Ordinanza ministeriale 11 maggio 2012, n.41
O.M. 5 maggio 2012, n. 41: Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2011/2012.
IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con cui è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado e, in particolare, l’art. 205, comma 1°, che attribuisce al Ministro della Pubblica Istruzione il potere di disciplinare annualmente, con propria ordinanza, le modalità organizzative degli scrutini ed esami;
VISTA la legge 10 dicembre 1997, n. 425, concernente disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
VISTA la legge 11 gennaio 2007, n. 1 “Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università” ed in particolare l’articolo 1 che ha sostituito gli articoli 2, 3, 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e l’articolo 3, comma 3, lettera a) che ha abrogato, tra l’altro, l’articolo 22, comma 7, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
VISTO l’art. 1, comma 2, del decreto legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176 che ha sostituito i primi due periodi dell’articolo 2, comma 4, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, come modificato dalla legge 11 gennaio 2007, n. 1;
VISTO l’art. 2 del decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, recante “disposizioni urgenti in materia di istruzione e università”;
VISTO il D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, per le parti compatibili con la vigente normativa in materia;
VISTO il D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 – Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;
VISTO il D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235 – regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;
VISTO il Regolamento emanato con D.P.R. 7 gennaio 1999, n. 13, recante la disciplina delle modalità e dei criteri di valutazione delle prove degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nella regione Valle d’Aosta;
VISTO il Decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano n. 14 del 7 aprile 2005, concernente modalità di svolgimento della terza prova scritta, “Modifica del regolamento di esecuzione sugli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole dell’Alto Adige”;
VISTO il D.M. 23 aprile 2003, n. 41, concernente le modalità di svolgimento della 1^ e 2^ prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
VISTO il D.M. n. 429 in data 20 novembre 2000, concernente le “caratteristiche formali generali della terza prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima”;
VISTO il D.M. n. 358 del 18 settembre 1998, relativo alla costituzione delle aree disciplinari finalizzate alla correzione delle prove scritte e all’espletamento del colloquio, negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, ancora in vigore limitatamente alla fase della correzione delle prove scritte;
VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa, e, in particolare, l’art. 21;
VISTO il D.M. n. 26 del 3 marzo 2009, concernente le certificazioni e i relativi modelli da rilasciare in esito al superamento dell’esame di Stato;
VISTO il D.M. 17 gennaio 2007, n. 6 “Modalità e termini per l’affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e i criteri e le modalità di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore”;
VISTO il D.M. 20 gennaio 2012, n. 12, “Individuazione delle materie oggetto della seconda prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio ordinari e sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado – Scelta delle materie affidate ai commissari esterni delle commissioni – Anno scolastico 2011/2012”;
VISTO il D.M 20 gennaio 2012, n. 13, “Norme per lo svolgimento per l’anno scolastico 2011/2012 degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle classi sperimentali autorizzate”;
VISTO il D.M. 24 febbraio 2000, n. 49, concernente l’individuazione delle tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti formativi; tuttora vigente;
VISTO il D.M. 3 ottobre 2007, n. 80, recante norme per il recupero dei debiti formativi entro la conclusione dell’anno scolastico;
VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 92 del 5 novembre 2007;
VISTO il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
VISTO l’art. 21, comma 20 bis, della Legge 15 marzo 1997, n. 59, introdotto dall’art. 1, comma 22, della Legge 16 giugno 1998, n. 191;
VISTO l’articolo 15, comma 1, della Legge 12 novembre 2011, n. 183, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012)”, che ha parzialmente modificato il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 68 dell’1-8-2011 sul calendario scolastico nazionale per l’anno scolastico 2011/2012;
VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione”;
