Sentenza 04 giugno 1992, n.290
Corte costituzionale. Sentenza 4 giugno 1992, n. 290: “Insegnamento della religione cattolica – collocazione oraria (art. 9, n. 2, della legge 25 marzo 1985, n. 121)”.
(Corasaniti; Casavola)
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: dott. Aldo CORASANITI;
Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI , prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;
ha pronunciato la seguente
Sentenza
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 9, numero 2, della legge 25 marzo 1985, n. 121 (Ratifica ed esecuzione dell’accordo, con Protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede), e del punto 5, lett. b), numero 2, del relativo Protocollo addizionale, promosso con ordinanza emessa il 13 maggio 1991 dal Pretore di Trani, sezione distaccata di Canosa di Puglia, sul ricorso ex art. 700 del codice di procedura civile, proposto da Stillavato Carmine ed altri, in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà nei confronti dei figli minori, contro la Scuola elementare “Pietrocola” del Circolo didattico di Minervino Murge ed altro, iscritta al n. 502 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell’anno 1991.
Visto l’atto di costituzione di Stillavato Carmine ed altri, nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 5 maggio 1992 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;
uditi gli avvocati Carlo Mezzanotte e Corrado Mauceri per Stillavato Carmine ed altri, e l’Avvocato dello Stato Antonio Palatiello per il Presidente del Consiglio dei ministri.
(omissis)
Considerato in diritto
1. — Il Pretore di Trani, sezione distaccata di Canosa di Puglia, con ordinanza del 13 maggio 1991 (R.O. n. 502 del 1991), solleva, in riferimento agli artt. 2, 3 e 19 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, numero 2, della legge 25 marzo 1985, n. 121 (Ratifica ed esecuzione dell’accordo, con Protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede), e del punto 5, lett. b), numero 2, del relativo Protocollo addizionale, “ove non prevedono, quantomeno per la scuola elementare, la obbligatoria collocazione dell’insegnamento della religione cattolica all’inizio od alla fine delle lezioni e consentono la collocazione in ore intercalari, così costringendo i minori non avvalentisi che non vogliano permanere nell’istituto scolastico ad un anti-pedagogico temporaneo allontanamento e successivo rientro e rendendo obiettivamente e praticamente difficoltosa per le famiglie degli anzidetti minori l’alternativa dell’allontanamento dall’edificio scolastico del minore, determinando in sostanza un ostacolo di fatto allo stato di non obbligo”; nonché in riferimento all’art. 34 della Costituzione, “perché l’inserzione di detto insegnamento nel quadro dell’orario normale delle lezioni priva i non avvalentisi che decidano di allontanarsi dall’edificio scolastico di due ore dell’insegnamento obbligatorio senza fornire loro alternative (che contrasterebbero con lo stato di non obbligo)”.
2. — La questione è inammissibile.
Le censure in riferimento agli artt. 2, 3 e 19 della Costituzione sono state già esaminate da questa Corte con le sentenze n. 203 del 1988 e n. 13 del 1991 e dichiarate non fondate.
Gli inconvenienti di fatto lamentati sono privi di rilievo costituzionale. Come questa Corte ha ribadito nella sentenza n. 13 del 1991: “Lo stato di non obbligo vale a separare il momento dell’interrogazione di coscienza sulla scelta di libertà di religione o dalla religione, da quello delle libere richieste individuali alla organizzazione scolastica”. Non hanno quindi rapporto con la libertà religiosa modalità di impegno o disimpegno scolastico connesse all’organizzazione interna della scuola.
Quanto al parametro, di cui all’art. 34, secondo comma, della Costituzione, per la prima volta invocato nella ordinanza de qua, esso statuisce nella disposizione e nella norma “obbligatorietà e gratuità” della frequenza scolastica nell’istruzione inferiore, da cui non è desumibile la figura reciproca del diritto soggettivo ad una prestazione oraria determinata di dati insegnamenti. Le problematiche sollevate, attenendo alla organizzazione didattica della scuola, e versando interamente in profili amministrativi, non riguardano il giudice della costituzionalità.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, numero 2, della legge 25 marzo 1985, n. 121 (Ratifica ed esecuzione dell’accordo, con Protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede), e del punto 5, lett. b), numero 2, del relativo Protocollo addizionale, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 19 e 34 della Costituzione, dal Pretore di Trani, sezione distaccata di Canosa di Puglia, con l’ordinanza in epigrafe.
(omissis)
Autore:
Corte Costituzionale
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Libertà religiosa, Religione Cattolica, Laicità, Obbligo, Collocazione oraria, Allontanamento, Inammissilità
Natura:
Sentenza