Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 2 Settembre 2003

Legge regionale 15 aprile 1997, n.13

Regione Sardegna. Legge regionale 15 aprile 1997, n. 13: “Disciplina dell’assistenza religiosa nelle strutture di ricovero delle aziende sanitarie”.

(da “Bollettino ufficiale della Regione Sardegna” n. 13 del 24 aprile 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge:

Art. 1.

Servizio di assistenza religiosa

La presente legge ha per oggetto l’istituzione, in conformità con la legislazione statale vigente e con le norme concordatarie, del servizio di assistenza religiosa nelle aziende sanitarie.
Il servizio di assistenza religiosa ha il compito di assicurare presso i presidi di ricovero sanitari e sociali del servizio sanitario regionale, nel rispetto della volontà e libertà di fede dei cittadini, l’esercizio della libertà religiosa e l’adempimento delle pratiche di culto, nonché il soddisfacimento delle esigenze spirituali proprie delle diverse confessioni, in conformità ai rispettivi ordinamenti.
Il servizio di assistenza religiosa svolge le proprie funzioni nei confronti dei degenti ricoverati e dei familiari che li assistono, nel rispetto della volontà e della libertà di fede degli utenti.
Il direttore generale, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dai protocolli d’intesa di cui ai successivi articoli 3 e 4, delibera l’istituzione del servizio di assistenza religiosa. Con la stessa deliberazione sono determinati, in collaborazione con gli assistenti religiosi:
i criteri di organizzazione del servizio;
le modalità di coordinamento del servizio con i servizi dei presidi ospedalieri e delle altre strutture di ricovero dell’azienda.

Art. 2.

Standard del personale di assistenza religiosa

La dotazione di personale di assistenza religiosa è determinata in relazione al numero di posti-letto dei presidi ospedalieri e delle altre strutture di ricovero esistenti nel territorio regionale in modo tale che vi sia un assistente religioso ogni 200 posti-letto, salvo quanto disposto dai commi successivi.
Ogni azienda sanitaria dotata di un presidio ospedaliero o altra struttura di ricovero deve avere almeno un assistente religioso.
Per i presidi ospedalieri che superano i 1200 posti-letto il numero di assistenti religiosi è incrementato di una unità ogni 350 posti-letto. Il parametro è arrotondato per eccesso alle centinaia.
Le intese previste dall’ art. 3 della presente legge possono prevedere parametri inferiori in considerazione della dislocazione delle strutture.

Art. 3.

Protocollo d’intesa con la Conferenza Episcopale Sarda

La Regione stipula, per il culto cattolico, con la Conferenza Episcopale Sarda un protocollo d’intesa concernente i criteri generali di esercizio del servizio di assistenza religiosa.

Art. 4.

Protocolli d’intesa per i diversi da quello cattolico religiose competenti per il d’intesa concernenti culti non cattolici

Per i culti diversi da quello cattolico la Regione stipula con le autorità religiose competenti per il territorio regionale protocolli d’intesa concernenti i criteri generali di esercizio del servizio di assistenza religiosa, nonché:
le quote di presenza di assistenti religiosi spettanti al singolo culto in rapporto al numero di aderenti nel territorio regionale;
l’azienda sanitaria di riferimento di ciascun assistente religioso, in relazione alla dislocazione sul territorio regionale degli aderenti al culto.

Art. 5.

Intese aziende sanitarie-autorità religiose

Ai sensi dell’art. 38 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il direttore generale dell’azienda, nel rispetto degli indirizzi stabiliti nel protocollo d’intesa di cui all’art. 3, stipula con l’ordinario diocesano competente per territorio, per la religione cattolica, e con le rispettive autorità religiose, per gli altri culti, apposite intese aventi ad oggetto;
le modalità di esercizio del servizio di assistenza religiosa;
le modalità di utilizzazione dei servizi di mensa e di alloggio all’interno dei presidi;
i locali e le attrezzature disponibili per lo svolgimento del servizio;
la disciplina del rapporto di lavoro, nel caso di convenzione ai sensi dell’art. 7 della presente legge.

Art. 6.

Modalità di svolgimento del servizio

Il servizio di assistenza religiosa è assicurato:
da assistenti religiosi assunti in ruolo ai sensi dell’art. 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;
da assistenti religiosi incaricati in regime di convenzione, nei casi previsti dal successivo art. 7. 2. Possono essere assunti in ruolo gli assistenti religiosi in possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana; b) possesso dei diritti civili e politici; c) idoneità fisica; d) età non superiore ai cinquantacinque anni. 3. Nel caso di assunzione in ruolo le aziende sanitarie istituiscono i corrispondenti posti in pianta organica con le procedure previste dalla vigente normativa regionale.4. Ai sensi dell’art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979, il personale religioso Ò iscritto in separata tabella del ruolo professionale.

