Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 25 Agosto 2003

Statuto 01 gennaio 1986

Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova. Statuto.

COSTITUZIONE – SEDE – DURATA – SCOPI

Art. 1

È costituita la Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova. Essa è l’ente centrale in Italia della Confessione religiosa aderente all’Organizzazione Mondiale dei Testimoni di Geova rappresentata dalla Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania (U.S.A.).

Ha la sede principale a Roma, in via della Bufalotta 1281, e può aprire sedi secondarie nel territorio italiano e anche all’estero.

La Congregazione è un ente di religione e di culto, di istruzione, assistenza e beneficenza, con essenziale fine di religione e di culto.

Non ha finalità lucrative e non si propone guadagno o profitto pecuniario, né incidentalmente né in altro modo per i suoi membri, collaboratori e dirigenti.

Rappresenta le Congregazioni locali e i Testimoni di Geova di fronte alle Autorità e a terzi, e ne cura gli interessi.

La sua durata è illimitata.

Art. 2

Le eventuali modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto, deliberate dall’Assemblea ai sensi del successivo art. 8, sono comunicate all’Autorità tutoria e registrate nel pubblico registro delle persone giuridiche.

I mutamenti di carattere sostanziale nel fine, nella destinazione dei beni e nel modo di esistenza della Congregazione sono comunicati all’Autorità tutoria che provvede ai sensi di legge.

Art. 3

La Congregazione — in quanto ente centrale in Italia della Confessione dei Testimoni di Geova, la quale si ispira alla Sacra Bibbia ed opera affinché essa sia diffusa, letta e messa in pratica — promuove e realizza ogni opportuna attività diretta a favorire il pieno soddisfacimento di questa finalità di fede. In particolare i suoi compiti sono:

a) predicare il Vangelo o buona notizia del Regno di Dio retto da Cristo Gesù in testimonianza al Nome e alla Parola dell’Onnipotente Dio Geova;

b) migliorare mentalmente e moralmente uomini, donne e fanciulli mediante l’istruzione basata sui princìpi della Bibbia e su inerenti soggetti scientifici, storici e letterari;

c) pubblicare, stampare, acquistare, distribuire Bibbie, libri, opuscoli, riviste e altri stampati a carattere religioso e culturale al fine di diffondere il messaggio biblico; curare il trasporto di detto materiale presso le Congregazioni locali alle quali è prevalentemente destinato;

d) impiegare stazioni radiotelevisive, nonché altri mezzi di diffusione, per la divulgazione della buona notizia del Regno di Dio;

e) organizzare adunanze e assemblee a carattere locale, regionale, nazionale e internazionale per l’istruzione gratuita delle persone in merito alla Bibbia provvedendo e gestendo a tal fine idonei locali e luoghi, e organizzando i relativi servizi;

f) promuovere, assistere, guidare, coordinare, sorvegliare le Congregazioni locali, enti e associazioni attraverso i quali vengono conseguite le finalità religiose e culturali dei Testimoni di Geova;

g) nominare ed autorizzare ministri, anziani e servitori di ministero, sorveglianti di circoscrizione e di distretto, pionieri, affinché sia compiuta in tutto il territorio nazionale l’opera di predicare e insegnare pubblicamente e di casa in casa le verità della Bibbia alle persone disposte ad ascoltare;

h) preparare e addestrare pionieri, predicatori, conferenzieri, ministri, anziani e insegnanti mediante corsi o scuole bibliche e di addestramento;

i) addestrare missionari da inviare all’estero e mantenerli, nonché sostenere l’opera delle missioni all’estero;

l) istituire e mantenere case religiose ed edifici per provvedere gratuitamente vitto e alloggio ai pionieri, predicatori, conferenzieri, ministri, anziani, insegnanti e missionari che frequentano i suddetti corsi e scuole;

m) promuovere la costruzione o l’acquisto di idonei locali per lo sviluppo della propria attività e di edifici di culto per le varie comunità;

n) promuovere attività assistenziali a favore dei fedeli bisognosi e organizzare soccorsi in caso di calamità;

