo a stato di pericolo) la cui verità era invece, limitatamente all'evento, positivamente esclusa.
II. Giudizio rescissorio.
4. I motivi di ricorso avverso la sentenza d'appello sono i seguenti:
1) violazione o errata applicazione degli art. 1 l. 4 maggio 1983, n. 184 e 3 Cost., posto che il minore ha diritto di vivere e crescere nella propria famiglia di origine e che l'età avanzata dei genitori non è elemento di cui si debba tener conto ai fini della pronuncia sull'abbandono, non essendo invero emersi altri elementi integranti lo stato di abbandono materiale e morale della minore, tali da compromettere in modo grave ed irreversibile lo sviluppo della medesima; né le norme vigenti profilano il terrificante scenario di uno Stato che si arroghi il potere di rilasciare l'autorizzazione a procreare solo entro una data fascia d'età;
2) violazione dell'art. 8 l. 4 maggio 1983, n. 184, per essere la sentenza fondata su enunciazioni generiche e senza elementi specifici del presupposto dell'abbandono morale e materiale della minore;
3) vizio di motivazione omessa, mancante o contraddittoria, riguardo alla valutazione di risultanze istruttorie emerse nel giudizio, posto che la sentenza non motiva le ragioni per le quali la minore è ritenuta a rischio e perché i genitori non hanno avuto i sostegni prescritti.
5. I primi due motivi, da trattare congiuntamente in quanto intimamente connessi, sono fondati.
5.1. Dispone l'art. 8, 1° comma, della l. 4 maggio 1983, n. 184, Diritto del minore ad una famiglia, che "Sono dichiarati in stato di adottabilità dal tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trovano, i minori di cui sia accertata la situazione di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio".
Regole rilevanti al riguardo sono contenute nella Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (Cedu), così come applicata dalla Corte europea.
Il giudice europeo dei diritti umani interpreta la Convenzione ed assicura standard minimi di rispetto di essi: per tale ragione, essa è reputata avere un ruolo di sicura autorevolezza in tale materia: onde i principi da essa espressi non possono essere trascurati, sebbene non vi sia pronuncia Cedu diretta nel presente caso.
5.2. Ove sussista una sentenza della Corte di Strasburgo pronunciata nella controversia, la Corte costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 630 c.p.p., nella parte in cui non prevede un diverso caso di revisione al fine di conseguire la riapertura del processo, quando ciò sia necessario, ai sensi dell'art. 46, par. 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte di Strasburgo (Corte cost. 7 aprile 2011, n. 113).
La medesima questione è stata rimessa, con riguardo al processo amministrativo, dal Consiglio di Stato (C.d.S., ad. plen., ord. 4 marzo 2015, n. 2), che ha reputato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli art. 106 d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, Codice del processo amministrativo, nonché degli [artt.] 395 e 396 c.p.c., in relazione agli artt. 117, 1° comma, 111 e 24 Cost. nella parte in cui non prevedono un diverso caso di revocazione della sentenza quando ciò sia necessario, ai sensi dell'art. 46 par. 1, della Convenzione, per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte Edu. E, come è stato correttamente osservato dagli interpreti, ove accogliesse il ricorso, la Corte costituzionale potrebbe estendere la pronuncia anche al processo civile ex art. 27 l. 11 marzo 1953, n. 87.
Questa Corte non ha avuto sinora occasione di rimettere al giudice delle leggi analoga questione di costituzionalità; ed essa ora non si pone, attesa l'assenza di alcun pronunciamento nel caso di specie per violazione della Convenzione.
5.3. Peraltro, giova ricordare che le pronunce della Corte di giustizia e della Corte Edu nel caso concreto producono effetti anche qualora si sia già formato un giudicato. La certezza del diritto è assicurata dal giudicato; ma, a fronte della tutela di alcuni beni apicali e della natura dei valori implicati, la sua assolutezza è stata posta, in varie ed eterogenee occasioni, in discussione.
