Corte di Cassazione. Sezione I Civile. Sentenza 8 febbraio 2012, n. 1789: "Convivenza more uxorio e corresponsione dell'assegno divorzile".
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITRONE Ugo – Presidente –
Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –
Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
Dott. GIANCOLA Maria C. – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 6446-2010 proposto da:
N.G. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 32, presso l'avvocato PASSARINI FABRIZIO ALESSANDRO, rappresentato e difeso dall'avvocatoREGNI ROBERTO, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
S.M.;
– intimata –
Nonchè da:
S.M. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BERTOLONI 44, presso lo l'avvocato DE VERGOTTINI GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall'avvocato MANFREDI MARCO, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
N.G.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 801/2009 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 19/12/2009; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/01/2012 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA; udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale, l'Avvocato ERNESTO RUFFINI, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale; accoglimento dell'incidentale; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per l'inammissibilità o, manifesta infondatezza di entrambi i ricorsi; spese compensate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 177 del 16.02.2009, il Tribunale di Macerata, dichiarati cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 30.06.1990, dal ricorrente (ricorso del 6.04.2004) N.G. con S.M., imponeva al primo di corrispondere a quest'ultima l'assegno divorzile di Euro 450,00 mensili rivalutabili.
Con sentenza del 7.10-19.12.2009, la Corte di appello di Ancona, in accoglimento per quanto di ragione dell'appello principale del N., riduceva l'assegno divorzile ad Euro 200,00 mensili;
respingeva, invece, l'appello incidentale della S., inerente alla compensazione delle spese processuali disposta dal primo giudice, e compensava integralmente anche le spese del grado d'appello.
La Corte distrettuale riteneva anche che:
– il matrimonio delle parti era durato circa 8 anni e non erano nati figli;
– il (OMISSIS) i coniugi si erano separati consensualmente, convenendo in favore della S. un assegno mensile di Euro 800,00;
– il N. era proprietario della casa coniugale ed aveva dedotto di avere iniziato a svolgere l'attività dipendente di operaio per Euro 1.000,00 mensili, dopo avere ceduto al consocio, per Euro 4.131,65, la quota in sua titolarità della S.n.c. A.E.A.;
– la S. di anni 46, impossidente e da sempre non dedita ad attività lucrative, conviveva more uxorio da sei anni, con persona abbiente, titolare di pensione pari ad Euro 3.000,00 mensili, situazione da cui poteva trarre vantaggi economici, sia pure in forma di risparmi di spese;
– che la convivenza more uxorio della S. era connotata da stabilità, continuità e regolarità, tanto da assumere i caratteri della cd. famiglia di fatto.
Contro questa sentenza il N. ha proposto ricorso principale per cassazione, fondato su un unico motivo e notificato il 9.03.2010 alla S., che con atto notificato il 12.04.2010, ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale affidato ad un motivo.
I due ricorsi sono stati riuniti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare si deve:
a) disporre ai sensi dell'art. 335 c.p.c., la riunione dei ricorsi principale ed incidentale, proposti avverso la medesima sentenza, b) respingere l'eccezione d'improcedibilità del ricorso principale, formulata ai sensi dell'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, dalla S., risultando che il N. ha depositato tempestivamente l'impugnata sentenza corredata della relativa relata di notificazione (in tema, cfr cass. SU, ord., n. 9004 del 2009).
Con il ricorso principale il N. denunzia "Violazione dell'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5".
Chiede l'abolizione dell'assegno statuito in favore della S., deducendo che lei non ha provato il tenore della pregressa vita coniugale, che il compagno della stessa è proprietario della casa in cui vivono e dotato di introiti atti ad assicurarle il pregresso tenore di vita, che, invece, le sue condizioni economiche sono peggiorate.
Con il ricorso incidentale la S. deduce "Violazione dell'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5". Censura la riduzione dell'apporto in suo favore, al riguardo deducendo sia la violazione dell'art. 112 c.p.c., da parte dei giudici d'appello, giacchè il N. si era limitato a chiedere la revoca della somministrazione, e sia l'assenza di prova dei vantaggi da lei tratti dalla convivenza nonchè la mancata valutazione delle attuali condizioni economiche sue e dell'ex coniuge.
Il ricorso principale è fondato.
Di recente (cfr. cass. n. 17195 del 2011) questa Corte ha argomentatamente affermato il condiviso principio di diritto, cui va data continuità, per il quale "In tema di diritto alla corresponsione dell'assegno di divorzio in caso di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il parametro dell'adeguatezza dei mezzi rispetto al tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale da uno dei coniugi viene meno di fronte alla instaurazione, da parte di questi, di una famiglia, ancorchè di fatto; la conseguente cessazione del diritto all'assegno divorzile, a carico dell'altro coniuge, non è però definitiva, potendo la nuova convivenza anche interrompersi, con reviviscenza del diritto all'assegno divorzile, nel frattempo rimasto in uno stato di quiescenza".
Alla luce di questo precedente va accolta l'impugnazione del N., atteso che la Corte distrettuale ha accertato, in base alle emerse risultanze istruttorie, che la S. intratteneva da sei anni una convivenza more uxorio con persona abbiente, convivenza more uxorio connotata da stabilità, continuità e regolarità, tanto da assumere i caratteri della cd. famiglia di fatto.
Le ragioni di accoglimento del ricorso principale comportano per converso, il rigetto del ricorso incidentale.
Conclusivamente si deve accogliere il ricorso principale, respingere l'incidentale, cassare la sentenza impugnata in punto di attribuzione dell'assegno divorzile, e con decisione della causa nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., stante la non necessità di ulteriori accertamenti di fatto, respingere la domanda della S. di assegno divorzile.
L'evoluzione giurisprudenziale avutasi sul tema in discussione, giustifica l'integrale compensazione tra le parti, delle spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso principale, rigetta l'incidentale, cassa in parte qua l'impugnata sentenza e decidendo la causa nel merito, respinge la domanda della S. di assegno divorzile. Compensa le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2012.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2012