Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 8 Marzo 2015

Statuto 22 febbraio 2015

Statuto del Consiglio per l'Economia, 22 febbraio 2015.

[fonte: www.vatican.va]

Natura e competenza

Art. 1
§1. Il Consiglio per l’Economia è l’ente della Santa Sede competente a vigilare sulle strutture e attività amministrative e finanziarie dei dicasteri della Curia Romana, delle istituzioni collegate alla Santa Sede o che fanno riferimento ad essa e delle amministrazioni del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, indicati nell’elenco allegato al presente Statuto.
§2. Sentiti la Segreteria per l’Economia e la Segreteria di Stato, il Consiglio modificherà come necessario l’elenco degli enti e amministrazioni di cui all’allegato.
§3. Il Consiglio per l’Economia esercita le sue funzioni alla luce del Vangelo e secondo la dottrina sociale della Chiesa. Esso si attiene inoltre alle migliori pratiche riconosciute a livello internazionale in materia di pubblica amministrazione, con il fine di una gestione finanziaria e amministrativa etica ed efficiente.

Funzioni

Art. 2
§1. Il Consiglio sottopone all’approvazione del Santo Padre indirizzi e norme volti ad assicurare che:

a) siano tutelati i beni degli enti e amministrazioni di cui all’art. 1 §1;
b) siano ridotti i rischi finanziari e istituzionali;
c) le risorse umane, finanziarie e materiali degli enti e amministrazioni di cui all’art. 1 §1 siano attribuite in maniera razionale e gestite con prudenza e efficienza;
d) gli enti e le amministrazioni di cui all’art. 1 §1 svolgano i propri compiti in modo efficiente, secondo le attività, i programmi e i bilanci preventivi per essi approvati.

§2. Nel predisporre i summenzionati indirizzi e norme il Consiglio esamina le proposte presentate dalla Segreteria per l’Economia, nonché eventuali suggerimenti che siano offerti dalla Segreteria di Stato, dal Comitato di Sicurezza Finanziaria, dall’Autorità di Informazione Finanziaria (AIF) e dalle varie amministrazioni della Santa Sede e del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano.
§3. Il Consiglio garantisce che, nella preparazione dei summenzionati indirizzi e norme, gli enti e le amministrazioni interessati siano consultati tempestivamente ed in modo trasparente.
§4. Il Consiglio determina i criteri, ivi incluso quello del valore, per determinare quali atti di alienazione, acquisto o straordinaria amministrazione posti in essere dagli enti e amministrazioni di cui all’art. 1 §1 richiedano, ad validitatem, l’approvazione del Prefetto della Segreteria per l’Economia.

Art. 3
§ 1. Il Consiglio verifica i bilanci preventivi annuali e i bilanci consuntivi consolidati della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano, prepara raccomandazioni sugli stessi e li sottopone all’approvazione del Santo Padre.
§2. Il Consiglio riceve ed esamina:

a) le relazioni della Segreteria per l’Economia;
b) la relazione annuale del Revisore Generale;
c) le relazioni patrimoniali e finanziarie degli enti e amministrazioni di cui all’art. 1 §1;
d) le valutazioni annuali del rischio della situazione finanziaria e patrimoniale della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano.

§3. Ove necessario, il Consiglio richiede direttamente agli enti e amministrazioni di cui all’art. 1 §1 ogni ulteriore informazione o documentazione, di natura finanziaria o amministrativa, che sia rilevante in relazione alle attività da esso svolte.
§4. Il Consiglio, quando necessario e nel rispetto della sua autonomia operativa, richiede all’Autorità di Informazione Finanziaria (AIF) informazioni rilevanti ai fini delle attività da esso svolte.
§5. Il Consiglio è informato con cadenza annuale riguardo le attività dello IOR.
§6. Ove opportuno, il Consiglio propone alle autorità competenti l’adozione di provvedimenti appropriati.