Invero, la regola del giudicato risulta in verità attenuata nel nostro ordinamento positivo: a titolo esemplificativo, in sede civile – sia pure quanto al sistema comunitario – viene negata l'efficacia espansiva del giudicato nei casi in cui ciò impedisca al giudice di prendere in considerazione le norme comunitarie in materia di pratiche abusive legate all'Iva (Corte giust. 3 settembre 2009, C-2/08, Olimpiclub), oppure non consenta il recupero di un aiuto di Stato dichiarato incompatibile con il mercato comune da una decisione della commissione europea divenuta definitiva (entrando, in tal caso, in discorso i principi di ripartizione delle competenze tra gli Stati membri e l'Unione europea: Corte giust. 11 novembre 2015, C-505/14, Klausner; 18 luglio 2007, C-119/05, Lucchini); in sede penale, ove peraltro vigono regole autonome, si afferma che la dichiarazione di illegittimità costituzionale, successiva ad una sentenza irrevocabile di condanna, di una norma penale diversa dalla norma incriminatrice, idonea a mitigare il trattamento sanzionatorio, deve comunque comportare la rideterminazione della pena non ancora espiata (Cass., sez. un. pen., 29 maggio 2014, dep. 14 ottobre 2014, n. 42858, Gatto; e v. pure Cass. pen. 1° aprile 2014, dep. 26 giugno 2014, n. 27702, Auricchio); mentre altre decisioni (Cass. pen. 12 luglio 2006, dep. 3 ottobre 2006, n. 32678, Somogyi; 1° dicembre 2006, dep. 25 gennaio 2007, n. 2008, Dorigo), pur affrontando problemi diversi, vengono accomunate nell'orientamento secondo cui le sentenze della Corte europea che hanno dichiarato "non equo" un determinato processo producono effetti sullo stesso, nonostante che esso si sia concluso con sentenza passata in giudicato, comportando l'obbligo per il giudice italiano di conformarsi alla sentenza della Corte europea.
5.4. Occorre, altresì, tenere conto della particolare vincolatività delle pronunce delle Corti sovranazionali, che – almeno a fini interpretativi – si estende anche al di fuori del giudizio nell'ambito del quale vengono emesse.
In sede civile, è noto l'orientamento (sin da Cass., sez. un., 26 gennaio 2004, nn. 1338-1341; e, quindi, fra le molte, Cass. 4 novembre 2005, n. 21403; 11 giugno 2007, n. 13657) che afferma l'obbligo del giudice nazionale di "tenere conto dei criteri di determinazione della riparazione applicati dalla Corte europea" e configurato l'inosservanza di tale obbligo come violazione di legge denunziabile per cassazione.
In sede penale, le Sezioni unite hanno affermato come le decisioni della Corte europea "che evidenzino una situazione di oggettivo contrasto – non correlata in via esclusiva al caso esaminato – della normativa interna sostanziale con la convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali assumono rilevanza anche nei processi diversi da quello nell'ambito del quale è intervenuta la pronunzia della predetta corte internazionale (fattispecie riguardante la possibilità che il giudice dell'esecuzione, in attuazione dei principi dettati in materia della corte Edu, e modificando il giudicato, sostituisca la pena dell'ergastolo, inflitta all'esito del giudizio abbreviato, con la pena di anni trenta di reclusione)" (Cass. pen., sez. un., ord. 19 aprile 2012, n. 34472, Ercolano; seguita es. da Cass. 1° dicembre 2014, n. 9931; 10 ottobre 2014, n. 677).
In definitiva, dunque, premesso che: a) il giudice nazionale è quello naturale cui spetta di operare nei confronti delle parti, per le quali è il giudice prossimo, la verifica dell'avvenuto rispetto dei diritti fondamentali tutelati dalla Convenzione, al fine di farsi garante della loro protezione effettiva ed omogenea all'interno dell'Unione; b) egli è vincolato al rispetto della Convenzione, la quale non si rivolge solo allo Stato-apparato ma anche alle sue articolazioni interne, inclusa l'autorità giudiziaria (Corte cost. nn. 113 e 246 del 2011); c) anche per le decisioni della Corte di Strasburgo comincia a profilarsi la regola del precedente: alla luce di tutto ciò, la prevenzione di violazioni alla stessa, facilmente riscontrabili, va favorita, per la tutela effettiva dei diritti fondamentali e diminuzione del contenzioso.
Invero, la preminenza che la Corte europea dei diritti dell'uomo abbia accordato ad una delle opzioni assiologiche che vengono in considerazione – in presenza di una fattispecie suscettibile di riproporsi come precedente in una molteplicità di casi simili – non può non espandere i suoi effetti all'interpretazione delle disposizioni di legge coinvolte.
