Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 18 Giugno 2014

Risoluzione 17 aprile 2014

Parlamento europeo. Risoluzione 17 aprile 2014: "Politica estera dell'Unione europea in un mondo di differenze culturali e religiose".

Il Parlamento europeo,

– visti gli articoli 2 e 21 del trattato sull'Unione europea (TUE) e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

– vista la Carta delle Nazioni Unite,

– viste la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 10 e 22,

– vista la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti della donna,

– visto il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali,

– visto il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici,

– vista la Convenzione dell'UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali,

– viste le risoluzioni delle Nazioni Unite sulla libertà di religione o di credo e sull'eliminazione di tutte le forme di intolleranza e di discriminazione fondate sulla religione o il credo, in particolare la risoluzione A/RES/67/179 dell'Assemblea generale del 20 dicembre 2012 e la risoluzione A/HRC/22/20/L.22 del Consiglio dei diritti dell'uomo del 22 marzo 2013,

– visti il quadro strategico e il piano di azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia (11855/2012), adottati dal Consiglio «Affari esteri» il 25 giugno 2012,

– viste le conclusioni del Consiglio del 20 novembre 2008 sulla promozione della diversità culturale e del dialogo interculturale nelle relazioni esterne dell'Unione e dei suoi Stati membri,

– vista l'agenda europea per la cultura (COM(2007)0242), che mira a promuovere la consapevolezza della diversità culturale e dei valori dell'UE, il dialogo con la società civile e gli scambi di buone pratiche,

– vista la sua raccomandazione del 2 febbraio 2012 destinata al Consiglio su una politica coerente nei confronti dei regimi contro cui l'UE applica misure restrittive(1) ,

– vista la sua risoluzione del 12 maggio 2011 sulla dimensione culturale delle azioni esterne dell'Unione europea(2) ,

– visti la sua raccomandazione del 13 giugno 2013 destinata al Consiglio sulla bozza di orientamenti dell'UE in materia di promozione e protezione della libertà di religione o di credo(3) e gli orientamenti dell'UE in materia di promozione e protezione della libertà di religione o di credo, adottati dal Consiglio «Affari esteri» il 24 giugno 2013,

– vista la sua risoluzione dell'11 dicembre 2012 dal titolo «Una strategia di libertà digitale nella politica estera dell'UE»(4) ,

– visto l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

A. considerando che l'Unione europea è fondata sui principi dei diritti umani, dello Stato di diritto e della democrazia sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e che ha la volontà e il dovere giuridico e morale di promuovere tali valori nelle sue relazioni esterne con tutti gli altri paesi;

B. considerando che, a norma dell'articolo 21 del TUE, l'azione dell'Unione sulla scena internazionale si fonda sui seguenti principi: «democrazia, Stato di diritto, universalità e indivisibilità dei diritti umani e delle libertà fondamentali, rispetto della dignità umana, principi di uguaglianza e di solidarietà e rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale»;

C. considerando che il concetto di differenze culturali e religiose è stato spesso all'origine di conflitti tra gruppi diversi di persone ed è stato sfruttato da leader e regimi per promuovere i loro obiettivi, alimentando così i conflitti;

D. considerando che una visione della diversità religiosa e culturale che permette l'inclusione, il rispetto reciproco e la comprensione di mentalità diverse rappresenta un valido strumento per favorire la tolleranza e la riconciliazione nelle situazioni postbelliche, nonché un aiuto a promuovere i diritti umani e la democrazia;

E. considerando che, nell'era della globalizzazione, le nazioni, gli Stati e le civiltà interagiscono reciprocamente in modo attivo e che le norme e regole che disciplinano il funzionamento dei sistemi economici e politici sono sempre più strettamente interconnesse e si trovano a dover affrontare sfide comuni, come il cambiamento climatico, il terrorismo e la povertà, rispecchiando nel contempo le identità nazionali e le differenze culturali, la cui adeguata conoscenza è essenziale per un dialogo internazionale basato sulla tolleranza;

F. considerando che tutte le civiltà attribuiscono grande valore al patrimonio culturale nazionale, che rappresenta il fondamento dell'identità culturale dei cittadini;

Principi della politica estera dell'UE

1. afferma che il rispetto della diversità culturale e la tolleranza nei confronti delle diverse concezioni e credenze, unitamente alla lotta contro ogni forma di estremismo e contro le disuguaglianze, continuano a costituire una parte integrante e necessaria della proficua costruzione di un nuovo ordine internazionale fondato su valori democratici universalmente condivisi;