VISTO il D.L.vo 19 novembre 2004, n. 286, “Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonché riordino dell’omonimo istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53”, come modificato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);
VISTO il D.M. 28 febbraio 2001, prot. n. 9007, concernente la costituzione di una struttura tecnico-operativa per gli esami di Stato;
VISTO il D.Lvo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
VISTA la C.M. 3 giugno 2002, prot. n. 9680 “Esame di Stato – Nulla osta per candidati esterni detenuti”;
VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);
VISTA la C.M. n. 5 del 17 gennaio 2007;
VISTA la C.M. n. 15 del 31 gennaio 2007;
VISTA la C.M. n. 90 del 26 ottobre 2007;
VISTA la C.M. n. 77 del 25 settembre 2008;
VISTA la C.M. n. 95 del 24 ottobre 2011;
VISTO il D.M. 22 agosto 2007, n. 139, regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione;
VISTO il D.I. 29 novembre 2007, concernente percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale ai sensi dell’articolo 1, comma 624 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
VISTA la legge 6 agosto 2008, n. 133, di “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, ed in particolare l’art. 64, comma 4-bis, che ha modificato l’art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
VISTO IL Decreto legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2009, n. 167;
VISTO il Regolamento – D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122 – concernente il “Coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169”;
VISTO il D.M. 16 dicembre 2009, n. 99, concernente criteri per l’attribuzione della lode nei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e tabelle di attribuzione del credito scolastico;
VISTA la nota prot. n. 236 del 14 gennaio 2010;
VISTO il DPR 15 marzo 2010, n. 87- Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
VISTO il Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, art. 15, comma 6 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell’articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53);
VISTA l’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca e la Regione Lombardia del 16 marzo 2009;
VISTO il D.M. 18 gennaio 2011, n. 4;
VISTO il D.M. 22 novembre 2010, n. 91, recante norme per lo svolgimento degli esami di Stato nelle sezioni funzionanti presso istituti statali e paritari in cui è attuato il Progetto-ESABAC (rilascio del doppio diploma italiano e francese); le cui disposizioni si intendono integralmente richiamate;
VISTA la C.M . 4 marzo 2011, n. 20, relativa alla validità dell’anno scolastico;
VISTA la Nota. prot. n. 1787 del 1° marzo 2005, relativa agli alunni affetti da dislessia;
VISTA la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico;
VISTO il D.M. n. 5669 del 12 luglio 2011 ed allegate Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento;
VISTA la nota prot. n. 1000 del 22 febbraio 2012, concernente la validità dell’anno scolastico in relazione ad eccezionali eventi atmosferici;
VISTA la Nota prot. 1749 del 12 aprile 2012, concernente nuove modalità di invio delle tracce delle prove scritte degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado;
Il Direttore Scolastico Regionale, sulla base dell’elenco degli aspiranti presentato da ciascuna Istituzione Formativa presso la quale tali studenti hanno frequentato il corso di cui al comma precedente, ne dispone l’assegnazione a classi di istituto professionale statale, per la necessaria valutazione dei risultati finali in vista dell’ammissione all’Esame di Stato.
L’ammissione all’Esame viene deliberata in sede di scrutinio finale dal consiglio della classe dell’istituto professionale al quale tali studenti sono stati assegnati in qualità di aspiranti interni, sulla base di una relazione analitica, organica e documentata, fornita dalla istituzione formativa che ha erogato il corso.
In tale relazione sono evidenziati il curriculum formativo, le valutazioni intermedie e finali dei singoli candidati, il comportamento, ed ogni altro elemento ritenuto significativo ai fini dello scrutinio finale.
Gli aspiranti ammessi all’Esame sono considerati a tutti gli effetti candidati interni e la classe-commissione alla quale sono assegnati, sul piano organizzativo si configura come “articolata”.
- se positivo prevede la pubblicazione, all’albo dell’Istituto sede d’esame, del voto di ciascuna disciplina e del comportamento, del punteggio relativo al credito scolastico dell’ultimo anno e del credito scolastico complessivo, seguiti dalla dicitura «Ammesso»;
- se negativo non prevede la pubblicazione di voti e punteggi, ma solo della dicitura «Non ammesso».