Anche per la Corte Edu va progressivamente affermandosi (pur non essendone essa vincolata) la tecnica dell'argomentazione tipica di una decisione che non intende porsi come monade, ma piuttosto quale anello di una "catena di precedenti", al fine di propiziare la certezza del diritto e la prevedibilità delle decisioni e delle interpretazioni, cui uniformare i comportamenti. Essa sempre più si preoccupa (non diversamente, per vero, dalla Corte di giustizia) di aumentare l'efficacia delle proprie decisioni circondandole di un'aura di motivazione strutturata e ripetitiva di precedenti conformi, a valere per un numero non prevedibile ex ante di futuri casi simili (il "diritto vivente" Cedu).
Ciò non può non avere conseguenze, quanto all'efficacia delle sue decisioni: che, sebbene formalmente limitate al caso deciso, sono suscettibili di fornire delle linee-guida per quelli avvenire, quando la violazione riscontrata sia stata commessa o in forza di una disposizione interna generale ed astratta o a fronte di una situazione fattuale ripetibile.
Pertanto, può ritenersi che il giudizio di violazione di un diritto fondamentale, sancito da una pronuncia della Corte Edu, sia insuscettibile di sviluppi solo ove esso appartenga all'esclusiva e specifica singolarità del caso concreto, come tale destinato a restare confinato, appunto, nell'ambito di quel giudizio.
Dove, al contrario, la fattispecie concreta sia idonea a fungere da modello generale di comportamento in una serie indeterminata di casi analoghi, là si ravvisa un giudizio che va oltre la peculiarità irripetibile del caso e che si propone come guida sia per la prevedibilità delle future decisioni, sia per le condotte degli Stati.
E tanto più la sentenza Cedu è suscettibile di porsi come guida per casi analoghi, quanto più essa abbia reso evidenti i valori sottesi al paradigma legislativo delle disposizioni convenzionali.
5.5. Ebbene, la Corte Edu, nel giudicare della violazione – in caso di dichiarazione dello stato di abbandono finalizzato all'adozione piena di minori – dell'art. 8 della Convenzione, secondo cui "ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare" e "non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui", ha progressivamente affermato l'esigenza di presupposti assai stringenti, la cui esistenza è necessaria – anzitutto nell'interesse del figlio – per poter sopprimere il legame di filiazione.
Ivi si afferma, invero, che la dichiarazione di adottabilità dei minori costituisce un'ingerenza nell'esercizio del diritto al rispetto della vita familiare, la quale è compatibile con l'art. 8 solo se soddisfa le condizioni cumulative di essere prevista dalla legge, di perseguire uno scopo legittimo e di essere necessaria in una società democratica: e la nozione di necessità implica che l'ingerenza si basi su di un "bisogno sociale imperioso" e sia "proporzionata", mentre la norma non si limita ad ordinare allo Stato di astenersi da tali ingerenze, prevedendo anche obblighi positivi attinenti ad un effettivo rispetto della vita privata o familiare, perché lo Stato deve agire in modo da permettere al legame di svilupparsi (e plurimis, Corte eur. diritti dell'uomo 13 ottobre 2015, S.H., punti 38-39; 16 luglio 2015, Akinnibosun; 21 gennaio 2014, Zhou; 29 gennaio 2013, L., punto 80, in tema di tutela effettiva dei cd. diritti relazionali; 3 novembre 2011, S.H. c. Austria, punto 87; 2 novembre 2010, Piazzi; 21 ottobre 2008, Clemeno; 10 gennaio 2008, Kearns c. Francia; 13 luglio 2000, Scozzari).
La Corte Edu esige dunque che le misure che conducono alla rottura dei legami tra un minore e la sua famiglia siano applicate solo in circostanze eccezionali, allorché cioè i genitori si siano dimostrati "particolarmente indegni" (Corte eur. diritti dell'uomo 13 ottobre 2015, S.H., punto 40; 21 ottobre 2008, Clemeno, punto 60), o quando siano giustificate da un'esigenza primaria che riguarda l'interesse superiore del minore, non essendo il fine dell'adozione quello di individuare ad ogni costo una famiglia "migliore": "il fatto che un minore possa essere accolto in un contesto più favorevole alla sua educazione non può di per sé giustificare che egli venga sottratto alle cure dei suoi genitori biologici" (Corte eur. diritti dell'uomo 13 ottobre 2015, S.H., punto 56; K. e T. c. Finlandia, n. 25702/94, punto 173; 10 aprile 2012, Pontes c. Portogallo, punto 74; 16 luglio 2015, Akinnibosun, punto 45).