2. ribadisce la sua convinzione che, nel difendere i propri interessi sulla scena mondiale, l'Unione europea debba sempre basare le proprie politiche sulla promozione dei valori fondamentali su cui essa è fondata (democrazia, Stato di diritto e diritti umani, giustizia sociale e lotta contro la povertà) e sul rispetto degli altri paesi;

3. insiste affinché la protezione delle persone appartenenti a gruppi vulnerabili quali le minoranze etniche o religiose, la promozione dei diritti delle donne e la loro emancipazione, la loro rappresentanza e la loro partecipazione ai processi economici, politici e sociali, nonché la lotta contro qualsiasi forma di violenza e discriminazione basata sull'orientamento sessuale o di genere figurino tra gli obiettivi dell'Unione in materia di relazioni esterne;

4. ritiene che l'accesso all'istruzione in tutte le sue forme, in particolare attraverso la memoria degli avvenimenti del passato, la storia e la promozione degli scambi culturali, sia indispensabile per comprendere e rispettare la religione e il patrimonio culturale;

5. invita l'UE a promuovere la ratifica e l'attuazione dei principali trattati internazionali relativi ai diritti umani, compresi quelli sui diritti delle donne, nonché tutti gli accordi in materia di non discriminazione, le principali convenzioni sui diritti del lavoro e gli strumenti regionali in materia di diritti umani; si attende una rapida ratifica della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo a seguito della sentenza definitiva della Corte di giustizia dell'Unione europea;

6. invita l'UE a promuovere la ratifica e l'attuazione della Convenzione dell'UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali;

7. sottolinea che l'UE, la cui lotta contro la pena di morte ha già ottenuto in passato risultati concreti, dovrebbe prendere posizione in modo più deciso e chiede alle istituzioni e agli Stati membri di mantenere e rafforzare il loro impegno politico per questa causa, con l'obiettivo di poter conseguire l'abolizione definitiva della pena di morte in tutto il mondo;

8. ritiene che le democrazie moderne e stabili con uno Stato di diritto funzionante rappresentino uno strumento di pace, di cooperazione internazionale e della volontà di affrontare costruttivamente i problemi mondiali e che l'Unione europea abbia tutto l'interesse a promuovere attivamente una cultura politica di libertà, tolleranza e apertura, così come la separazione fra Stato e religione e lo sviluppo di istituzioni democratiche in tutto il mondo;

9. osserva, in particolare, che la transizione verso la democrazia avvenuta nell'arco degli ultimi due decenni in molti Stati del mondo e, più recentemente, gli eventi di rivolta nel mondo arabo hanno dimostrato che l'aspirazione alla democrazia, alla giustizia sociale, alla dignità umana e alla parità di partecipazione costituisce un motore universale, sia all'interno di contesti culturali e religiosi diversi che trasversalmente agli stessi, e non è da considerare unicamente come interesse occidentale;

10. ritiene che il concetto di differenze culturali e religiose sia stato ripetutamente strumentalizzato per giustificare manifeste violazioni dei diritti umani da parte di regimi autoritari e di attori non statali radicali;

11. respinge la visione essenzialista della cultura come entità statica; reputa che la globalizzazione e la crescente interazione tra persone appartenenti a contesti culturali e religiosi diversi possano portare allo sviluppo e al consolidamento di un nucleo comune di valori universali;

12. ricorda che il rispetto e la difesa delle culture più piccole e minoritarie, così come la promozione della loro capacità di esprimersi pacificamente nel rispetto dei diritti umani, rappresentano un modo per evitare che le differenze culturali siano viste come uno scontro tra blocchi inconciliabili e per promuovere la pace e la stabilità;

13. sottolinea che l'istruzione inclusiva dovrebbe svolgere un ruolo di primo piano nella politica di sviluppo, nella gestione delle crisi e nella stabilizzazione postbellica;

14. sottolinea che il rispetto delle libertà religiose è un principio importante per la politica esterna, che contribuisce a una maggiore sostenibilità delle relazioni internazionali e promuove la cooperazione tra le nazioni sulla base dell'umanità, della tolleranza e del reciproco riconoscimento;