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Gli alunni certificati con disabilità, che hanno seguito un percorso didattico individualizzato differenziato (P.E.I.), ai sensi dell’articolo 15, comma 4, dell’O.M. 21 maggio 2001, n. 90, sono valutati dal consiglio di classe con l’attribuzione di voti e di un credito scolastico, relativi unicamente allo svolgimento di tale piano. Sono, pertanto, ammessi – sulla base di motivata e puntuale deliberazione del consiglio di classe – a sostenere gli esami di Stato su prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate esclusivamente al rilascio dell’attestazione di cui all’articolo 13 del DPR n. 323/1998. Anche per tali alunni si procede alla pubblicazione, all’albo dell’Istituto sede d’esame, dei voti e dei crediti, seguiti dalla dicitura «Ammesso»; in caso di esito negativo, non si procede alla pubblicazione di voti e punteggi, ma solo della dicitura «Non ammesso».
Ai sensi dell’articolo 16, comma 3, dell’OM 21 maggio 2001, n. 90, per i voti riportati nello scrutinio finale si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate ma non nei tabelloni affissi all’albo dell’istituto, che la votazione è riferita al P.E.I. e non ai programmi ministeriali. -
I candidati con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), che, ai sensi dell’art. 6, comma 6, del DM n. 5669 del 12 luglio 2011, hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero dall’insegnamento della/e lingua/e straniera/e, sono valutati dal consiglio di classe con l’attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano. Sono pertanto, ammessi – sulla base di motivata e puntuale deliberazione del consiglio di classe – a sostenere gli esami di Stato su prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate esclusivamente al rilascio dell’attestazione di cui all’articolo 13 del DPR n. 323/1998. Anche per tali alunni si procede alla pubblicazione, all’albo dell’Istituto sede d’esame, dei voti e dei crediti, seguiti dalla dicitura «Ammesso»; in caso di esito negativo, non si procede alla pubblicazione di voti e punteggi, ma solo della dicitura «Non ammesso».
Ai sensi dell’articolo 16, comma 3, dell’OM 21 maggio 2001, n. 90, per i voti riportati nello scrutinio finale si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate ma non nei tabelloni affissi all’albo dell’istituto, che la votazione è riferita al percorso didattico differenziato e non ai programmi ministeriali.
La valutazione sul comportamento, in sede di scrutinio finale della penultima classe, se inferiore a sei decimi, comporta, di per sé, la non ammissione, per abbreviazione, all’esame di Stato (cfr. art. 2, comma 3, del decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169).
Tenuto conto del nuovo ordinamento, in particolare dell’art. 8, comma 3, del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 87 “Regolamento sul riordino degli Istituti professionali”, che sostituisce l’area professionalizzante, prevista dal DM 15 aprile 1994, con esperienze di alternanza scuola-lavoro, si precisa quanto segue:
- la durata delle esperienze di formazione professionale o lavorative, rispettivamente nella classe IV e nella classe V, deve corrispondere ad almeno il 50% della quota biennale prevista dalla norma citata, ovvero 66 ore in quarta e 66 ore in quinta (132 ore complessive).
I candidati esterni non possono sostenere gli esami di Stato nei corsi sperimentali ove è attivato il c.d. “Progetto SIRIO” dell’istruzione tecnica.
Gli istituti scolastici, statali o paritari, che impropriamente dovessero ricevere istanze di partecipazione agli esami di Stato da parte dei candidati esterni, hanno l’obbligo di trasmetterle immediatamente all’unico organo individuato dalla legge come competente. Così parimenti procederanno gli Uffici Scolastici Regionali, trasmettendo sollecitamente al competente Ufficio Scolastico Regionale le domande impropriamente ricevute.
La mancata osservanza della disposizione di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, preclude l’ammissione all’esame di Stato, fatte salve le responsabilità penali, civili e amministrative a carico dei soggetti preposti alle istituzioni scolastiche interessate.
Per i candidati esterni agli esami di Stato per l’indirizzo dirigenti di comunità presso gli Istituti Tecnici per le attività Sociali e per l’indirizzo linguistico, valgono le indicazioni di cui al presente articolo, commi 20 e 21.
I Direttori Generali regionali verificano che gli istituti non utilizzino locali esterni alla scuola, per i quali non sia stata predisposta richiesta degli specifici plichi contenenti i testi delle prove di esame e per i quali non siano presenti le necessarie garanzie di sicurezza.
Una ulteriore classe/commissione di soli candidati esterni potrà essere costituita – presso le istituzioni scolastiche statali – esclusivamente in presenza di corsi di studio a scarsa e disomogenea diffusione sul territorio nazionale.