Art. 4
§1. Il Consiglio riceve ed esamina il programma annuale di revisione preparato dal Revisore Generale.
§2. Il Consiglio può richiedere al Revisore Generale di effettuare revisioni specifiche.
§3. Quando lo ritenga necessario, e dopo aver consultato, laddove opportuno, la Segreteria per l’Economia, il Consiglio ordina la revisione da parte di professionisti esterni su specifici enti, amministrazioni, attività o programmi.

Direzione e Struttura

Art. 5
§1. Il Consiglio è composto da quindici (15) membri nominati ad quinquennium dal Santo Padre. Otto (8) membri sono scelti tra Cardinali e Vescovi che rappresentano l’universalità della Chiesa e sette (7) membri laici tra esperti di varie nazionalità.
§2. Il Consiglio è presieduto da un Cardinale Coordinatore e assistito da un Vice Coordinatore, entrambi nominati dal Santo Padre tra i membri del Consiglio. Il Cardinale Coordinatore è responsabile del corretto funzionamento del Consiglio nell’ambito delle competenze ad esso assegnate.
§3. Il Segretario di Stato e il Prefetto della Segreteria dell’Economia partecipano alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto.
§4. Un Prelato Segretario, nominato ad quinquennium dal Santo Padre, assiste il Coordinatore ed il Vice Coordinatore nell’attività del Consiglio. Egli è inoltre responsabile della direzione dell’Ufficio del Consiglio.

Art. 6
§1. I membri del Consiglio vengono proposti al Santo Padre dal Cardinale Coordinatore, sentito il Segretario di Stato ed il Prefetto della Segreteria per l’Economia e dopo aver svolto tutte le verifiche necessarie riguardo le qualità personali e le competenze dei membri proposti. I membri del Consiglio possono essere nominati per due soli mandati consecutivi e cessano dalla carica una volta compiuti gli ottanta (80) anni di età.
§2. I membri devono essere di comprovata reputazione, liberi da conflitti di interesse e dotati di riconosciuta competenza professionale nel campo legale, economico o amministrativo o in altre materie rientranti nell’ambito di attività del Consiglio.
§3. Nel caso in cui la posizione di un membro resti vacante il Cardinale Coordinatore, sentito il Segretario di Stato e il Prefetto della Segreteria per l’Economia, sottopone al Santo Padre una lista di tre candidati per la nomina nel Consiglio sino a scadenza del mandato in corso.
§4. Tutti i membri del Consiglio devono rendere noto ogni conflitto di interesse che derivi da altri incarichi, investimenti privati o rapporti di collaborazione in essere con la Santa Sede, lo Stato della Città del Vaticano o qualsiasi altro soggetto che sia in rapporti di affari con gli stessi, o per qualsiasi altra ragione. Il membro che versi in una situazione di conflitto di interesse non dovrà partecipare alle discussioni in relazione alle quali il conflitto abbia rilevanza.

Art. 7
§1. L’Ufficio del Consiglio è dotato di risorse umane e materiali adeguate, proporzionate all’ambito delle sue funzioni istituzionali, entro i limiti di cui alla sua tabella organica.
§2. Il personale dell’Ufficio del Consiglio, così come eventuali consulenti esterni, è scelto tra persone di comprovata reputazione, libere da ogni conflitto di interesse e che abbiano un adeguato livello di formazione nel campo legale, economico o amministrativo o in altre materie rientranti nell’ambito di attività del Consiglio. Ogni conflitto di interessi che dovesse sorgere durante il loro mandato deve essere reso noto.
§3. Per la nomina e l’impiego del personale si osservano le norme ed i principi contenuti nel Regolamento Generale della Curia Romana, del 30 aprile 1999 e nel Regolamento della Commissione indipendente di valutazione per le assunzioni di personale laico presso la Sede Apostolica, del 30 novembre 2012 ed eventuali modifiche ed integrazioni.