15. ripudia la propaganda e la diffusione di principi religiosi fondamentalisti volti a erodere o violare i diritti di particolari comunità;

16. esprime la sua preoccupazione per il proliferare dell'intolleranza e deplora profondamente gli atti di violenza contro le comunità religiose, tra cui cristiani, musulmani, ebrei e baha'i che, in vari paesi, sono privati dei diritti umani fondamentali unicamente in ragione della loro fede religiosa; condanna fermamente, in particolare, i numerosi tentativi di chiudere o distruggere chiese, moschee, sinagoghe, templi e altri luoghi di culto in tutto il mondo;

17. pone l'accento sull'importanza della diplomazia e della cooperazione in ambito culturale, come pure degli scambi educativi e culturali, nel comunicare i valori che costituiscono la cultura europea e nel far progredire gli interessi dell'Unione europea e dei suoi Stati membri; evidenzia la necessità che l'UE svolga un ruolo coerente sulla scena mondiale, in una prospettiva mondiale e con responsabilità mondiali;

Ruolo dell'UE nel sistema delle Nazioni Unite e nei consessi multilaterali

18. riconosce che l'attuale struttura del sistema delle Nazioni Unite, e in particolare quella del Consiglio di sicurezza, dovrebbe rispecchiare più adeguatamente la diversità degli attori globali;

19. rileva, tuttavia, che l'UE e i suoi Stati membri sono stati in grado di trovare un terreno comune di dialogo e cooperazione per il reperimento di soluzioni comuni con gli Stati membri delle Nazioni Unite, al di là delle differenze culturali e religiose; rileva altresì che le tensioni e gli stalli che ostacolano l'elaborazione di siffatte soluzioni derivano dall'opposizione degli Stati e delle parti che si trovano in conflitto con tali accordi per motivi strategici, più che sulla base di valori morali inconciliabili;

20. pone in rilievo l'importanza di coordinare i consessi tesi alla promozione del dialogo e della reciproca comprensione tra le culture e le religioni; ritiene tuttavia necessario valutare l'efficacia di tali consessi, nonché esaminare modalità per accrescerne la portata;

21. riconosce il valore della diplomazia parlamentare e sottolinea il lavoro svolto dalle assemblee parlamentari delle organizzazioni internazionali per la promozione del dialogo interculturale e interreligioso; plaude, in tal senso, a iniziative come la raccomandazione adottata dall'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo (nel marzo 2012 a Rabat) a favore dell'elaborazione di una «Carta dei valori del Mediterraneo»;

Sfide nell'ambito dell'influenza religiosa nell'arena politica internazionale

22. prende atto con preoccupazione che, oltre alla minaccia rappresentata per l'Unione e per il resto del mondo dalla rete terroristica, i gruppi estremisti religiosi che ricorrono alla violenza come strumento per alimentare odio e intolleranza e per influire sulle società e sulle legislazioni al fine di limitare i diritti umani e le libertà fondamentali degli individui minacciano quegli stessi principi che l'Unione europea promuove nella sua politica estera e di sviluppo e operano con il sostegno, esplicito o nascosto, di determinati Stati;

23. ritiene che l'UE debba essere più assertiva nel sostenere la promozione e la protezione dei diritti umani, sociali e politici da parte della società civile, come pure interpretazioni più aperte e inclusive del dogma religioso nei paesi i cui governi promuovono o giustificano visioni intolleranti della religione e della cultura;

24. rileva che, in molti paesi non europei, anche laddove sono tollerate espressioni religiose diverse, la laicità e le tesi atee o agnostiche sono comunque spesso oggetto di discriminazione giuridica o sociale e che gli atei sono sottoposti a minacce, pressioni e pericoli e dovrebbero poter beneficiare, nei programmi e nelle politiche dell'UE, della stessa protezione riservata alle minoranze religiose o di altra natura; segnala che la libertà di religione e di coscienza implica il diritto di fede religiosa e di culto ma anche della loro assenza, il diritto di scegliere o promuovere una dottrina religiosa come parte integrante della libertà di espressione, nonché il diritto di cambiare o abbandonare tale dottrina religiosa; auspica che tutti i suddetti aspetti siano presenti nelle iniziative di dialogo interculturale dell'UE;

25. propone ai leader religiosi delle tre religioni abramitiche (ebraismo, cristianesimo e islam) di intavolare un dialogo interreligioso in uno spirito di unità e tolleranza nei confronti di tutte le loro diverse espressioni organizzate;