Ad esaminare la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, pertanto, si riscontra come essa abbia affermato la violazione dell'art. 8, sebbene l'adozione fosse stata disposta dagli organi statali in presenza di situazioni oggettive di vita del minore assai più gravi di quella che ha fondato la presente causa (cfr.: Corte eur. diritti dell'uomo 13 ottobre 2015, S.H., ove la madre era malata di depressione, aveva un disturbo della personalità borderline ed i figli erano stati più volte ricoverati per avere ingerito accidentalmente dei farmaci; 21 gennaio 2014, Zhou, in cui si dà conto di uno stato di indigenza, difficili condizioni di salute, mancata consultazione del medico durante la gravidanza, tanto che questa si era conclusa con un'ischemia, con conseguente serio indebolimento mentale della madre; 18 dicembre 2008, Saviny, ove la mancanza di risorse economiche e di qualità personali degli interessati mettevano in pericolo la vita, la salute e l'educazione morale dei figli; 26 febbraio 2002, Kutzner, punto 68, ove i genitori avevano un constatato deficit intellettivo).
Eppure, è stata ivi riscontrata la violazione dell'art. 8 Cedu.
La Corte Edu non ha mancato di sottolineare, in più occasioni, che "in questo tipo di cause, l'adeguatezza di una misura si valuta a seconda della rapidità della sua attuazione, in quanto lo scorrere del tempo può avere conseguenze irrimediabili sui rapporti tra il minore e il genitore che non vive con lui" (Corte eur. diritti dell'uomo 13 ottobre 2015, S.H., punto 42; 16 luglio 2015, Akinnibosun, punto 63; 21 gennaio 2014, Zhou, punto 48; 29 gennaio 2013, L., punto 81; 6 dicembre 2007, Maumousseau e Washington c. Francia, punto 83; ed altre). Ciò perché, ove sia coinvolto un minore, un ritardo nella procedura rischia sempre di risolvere la controversia con un fatto compiuto, mentre l'effettivo rispetto della vita familiare richiede che non si lasci al mero trascorrere del tempo la soluzione delle relazioni familiari (Corte eur. diritti dell'uomo 24 febbraio 2009, Errico, punto 56).
E stigmatizza l'approntamento – a fronte di cause così delicate e complesse – di misure meramente "automatiche e stereotipate" (Corte eur. diritti dell'uomo 29 gennaio 2013, L., punto 92).
5.6. Tali principi sono del tutto consonanti con quelli della giurisprudenza costituzionale, comunitaria e di questa stessa Corte di legittimità.
La Corte costituzionale ha già da tempo affermato che "la garanzia della 'convivenza del nucleo familiare' si radica 'nelle norme costituzionali che assicurano protezione alla famiglia e in particolare, nell'ambito di questa, al figli minori'" ed "il diritto e il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, e perciò di tenerli con sé, e il diritto dei genitori e dei figli minori ad una vita comune nel segno dell'unità della famiglia, sono diritti fondamentali della persona" (Corte cost. 19 gennaio 1995, n. 28; 26 giugno 1997, n. 203; 27 luglio 2000, n. 376).
Non senza trascurare che lo status filiationis, il quale implica anche continuità affettiva, costituisce un aspetto essenziale della identità personale, acquisito al momento della nascita, che il minore ha diritto di conservare e gli Stati l'obbligo di preservare (cfr. Corte cost. 23 febbraio 2012, n. 31, sull'"interesse del minore a vivere e crescere nella propria famiglia, mantenendo un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori").
Mentre la Corte di giustizia dell'Unione europea afferma, con riguardo all'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea ("Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare", c.d. carta di Nizza, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati ex art. 6, par. 1, Tue), che la norma "contiene diritti corrispondenti a quelli garantiti dall'art. 8, n. 1, Cedu e che pertanto occorre attribuire all'art. 7 della carta lo stesso significato e la stessa portata attribuiti all'art. 8, n. 1, Cedu, nell'interpretazione datane dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo" (cfr. Corte di giustizia 15 novembre 2011, C-256/11).