Art. 7.

Assistenti in convenzione

L’assistenza religiosa può. essere assicurata da unità di personale incaricato in regime di convenzione nei seguenti casi:
quando le funzioni di assistenza religiosa siano svolte per un numero di posti-letto inferiore a 200;
per accordo tra il direttore generale e la competente autorità religiosa;
quando l’assistente religioso abbia superato, all’atto della nomina, il cinquantacinquesimo anno di età;
quando l’assistente religioso giù assunto intenda continuare, con il consenso della competente autorità religiosa, lo svolgimento del servizio oltre il sessantacinquesimo anno di età.

Art. 8.

Norme in tema di stato giuridico e di trattamento economico

L’assistente religioso o nominato con deliberazione del direttore generale dell’azienda su proposta dell’autorità religiosa competente per territorio.
La designazione dell’assistente religioso e la sua eventuale sostituzione sono di spettanza dell’autorità religiosa competente per territorio.
Con l’atto di nomina si costituisce un rapporto di impiego disciplinato dalla vigente normativa statale e regionale e dall’intesa di cui al precedente art. 5.
Per l’esercizio delle funzioni gli assistenti religiosi dipendono esclusivamente dalla competente autorità religiosa, la quale provvede alla determinazione ed alla ripartizione dei compiti fra gli assistenti stessi nel rispetto delle intese di cui agli articoli 3 e 5 della presente legge.
Al personale di assistenza religiosa si applicano le norme contrattuali vigenti in materia sul territorio regionale.
Agli assistenti in rapporto di convenzione è assicurato un compenso proporzionale allo stipendio lordo della categoria di appartenenza degli assistenti in posizione di ruolo, comprensivo dell’indennità integrativa speciale e delle altre voci contrattuali fisse e continuative, nonché la tredicesima mensilità, calcolata secondo i medesimi criteri.

Art. 9.

Orario di servizio e reperibilità

Il servizio di assistenza religiosa è assicurato in modo continuativo per cui, pur garantendo un orario di servizio non inferiore al monte orario mensile previsto dalla normativa vigente, gli assistenti religiosi assicurano una pronta reperibilità sia diurna che notturna. Nelle strutture cui sono assegnati due o più assistenti religiosi è assicurata, a turno, dagli assistenti medesimi; ove l’assistente religioso è solo può essere assicurata anche da persona idonea da quest’ultimo designata.
Nelle strutture ove il servizio di assistenza religiosa è svolto da un solo assistente religioso, sia in ruolo che in regime di convenzione, in caso di assenza del medesimo per riposto settimanale, festa infrasettimanale, recupero per festività soppresse, congedo, aspettativa, formazione professionale, malattia o infortunio, l’Ordinario Diocesano provvede alla sua temporanea sostituzione, possibilmente con un sostituto fisso. Tale sostituto usufruirà dello stesso compenso previsto per gli assistenti religiosi in rapporto di convenzione, in proporzione ai giorni di effettivo servizio prestato. Nei casi urgenti di sostituzione provvede direttamente l’assistente religioso, dandone tempestiva comunicazione all’azienda e all’Ordinario Diocesano.
Nelle strutture ove il servizio è svolto da due o pio assistenti religiosi l’Ordinario provvede alla loro sostituzione temporanea solo in caso di assenza dal servizio di qualcuno di essi non inferiore a trenta giorni; l’Azienda si farà carico del sostituto come per il precedente comma 2.4. L’assistente religioso può essere coadiuvato da altri sacerdoti, diaconi, religiosi o laici di ambo i sessi, senza oneri per l’Azienda sanitaria. L’assistente religioso comunica preventivamente all’Azienda e all’Ordinario i nominativi delle persone suindicate che lo coadiuvano.

Art. 10.

Assistenza religiosa nelle strutture private convenzionate

Nelle strutture private convenzionate con la Regione nelle quali si concretino interventi di ricovero, il servizio di assistenza religiosa resta disciplinato, fino a quando non sarà diversamente previsto negli schemi nazionali di convenzione, secondo le previsioni di cui all’art. 6.

Art. 11.

Controversie relative alle intese tra aziende sanitarie e autorità religiose

La soluzione di eventuali controversie relative all’interpretazione delle intese di cui agli articoli 3, 4 e 5 della presente legge può essere demandata ad un collegio arbitrale composto da tre membri, di cui:
uno designato dall’assessore regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale;
uno designato dalla competente autorità religiosa;c) uno designato d’intesa dai componenti di cui alle lettere precedenti, con funzioni di presidente.

Art. 12.

Norma finanziaria

l. Gli oneri di cui alla presente legge gravano sulla quota del Fondo sanitario nazionale destinata alle aziende sanitarie.

(omissis)