Credibilità, coesione e coerenza della politica dell'UE

26. reputa che l'efficacia dell'azione dell'UE si fondi sulla sua esemplarità e sulla coerenza tra la prassi interna e l'azione esterna;

27. invita tutti gli Stati membri ad abrogare eventuali leggi esistenti che violino le libertà fondamentali di religione, di coscienza e di espressione;

28. sottolinea l'importanza che l'UE favorisca, nelle sue azioni esterne, il rispetto della libertà di espressione, della libertà di religione o di credo, della libertà di stampa e della libertà di accesso ai media e alle nuove tecnologie dell'informazione, proteggendo e promuovendo attivamente le libertà digitali delle persone;

29. chiede una politica coerente dell'UE in materia di diritti umani, basata su norme comuni fondamentali, e un approccio costruttivo e orientato ai risultati; sottolinea che l'UE, di fronte a violazioni dei diritti umani, dovrebbe utilizzare l'intero ventaglio di strumenti a sua disposizione, comprese le sanzioni;

30. ribadisce il suo sostegno all'inclusione, in tutti gli accordi dell'Unione con i paesi terzi, di clausole di condizionalità reciproca e di clausole politiche relative ai diritti umani e alla democrazia, quale riconferma comune del reciproco impegno verso tali valori e a prescindere dalla situazione della tutela dei diritti umani in un determinato paese, come pure di idonee salvaguardie intese a garantire che nessuna delle parti possa abusare del meccanismo di sospensione;

Raccomandazioni destinate al Servizio europeo per l'azione esterna e alla Commissione

31. invita il SEAE e le delegazioni dell'UE in tutto il mondo a rafforzare il loro impegno con i paesi terzi e le organizzazioni regionali nella promozione del dialogo interculturale e interreligioso;

32. si attende che i rappresentanti dell'Unione europea affermino chiaramente, nelle loro dichiarazioni politiche, che le interpretazioni intolleranti di qualsiasi religione o fede, che consentono la violenza e la repressione nei confronti dei seguaci di altre fedi religiose, sono incompatibili con i valori dell'UE e con i diritti umani universali e che è doveroso opporvisi con la stessa fermezza con cui ci si oppone a qualsiasi regime politico repressivo;

33. invita l'Unione europea a rafforzare ulteriormente il ruolo della cultura nel dialogo politico con i paesi e le regioni partner in tutto il mondo, promuovendo gli scambi culturali e integrando sistematicamente la cultura nei programmi e nei progetti di sviluppo; sottolinea, a tale proposito, la necessità di razionalizzare le attività interne della Commissione in seno alle varie Direzioni generali che si occupano di relazioni esterne (politica estera, allargamento, scambi commerciali e sviluppo), istruzione, cultura e agenda digitale;

34. sottolinea l'importanza di fornire al personale dell'UE un'opportuna formazione in tal senso ed evidenzia il notevole lavoro svolto in tale ambito da numerose organizzazioni come la Fondazione Anna Lindh e il Centro per il dialogo KAICIID di Vienna;

35. riconosce che Internet e le tecnologie della comunicazione sono fattori chiave per facilitare la libertà di espressione, il pluralismo, lo scambio d'informazioni, l'istruzione, i diritti umani, lo sviluppo, la libertà di riunione, la democrazia e l'interazione e l'inclusione interculturali e interreligiose, favorendo così la tolleranza e la comprensione; invita pertanto la Commissione ad attuare le raccomandazioni contenute nella relazione su una strategia di libertà digitale nella politica estera dell'UE;

36. evidenzia le molteplici possibilità offerte dalle nuove tecnologie nel promuovere il dialogo interculturale e interreligioso, come pure i principi e i valori dell'Unione europea; incoraggia tutti i capi delle delegazioni dell'UE a servirsi appieno degli strumenti della diplomazia digitale attraverso una presenza attiva e costante nei social media; invita il SEAE a vagliare le opportunità offerte dai nuovi programmi virtuali;

37. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per la politica estera e di sicurezza e al rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani, nonché ai governi degli Stati membri.

(1) GU C 239 E del 20.8.2013, pag. 11.
(2) GU C 377 E del 7.12.2012, pag. 135.
(3) Testi approvati, P7_TA(2013)0279.
(4) Testi approvati, P7_TA(2012)0470.