o) gestire impianti tipografici per provvedere al più basso costo il materiale indicato al punto c). A tali impianti sono adibiti esclusivamente Testimoni di Geova battezzati che prestano la loro opera gratuitamente e volontariamente come espressione della loro devozione a Dio e contributo a sostegno della Sua opera. Il suddetto materiale, che è stampato esclusivamente per diffondere il culto e istruire le comunità di fedeli, viene prevalentemente distribuito agli associati in Italia e all’estero. Non deve tassativamente contenere alcuna forma di pubblicità commerciale. Non può essere stampato materiale per conto di altre organizzazioni di qualsiasi genere;

p) promuovere attività per la diffusione della cultura fra gli associati, come visite a luoghi di interesse religioso ed altre iniziative;

q) tutelare in ogni sede e rappresentare le istituzioni indicate al punto f) e gli interessi generali dei Testimoni di Geova;

r) promuovere e sviluppare ogni altra attività ritenuta utile per il migliore conseguimento dei propri fini di religione e di culto.

Nella realizzazione dei suddetti compiti e al fine di mantenere l’unità di tutti i cristiani Testimoni di Geova nel mondo, la Congregazione opera in armonia con i princìpi e con le direttive dell’Organizzazione Mondiale dei Testimoni di Geova.

S O C I

Art. 4

Sono soci effettivi della Congregazione i Testimoni di Geova con la qualifica di anziani che sostengono a tempo pieno l’opera di predicazione della buona notizia del Regno di Dio; che si sono resi disponibili per accettare qualsiasi assegnazione di servizio da parte della Congregazione; che concorrono direttamente e in notevole misura alla realizzazione delle sue finalità.

Sono soci aderenti i Testimoni di Geova battezzati, associati alle Congregazioni locali, che sono attivamente impegnati nella diffusione del messaggio biblico, frequentano le riunioni di culto e applicano le norme morali e di vita cristiana nella loro condotta.

Soltanto i soci effettivi hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali.

La qualifica di socio è personale. I relativi poteri non possono essere trasmessi ad eredi o legatari.

A tutti i soci spetta di: frequentare le riunioni di culto presso le Congregazioni locali; partecipare alla vita e all’attività di dette comunità e ricevere tramite esse assistenza spirituale e morale, addestramento e istruzione biblica.

Art. 5

L’ammissione dei soci effettivi è deliberata dall’Assemblea su proposta del Comitato Direttivo, mentre l’ammissione dei soci aderenti è deliberata dal corpo degli anziani delle Congregazioni locali.

La qualifica di socio si perde:

a) per dimissioni;

b) per decadenza;

c) per espulsione.

Le dimissioni dei soci effettivi devono essere presentate per iscritto al Comitato Direttivo, mentre quelle dei soci aderenti, sempre per iscritto, al corpo degli anziani delle Congregazioni locali.

I soci effettivi e aderenti cessano per decadenza quando non esplicano una o più attività previste, per le rispettive categorie, di cui ai commi 1° e 2° del precedente art. 4.

I soci effettivi e aderenti sono espulsi per gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente statuto, per comportamento contrario agli insegnamenti delle Sacre Scritture in campo morale, e, comunque, tale da danneggiare la Confessione e i suoi membri o da causare grave turbamento fra i membri stessi.

La decadenza e l’espulsione dei soci effettivi sono deliberate dall’Assemblea su proposta del Comitato Direttivo. La decadenza e l’espulsione dei soci aderenti sono deliberate dall’Assemblea su proposta del corpo degli anziani delle Congregazioni locali, ratificata dal Comitato Direttivo.

I soci dimissionari, decaduti o espulsi, non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.

ORDINAMENTO DELLA CONFESSIONE

Art. 6

La Confessione Cristiana dei Testimoni di Geova si fonda sul principio, proprio del cristianesimo delle origini, della partecipazione di ogni fedele allo sviluppo della missione della confessione medesima, e sulla applicazione pratica delle norme bibliche nella propria vita.

La struttura dell’Organizzazione confessionale si articola nel modo seguente:

1) Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova, detta anche Congregazione Centrale;

2) Congregazioni locali;

3) Circoscrizioni;

4) Distretti.

La CONGREGAZIONE CENTRALE costituisce l’organo direttivo della Confessione. Ad essa è preposto il Comitato Direttivo composto da tre o più membri anziani, sempre in numero dispari, uno dei quali è nominato Presidente. Ha sede a Roma.

