Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 14 Febbraio 2014

Deliberazione della Giunta regionale 27 gennaio 2014, n.13-7043

Delib. G. Reg. (Piemonte), 27 gennaio 2014, n.13-7043: " Definizione dei requisiti minimi autorizzativi per le case di cura private, ai sensi dell'art. 4 comma 2 della L.R. 14 gennaio 1987 n. 5 e s.m.i. Azione 5.1.2. dei Programmi Operativi per il triennio 2013-2015, approvati con D.G.R. n. 25-6992 del 30.12.2013".

Premesso che:

Con la L.R. 14 gennaio 1987 n. 5 recante “Disciplina delle case di cura private” sono stati definiti i requisiti minimi autorizzativi delle case di cura private (allegato A).
In ambito nazionale l’Atto di indirizzo e coordinamento in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica il 14 gennaio 1997 definisce, tra l’altro, i requisiti minimi per l’autorizzazione all’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private.
Con la D.C.R. n. 616-3149 del 22.2.2000 e s.m.i., recante le disposizioni attuative del D.P.R. 14.01.1997 sopra citato, e attraverso successivi provvedimenti, la Regione Piemonte ha approvato i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l’autorizzazione all’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private, i requisiti ulteriori per l’accreditamento delle predette strutture sanitarie, nonché le relative procedure attuative.
Con la D.G.R. n. 58-14492 del 29.12.2004 sono state approvate le Linee guida per l’espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo da parte delle Commissioni di Vigilanza delle AA.SS.LL. sui requisiti strutturali, impiantistici ed organizzativi delle Case di cura private, al fine di offrire una lettura integrata della normativa sanitaria in materia.
Rilevata la necessità di adeguare i requisiti minimi contenuti nei provvedimenti regionali sopra richiamati e, in particolare, nello schema allegato alla L.R. 14 gennaio 1987 n. 5, all’innovazione tecnologica e strumentale sopravvenuta e all’evoluzione delle esigenze organizzative del settore.
Considerato che, a tal fine si è provveduto a costituire un tavolo tecnico, composto da funzionari degli uffici competenti dell’Assessorato alla Sanità, da tecnici delle Commissioni di Vigilanza delle Aziende Sanitarie Locali e da rappresentanti delle Associazioni di categoria ARIS e AIOP, finalizzato all’elaborazione di un documento contenente la definizione di nuovi requisiti minimi autorizzativi per le case di cura private, volto altresì a realizzare una maggior efficienza operativa e a migliorare la qualità delle prestazioni rese ai pazienti ricoverati.
Considerato che, in virtù della nuova formulazione dell’art. 4 comma 2 della Legge regionale n. 5 del 14.01.1987, come novellato dall’art. 22 della Legge regionale n. 8 del 7 maggio 2013 (“Legge finanziaria per l’anno 2013”), è stata attribuita alla Giunta regionale la determinazione dei requisiti minimi autorizzativi per l’apertura e l’esercizio delle case di cura private.
Visto l’art. 39 rubricato “Disposizioni transitorie” della L.R. 7 maggio 2013, n. 8 sopra richiamata che dispone, tra l’altro, che fino all’entrata in vigore del provvedimento di Giunta, di cui all’art. 22 della medesima legge, continuano a trovare applicazione le disposizioni relative alla definizione dei requisiti delle case di cura private di cui all’allegato A della L.R. 5/1987, nonché quelle contenute in altri specifici provvedimenti amministrativi.
Dato atto che, a conclusione dei lavori del gruppo tecnico sopra richiamato è stato elaborato, anche tenuto conto delle ulteriori osservazioni formulate dalle Associazioni di categoria ARIS e AIOP, il documento di cui all’allegato del presente provvedimento, che è stato oggetto di ampia discussione e confronto con i soggetti partecipanti al tavolo.
Rilevato che l’intervento di cui al presente provvedimento è attuativo dei Programmi Operativi per il triennio 2013-2015, approvati con D.G.R. n. 25-6992 del 30.12.2013, Azione 5.1.2 recante “Definizione/aggiornamento dei requisiti autorizzativi e delle procedure per l’autorizzazione” che prevede, tra i risultati programmati, l’adeguamento dei requisiti minimi delle strutture private all’innovazione tecnologica e strumentale sopravvenuta ed alle esigenze organizzative del settore, al fine di realizzare una maggior efficienza operativa, migliorare la qualità delle prestazioni rese ai pazienti ed equiparare i requisiti minimi stessi a quelli delle strutture ospedaliere pubbliche, con conseguente adozione del relativo provvedimento entro il 30.06.2014.
Rilevato altresì che i Programmi Operativi 2013-2015 di cui sopra sono stati approvati, ai sensi dell’art. 15, comma 20, del D.L. n. 95/2012 – convertito, con modificazioni, in legge n. 135/2012 – in esito alle valutazioni emerse in sede di tavolo ministeriale di verifica sull’attuazione del Piano di Rientro 2010-2012, approvato con DD.G.R. nn. 1-415 del 2.08.2010, 44-1615 del 28.02.2011 e 49- 1985 del 29.04.2011, data la necessità di non compromettere l’attribuzione, in via definitiva, delle risorse finanziarie, in termini di competenza e di cassa, condizionate alla piena attuazione dello stesso PRR.
Ritenuto, altresì, che l’adozione del presente provvedimento rivesta carattere di indifferibilità ed urgenza, attesa la necessità di chiarire in maniera univoca e puntuale alcune incertezze interpretative in ordine all’applicazione delle vigenti disposizioni regionali concernenti la precisa definizione di taluni requisiti minimi, emerse di recente, sia nel corso dell’attività di vigilanza sulle case di cura private sia nell’esercizio dell’ordinaria attività amministrativa da parte degli uffici preposti, evitando così nell’immediato possibili contenziosi, con conseguente nocumento agli interessi regionali.
Ritenuto pertanto necessario, per quanto sopra esposto, approvare il documento contenente i nuovi requisiti minimi autorizzativi delle case di cura private, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, che sostituisce l’allegato A) alla L.R. 14 gennaio 1987 n. 5, in forza del combinato disposto del novellato art. 4 comma 2 della medesima legge regionale e dall’art. 39 della L.R. 8/2013.
Ritenuto infine necessario confermare le disposizioni contenute in altri provvedimenti regionali che definiscono requisiti minimi autorizzativi per le case di cura private, qualora non siano in contrasto con quelle contenute nel presente provvedimento, in virtù delle disposizioni transitorie di cui all’art. 39 della L.R. 8/2013.
Vista la Legge regionale 14.01.1987, n. 5 e s.m.i.;
Visto il D.P.R. 14 gennaio 1997;
Visto il D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 e s.m.i.;
Vista la D.C.R. n. 616-3149 del 20.02.2000 e s.m.i.;
Vista la D.G.R. n. 58-14492 del 29.12.2004;
Vista la D.G.R. n. 25-6992 del 30.12.2013.