Secondo, poi, il principio più volte affermato da questa Corte di legittimità, il prioritario diritto fondamentale del figlio di vivere, nei limiti del possibile, con suoi genitori e di essere allevato nell'ambito della propria famiglia, posto dall'art. 1 della l. n. 184 del 1983, impone particolare rigore nella valutazione dello stato di adottabilità, ai fini del perseguimento del suo superiore interesse, potendo tale diritto incontrare un limite solo nel caso in cui la sua famiglia non sia in grado di prestare, in via non transitoria, le cure necessarie, con conseguente configurabilità di un endemico e radicale stato di abbandono, in quanto i genitori irreversibilmente siano incapaci di allevare ed educare i figli per totale inadeguatezza a prendersene cura (cfr. Cass. 24 novembre 2015, n. 23979; 12 maggio 2015, n. 9639; 26 marzo 2015, n. 6137; 20 gennaio 2015, n. 881; 26 maggio 2014, n. 11758; 18 dicembre 2013, n. 28230; 22 novembre 2013, n. 26204; 29 ottobre 2012, n. 18563).
E giova ricordare come, in materia di diritti fondamentali della vita privata e familiare, la legge riconosce la posizione soggettiva del minore unicamente come diritto, a fronte della qualificazione della posizione dei genitori come un diritto-dovere (art. 30 Cost.).
Resta così confermato, anche alla luce delle significative convergenze della giurisprudenza costituzionale, della Corte europea dei diritti dell'uomo, della Corte di giustizia Ue e di questa Suprema Corte, che la dichiarazione di stato di abbandono va reputata, sotto ogni aspetto, come l'extrema ratio.
5.7. La corte del merito non ha fatto corretta applicazione degli esposti principi.
Nell'equilibrio generale della sentenza della corte territoriale, il vero fulcro intorno al quale ruota la dichiarazione di adottabilità è l'episodio di abbandono della minore, avvenuto la sera del 28 giugno 2010.
La deduzione è agevole, sol che si consideri sia il ripetuto richiamo, per tutto il corso della motivazione della sentenza, a tale unico episodio, vero filo rosso che permea la decisione, sia la mancanza di concludenza degli ulteriori elementi addotti dalla corte d'appello.
Accanto ad esso traspare, per vero, un secondo elemento latente, quasi un refrain che fa da sfondo all'intera decisione, ed è quello dell'età dei genitori.
Al riguardo, la sentenza afferma, riportando un'osservazione dei consulenti: "Una gravidanza a 57 anni lei e 69 lui rappresenta infatti una deviazione dalla norma" ed essa "non può non essere considerata un dato significativo e rilevante nella valutazione complessiva", posto che "a tale età le capacità genitoriali sono fisiologicamente ridotte" ed "oltre tale età si crea il paradosso del bambino costretto ad occuparsi dei genitori", perché "se la legge italiana ha stabilito dei limiti, tali limiti hanno un senso", così concludendo: "L'età avanzata è un elemento di cui tener conto sia nella valutazione delle capacità genitoriali sia nella valutazione della loro struttura di personalità".
A parte l'errato riferimento ai pretesi "limiti" che la legge italiana prevederebbe per chi intenda generare un figlio, i quali non esistono, comunque ci si aspetterebbe – dopo tale premessa – l'indicazione di elementi seri e gravissimi, che possano illuminare circa l'assoluta inidoneità genitoriale, agganciata all'età o ad altro, da cui far derivare la misura estrema, e dai risvolti irreversibili, qual è lo stato di adottabilità.
Ed invece, questi gli elementi elencati dalla corte territoriale: la preoccupazione dei genitori di giustificarsi con i vicini dopo il suddetto episodio, da essi svalutato nella sua pericolosità; il desiderio di paternità, come volto ad assecondare il desiderio della moglie; il ruolo di padre legato a "stereotipi", minimizzando egli gli inconvenienti legati all'età "con un ottimismo per certi versi invidiabile, ma abbastanza critico"; la negazione, da parte della madre, di particolari problemi e la sua "personalità narcisistica" nel realizzare il progetto di maternità, oltre ad un "ferreo controllo delle emozioni", pensando ella al "mondo esterno come una proiezione dei propri desideri e bisogni, indipendentemente da un esame di realtà"; l'affermazione del padre che "parla dell'amore come unico valore importante nella relazione con la bambina senza mai citare altri aspetti come una funzione normativa ma anche la responsabilità che il ruolo comporta".