Le CONGREGAZIONI LOCALI sono le comunità alle quali sono associati i Testimoni di Geova, nonché le persone che si interessano del loro messaggio, che abitano nella zona. Ad esse è preposto un corpo di anziani, che sono assistiti da servitori di ministero. Le Congregazioni locali provvedono assistenza spirituale ai Testimoni associati e assistenza materiale ai bisognosi. Impartiscono istruzione biblica e assistono i Testimoni nell’attività di evangelizzazione.

Più Congregazioni formano una CIRCOSCRIZIONE. Ad ogni Circoscrizione è preposto un anziano sorvegliante di circoscrizione, il quale visita periodicamente le Congregazioni per impartire istruzioni, dare incoraggiamento, offrire assistenza.

Più Circoscrizioni formano un DISTRETTO, a cui è preposto un anziano sorvegliante di distretto. Il compito di tale sorvegliante è di assistere i diversi sorveglianti di circoscrizione, nonché i corpi di anziani delle Congregazioni locali, e tenere sotto la sua presidenza una o più assemblee religiose annuali per ciascuna Circoscrizione, al fine di edificare spiritualmente i fedeli che in essa risiedono.

Le dimensioni territoriali delle Circoscrizioni e dei Distretti dipendono dal numero delle Congregazioni esistenti nel territorio e dalle condizioni geografiche e sono stabilite dal Comitato Direttivo sempre nell’ambito del territorio italiano.

Le cerimonie fondamentali sono:

a) il BATTESIMO per immersione, a cui si sottopongono volontariamente, per divenire Testimoni di Geova, persone in età tale da consentire loro di prendere una decisione autonoma;

b) la COMMEMORAZIONE annuale della morte di nostro Signore Gesù Cristo mediante la Cena o Pasto serale del Signore.

Il culto dei Testimoni di Geova, consistendo prevalentemente nell’ascolto e nello studio della Parola di Dio, è incentrato sulle adunanze cristiane nel corso delle quali i Testimoni ricevono istruzione biblica. Varie adunanze settimanali si tengono negli edifici di culto denominati “Sale del Regno”, dove si parla del Regno di Dio, che è il tema principale della Sacra Bibbia.

Il matrimonio è ritenuto sacro, in quanto di origine divina, ed è celebrato da anziani appositamente nominati dalla Congregazione Centrale.

La famiglia, quale istituzione divina, costituisce il nucleo fondamentale delle comunità della Confessione.

I MINISTRI DI CULTO della Confessione sono denominati:

1) anziani (o presbiteri);

2) servitori di ministero (o diaconi);

3) pionieri (o evangelizzatori).

Detti ministri sono nominati dal Comitato Direttivo della Congregazione Centrale, al quale spetta il giudizio definitivo sulla loro idoneità a svolgere le funzioni di ministro. Possono essere soggetti a trasferimento o revoca.

I requisiti del candidato alla nomina di anziano, tratti dalle Sacre Scritture, si possono compendiare nei seguenti:

a) esemplare condotta morale;

b) elevate qualità spirituali;

c) esemplare cura della propria famiglia secondo i princìpi cristiani;

d) diversi anni di fedele servizio e profonda esperienza cristiana;

e) capacità di insegnare accuratamente la Parola di Dio.

I requisiti dei servitori di ministero sono gli stessi previsti per gli anziani, salvo quelli di cui ai punti d) ed e) che sono richiesti in minore misura.

I requisiti dei pionieri sono:

a) esemplare condotta morale;

b) accurata conoscenza della Parola di Dio e buona capacità di insegnarla.

Dall’ordinamento della Confessione non è previsto per tutti i suindicati ministri di culto alcun abito religioso particolare.

O R G A N I

Art. 7

Gli organi della Congregazione sono:

a) l’Assemblea;

b) il Comitato Direttivo;

c) il Presidente.

Art. 8

L’Assemblea è costituita dai soci effettivi. È convocata nella sede principale, o in altro luogo, una volta all’anno per l’approvazione del bilancio.

È anche convocata quando se ne ravvisi la necessità, o su richiesta motivata di almeno un decimo dei soci effettivi.

L’Assemblea è convocata mediante avviso da affiggere all’interno della sede sociale e da divulgarsi nei termini, modalità e mezzi di volta in volta ritenuti idonei dal Comitato Direttivo.