ARTICOLO UNICO

per le motivazioni espresse in premessa,

1) di approvare il documento contenente i requisiti minimi autorizzativi per le case di cura private, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, che sostituisce l’allegato A) alla L.R. 14 gennaio 1987 n. 5, in virtù del combinato disposto di cui al novellato art. 4 comma 2 della medesima legge regionale e all’art. 39 della L.R. 8/2013;

2) di stabilire che continuino a trovare applicazione le disposizioni contenute nella D.C.R. n. 616- 3149 del 22.2.2000 e s.m.i e in altri specifici provvedimenti amministrativi che regolano i requisiti autorizzativi per le case di cura private, ove non incompatibili con quelle di cui al presente provvedimento, in virtù delle disposizioni transitorie di cui all’art. 39 della L.R. 8/2013.

ALLEGATO

Requisiti minimi autorizzativi delle Case di Cura private

(omissis)

14. Caratteristiche generali tecnico-sanitarie
Le case di cura private devono garantire almeno i seguenti servizi, locali e spazi:
(omissis)
p) servizio di assistenza religiosa che garantisca la pluralità delle confessioni;
(omissis)

21. Servizi generali
(omissis)
La casa di cura deve assicurare l’assistenza religiosa per i degenti che ne facciano richiesta, garantendo la pluralità delle confessioni e idonei locali per l’esercizio del culto.
(omissis)

(omissis)