Insomma: elementi, da un lato, solo transitori ed ormai estremamente ridimensionati nella loro gravità (l'avere lasciato sola la bambina in auto la sera del 28 giugno 2010); dall'altro lato, non soltanto esasperatamente vaghi e fumosi, ma che potrebbero verosimilmente essere riscontrati, in tutto o in parte, in moltissime coppie genitoriali, senza per questo integrare lo stato di abbandono, previsto dall'art. 8 l. n. 184 del 1983.
Ciò, si aggiunga, a fronte di una serie di riscontri, invece, favorevoli circa la situazione complessiva della minore.
Si legge, invero, in sentenza che "la Corte non ha esitazioni ad escludere ogni situazione, anche solo ipotetica, di maltrattamento diretto o di abuso nei confronti della minore"; quanto al padre, "la struttura mentale del sig. D. non presenta derive patologiche, e nemmeno segni di decadimento intellettuale a causa dell'età. Egli risulta persona buona, ed onesta, e positivamente integrata nel tessuto sociale in cui vive, si può dire da sempre"; la sua partecipazione ai colloqui è "perfettamente adeguata" e "non sono mai emersi sintomi della serie psicotica"; mentre la madre "appare adeguata nel rispondere alle domande e sono assenti segni di disturbo psichiatrico clinicamente significativo".
A ben vedere, l'unico elemento negativo riscontrato dagli assistenti sociali nel rapporto con la minore – si legga, in sentenza, la descrizione degli incontri programmati, in cui la bambina "è profondamente a disagio" e "non emerge che i genitori naturali ("i Signori") siano per lei delle figure significative" – è stato indotto dallo Stato medesimo, allorché ha allontanato una neonata dai genitori a pochissime settimane dalla nascita: e la stessa corte del merito ammette come "è comprensibile che l'aver potuto vedere la bambina poche decine di volte nell'arco di questi anni alteri il rapporto tra lei e la minore e soprattutto che dia ragione di una certa 'legnosità' della relazione".
Alla stregua della stessa motivazione della sentenza impugnata, pertanto, circa lo stato di abbandono morale e materiale della minore non risultano mai emersi – al di là dell'episodio predetto poi smentito e di un generico riferimento all'età dei genitori naturali – fattori concreti idonei ad integrare la fattispecie, ma solo elementi affatto anodini al fine di giustificare una legittima cancellazione dei legami familiari della minore, con lesione dei diritti fondamentali della stessa costituzionalmente tutelati (anche mediante la norma interposta dell'art. 8 Cedu).
6. Il terzo motivo è inammissibile, non rispettando esso i requisiti del nuovo art. 360, 1° comma, n. 5, c.p.c.
7. In conclusione, vanno accolti il primo ed il secondo motivo del ricorso e la sentenza impugnata va cassata.
La causa deve essere dunque rinviata, per nuovo esame della situazione di abbandono morale e materiale della minore alla luce dei principi sopra richiamati, innanzi alla Corte d'appello di Torino, in diversa composizione, cui demanda pure la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sul ricorso per revocazione, revoca la sentenza di questo Ufficio dell'8 novembre 2013, n. 25213; accoglie il primo e secondo motivo del ricorso per cassazione di L.D. e G.C. avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino del 22 ottobre 2012, n. 150, dichiarato inammissibile il terzo motivo; cassa la sentenza ivi impugnata e rinvia, per nuovo esame, innanzi alla Corte d'appello di Torino, in diversa composizione, cui demanda pure la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.
Autore:
Corte di Cassazione - Civile
Dossier:
Libertà religiosa, Famiglia e Religione, Laicità dello Stato, Italia, Bioetica
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Diritti fondamentali, Gravidanza in età avanzata, Limiti alla adottabilità, Età dei genitori, Genitori anziani, Fecondazione assistita, Adottabilità, Bioetica, Minore
Natura:
Sentenza