Ciascun socio effettivo ha un voto. Ogni socio effettivo può farsi rappresentare da un altro socio effettivo. Ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci.

Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà dei soci effettivi. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l’atto costitutivo e lo statuto occorrono la presenza di almeno la metà dei soci effettivi e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento della Congregazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci effettivi.

È compito dell’Assemblea:

a) approvare il bilancio;

b) deliberare sugli indirizzi e direttive generali per il funzionamento, l’espansione e il potenziamento dell’Organizzazione confessionale;

c) deliberare sulle modifiche dello statuto e dell’atto costitutivo;

d) nominare e revocare i membri del Comitato Direttivo;

e) deliberare, su proposta del Comitato Direttivo, l’ammissione, la decadenza e l’espulsione dei soci effettivi; nonché, su proposta del corpo degli anziani delle Congregazioni locali, la decadenza e l’espulsione dei soci aderenti;

f) ratificare le dimissioni dei soci effettivi;

g) deliberare sullo scioglimento della Congregazione e sulla devoluzione del patrimonio della stessa.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato Direttivo e, in caso di impedimento o assenza, nell’ordine:

— dal Vicepresidente;

— dal membro del Comitato Direttivo più anziano di età.

Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 9

La Congregazione è amministrata dal Comitato Direttivo composto, secondo le direttive dell’Assemblea, da tre o più membri, sempre in numero dispari, che durano in carica sette anni e sono rieleggibili.

I nomi dei componenti il Comitato Direttivo, con la menzione delle loro funzioni, ed ogni successivo mutamento per qualsiasi causa, sono tempestivamente comunicati all’Autorità tutoria.

Il Comitato Direttivo sceglie tra i suoi componenti il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere. Il Segretario può ricoprire anche l’incarico di Tesoriere.

In caso di morte, dimissioni o revoca di uno o più membri del Comitato Direttivo, lo stesso Comitato nominerà il sostituto o i sostituti. Tali nomine dovranno essere ratificate dalla prima Assemblea dei soci.

Il Comitato si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri, e, comunque, una volta all’anno per deliberare in ordine al bilancio.

Le deliberazioni del Comitato sono valide se prese con la presenza della maggioranza dei membri in carica.

Il Comitato è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Congregazione. Per quella straordinaria occorre sottoporre al più presto le questioni alla ratifica dell’Assemblea.

In particolare delibera:

— sulle attività concernenti la pubblicazione, la stampa, l’acquisto e la distribuzione di letteratura atta a divulgare le verità bibliche;

— sulla formazione di nuove Congregazioni locali, sui loro rispettivi territori di attività e sullo scioglimento delle Congregazioni medesime;

— sulla sorveglianza e direttiva delle Congregazioni locali attraverso le Circoscrizioni e i Distretti e sulle competenze delle Circoscrizioni e dei Distretti medesimi;

— sui regolamenti e sulle disposizioni relative alle Congregazioni locali, enti, associazioni, case religiose e altre istituzioni attraverso cui vengono conseguite le finalità proprie della Confessione;

— sulle nomine e assegnazioni dei ministri, anziani, servitori di ministero, pionieri; sulle assegnazioni dei membri delle case religiose, dei sorveglianti di circoscrizione e di distretto e sull’invio di missionari all’estero; sulla revoca dei suddetti incarichi;

— sulla costituzione di Comitati speciali per lo svolgimento di particolari compiti;

— sull’organizzazione di assemblee religiose di qualsiasi estensione territoriale;

— su ogni altra attività o disposizione che abbia attinenza con l’opera di predicare e insegnare la buona notizia del Regno di Dio e di promuovere, organizzare e dirigere la Confessione religiosa.

Il Comitato ha inoltre la facoltà di far costruire edifici e di acquistare beni immobili, accettare donazioni ed eredità, conseguire legati, alienare beni a trattativa privata, a licitazione privata, a pubblici incanti, permutare beni, affrancare censi e canoni, accendere mutui, atterrare piante di alto fusto, riscuotere e impiegare capitali, aprire conti correnti bancari e postali, locare immobili oltre i nove anni, fare fronte alle liti, sia attive che passive, attinenti alla consistenza patrimoniale della Congregazione, chiedendo, quando occorra, la preventiva autorizzazione dell’Autorità tutoria.