Riunioni del Consiglio

Art. 8
§1. Il Cardinale Coordinatore convoca le riunioni del Consiglio. Il Consiglio si riunisce di norma quattro volte all’anno e quando il Coordinatore, sentito il Segretario di Stato e il Prefetto della Segreteria per l’Economia, lo ritenga necessario o quando ciò sia formalmente richiesto da più di un terzo dei suoi membri.
§2. Ove necessario, il Cardinale Coordinatore invita a partecipare alle riunioni del Consiglio persone che non siano membri dello stesso.
§3. Sotto la direzione del Cardinale Coordinatore, l’Ufficio del Consiglio comunica le date delle riunioni, prepara l’ordine del giorno dopo aver sentito il Segretario di Stato e il Prefetto della Segreteria per l’Economia e assicura che la documentazione rilevante sia inviata ai membri e ai partecipanti almeno due settimane prima della riunione prevista.

Art. 9
§1. Il Cardinale Coordinatore presiede le riunioni del Consiglio. In sua assenza le riunioni sono presiedute dal Vice Coordinatore o, in assenza di quest’ultimo, da un membro designato dal Cardinale Coordinatore.
§2. Per la validità delle riunioni del Consiglio è richiesta la presenza di almeno dieci (10) membri. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è richiesto il voto favorevole di almeno otto (8) membri.
§3. Il Prelato Segretario è responsabile della tenuta del verbale delle discussioni e delle decisioni prese durante le riunioni del Consiglio. Una volta approvato dal Consiglio alla riunione successiva, il verbale viene firmato dal Coordinatore e dal Prelato Segretario e registrato nel libro dei verbali del Consiglio.

Art. 10
§1. Il Consiglio può costituire e nominare comitati per lo studio e la discussione di specifiche questioni secondo le esigenze del caso. Esso può anche incaricare singoli membri per lo studio di specifici argomenti e consultare esperti esterni.
§2. Il Consiglio istituisce un comitato di revisione composto da quattro dei suoi membri con il compito di verificare i bilanci preventivi annuali ed i bilanci consuntivi consolidati della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano.

Previsioni ulteriori

Art. 11
Le lingue di lavoro utilizzate dal Consiglio sono l’inglese e l’italiano.

Art. 12
§1. Il Prelato Segretario è responsabile della conservazione degli archivi del Consiglio. Gli archivi devono essere custoditi in un luogo sicuro all’interno dello Stato della Città del Vaticano.
§2. Il Prelato Segretario stabilisce direttive e procedure atte a garantire l’efficace custodia e conservazione dei documenti che possiedano una rilevanza legale e storica, in consultazione con la Commissione Centrale per gli Archivi della Santa Sede e seguendo quanto è stabilito nel Motu Proprio “La Cura vigilantissima” del 21 marzo 2005.

Art. 13
Tutti i documenti, dati e informazioni in possesso del Consiglio sono:

a) usati unicamente per gli scopi previsti dalla legge;
b) protetti in modo da assicurare la loro sicurezza, integrità e confidenzialità;
c) coperti dal segreto d’ufficio.

Art. 14
Su proposta del Cardinale Coordinatore e sentiti il Segretario di Stato e il Prefetto della Segreteria per l’Economia, il Consiglio adotta le proprie norme procedurali.

Art. 15
Nelle materie non disciplinate dal presente Statuto, si applicano le rilevanti disposizioni del Diritto Canonico ed il Regolamento Generale della Curia Romana.

Questo decido e stabilisco, nonostante qualsiasi disposizione in contrario.

Il presente Statuto viene approvato ad experimentum. Ordino che sia promulgato mediante affissione nel Cortile di San Damaso, entrando in vigore il 1° marzo 2015, prima di essere pubblicato negli Acta Apostolicae Sedis.

Dato a Roma, dal Palazzo Apostolico, il 22 febbraio 2015, Festa della Cattedra di San Pietro, secondo di Pontificato.