Infine il Comitato deve provvedere a:

— mantenere e aggiornare le registrazioni;

— redigere il bilancio;

— proporre all’Assemblea l’ammissione, la decadenza e l’espulsione dei soci effettivi, nonché sottoporre ad essa, per la ratifica, le dimissioni dei medesimi;

— ratificare le dimissioni dei soci aderenti e sottoporre all’Assemblea, per la relativa delibera, la loro decadenza ed espulsione.

Il Comitato Direttivo può delegare parte delle proprie attribuzioni e dei propri poteri a uno o più dei suoi membri.

Art. 10

Il Presidente, legale rappresentante dell’Ente, è cittadino italiano ed ha il domicilio nello Stato.

Rappresenta la Congregazione e i soci di fronte alle Autorità, a terzi ed in giudizio, ha la firma sociale, presiede l’Assemblea e il Comitato Direttivo; dà esecuzione alle deliberazioni del medesimo Comitato.

Provvede a prendere tutte le deliberazioni occorrenti al soddisfacimento dei compiti della Congregazione che non siano di competenza del Comitato Direttivo o dell’Assemblea; mantiene i contatti spirituali con l’Organizzazione Mondiale, nonché con le Associazioni e le Congregazioni all’estero; rilascia certificazioni che consentano la richiesta all’Autorità competente di permessi di soggiorno temporaneo in Italia per i missionari stranieri.

In caso di urgenza, prende anche le deliberazioni che spetterebbero al Comitato Direttivo, a condizione di riferire, per la ratifica, alla sua prima adunanza.

Art. 11

Il Vicepresidente, di cui ai precedenti artt. 8 e 9, sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 12

Il Segretario si occupa della regolare tenuta delle registrazioni sociali, della corrispondenza, della documentazione in genere e redige e custodisce i verbali delle riunioni.

Il Segretario può ricoprire anche la carica di Tesoriere, di cui al successivo art. 13.

Art. 13

Su istruzioni del Presidente e in conformità alle deliberazioni del Comitato Direttivo, il Tesoriere tiene la cassa sociale e ne è responsabile di fronte al Comitato, provvede all’incasso delle entrate e alla erogazione delle uscite, cura le registrazioni contabili.

Art. 14

Tutte le cariche sono gratuite. Le stesse persone possono essere sempre rielette.

PATRIMONIO

Art. 15

La Congregazione provvede al raggiungimento delle sue finalità mediante collaborazioni e contribuzioni volontarie.

Il patrimonio della Congregazione è costituito:

a) dai beni mobili o immobili di proprietà della Congregazione;

b) dalle contribuzioni volontarie dei soci effettivi e aderenti e di terzi;

c) da donazioni, lasciti, legati o successioni;

d) da altre eventuali entrate, ivi compresi i contributi per ripianare i costi di stampa e consentire il proseguimento e lo sviluppo dell’attività tipografica destinata alla diffusione del messaggio biblico.

GESTIONE AMMINISTRATIVA

Art. 16

La gestione amministrativa ha inizio il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.

DEVOLUZIONE DEI BENI

Art. 17

In caso di scioglimento o di estinzione, il patrimonio della Congregazione sarà interamente devoluto ad altra istituzione in Italia avente scopi analoghi e retta dai princìpi che guidano l’Organizzazione Mondiale dei Testimoni di Geova.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 18

Per tutto quanto non è stabilito dall’atto costitutivo e dal presente statuto, valgono le disposizioni previste dal vigente codice civile italiano.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 19

I ministri di culto della Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, ai quali sono riconosciuti facoltà e diritti in seguito ad autorizzazioni del Governo italiano e ad intese tra il medesimo Governo e la stessa Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania — come la celebrazione dei matrimoni con effetti civili, l’assistenza religiosa ai detenuti ed agli internati negli istituti di prevenzione e di pena, e il trattamento pensionistico e l’assistenza sanitaria assicurati dall’I.N.P.S. –, all’atto del riconoscimento della personalità giuridica della “Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova” da parte delle Autorità competenti, divengono ministri di culto della Congregazione medesima con le stesse facoltà e diritti sopra specificati.