Nel caso in cui non sia stato possibile effettuare l’assegnazione agli istituti richiesti, sempre in ambito comunale e per il medesimo indirizzo di studi prescelto dall’interessato, si procede, ai sensi della succitata circolare, alla ripartizione delle domande su altre istituzioni scolastiche, statali o paritarie.
Qualora non sia possibile, comunque, assegnare le domande né agli istituti richiesti né ad altri istituti dello stesso indirizzo di studi in ambito comunale ovvero manchi la tipologia richiesta, i Direttori Generali Regionali procedono ad assegnare le domande in ambito provinciale, rispettando le preferenze espresse dai candidati esterni ed il criterio della territorialità di cui al decreto legge n. 147/2007 convertito dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176.
Da ultimo, nell’impossibilità di accogliere le domande in ambito provinciale, si passa all’ambito regionale, seguendo la stessa procedura già utilizzata precedentemente.
Nell’ipotesi in cui non risulti esistente in ambito regionale l’indirizzo di studi prescelto, il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale della regione di residenza del candidato – acquisita ogni utile notizia – provvede a trasmettere la domanda ad altro Ufficio Scolastico Regionale per l’assegnazione di sede, dandone comunicazione all’interessato.
Il Direttore Generale valuta le motivazioni addotte. Nel caso di valutazione negativa, ne sarà data comunicazione al candidato. Nel caso di valutazione positiva, il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale comunica l’autorizzazione alla effettuazione degli esami fuori regione al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico della regione ove è ubicata la località indicata dal candidato, informandone l’interessato, e trasmettendo la relativa domanda. Il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale ricevente l’autorizzazione provvede all’assegnazione della domanda. L’interessato è informato dell’Istituto di assegnazione.
Il Direttore Generale valuta le motivazioni addotte. Nel caso di valutazione negativa, ne sarà data comunicazione al candidato con la precisazione dell’istituto di assegnazione. Nel caso di valutazione positiva, il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale assegna la domanda all’istituto individuato nell’ambito della propria regione di competenza, trasmettendo, contestualmente, la relativa domanda e informandone l’interessato.
Il Dirigente scolastico comunica al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale le materie per le quali non è stato possibile procedere ad alcuna designazione del commissario interno. Il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale dovrà reperire i commissari mancanti, assicurando la presenza del docente competente per la prova scritta affidata a commissario interno.
Il Presidente e i commissari esterni sono nominati dal Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale.
Per gli esami preliminari, il Dirigente scolastico al quale sono state trasmesse le domande procede alla costituzione di apposite commissioni d’esame, composte dai docenti delle discipline dell’ultimo anno e, se necessario, dai docenti delle materie degli anni precedenti. Nelle predette commissioni sono nominati prioritariamente docenti dello stesso istituto. In caso di assoluta necessità, il medesimo dirigente scolastico può nominare anche personale incluso nelle graduatorie d’istituto degli aspiranti a supplenza. Al personale docente che sia stato impegnato in supplenze brevi e saltuarie non compete la retribuzione principale, ma soltanto il compenso previsto per gli esami preliminari. Il Dirigente scolastico comunica al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale le materie per le quali non è stato possibile procedere ad alcuna designazione. Quest’ultimo reperirà i commissari mancanti.
Le commissioni di esame preliminare sono presiedute dal Dirigente scolastico dell’istituto sede d’esame.
Il rilascio di certificazioni rientra nella competenza del Dirigente scolastico dell’istituto statale presso il quale i candidati esterni hanno sostenuto l’esame, con l’avvertenza che sui diplomi, accanto alla denominazione dell’istituto, deve essere apposta la specifica “Solo sede d’esame”. Resta fermo che il rilascio del diploma compete al Presidente della commissione ovvero, su sua delega, al Dirigente scolastico.
ll Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale dà comunicazione agli interessati dell’istituto al quale sono stati assegnati. Al fine di valutare la congruità dei programmi di esame presentati dai candidati, l’Istituto di assegnazione acquisisce i programmi ufficiali di insegnamento relativi al corso di studi per il quale il candidato intende sostenere l’esame.
Gli interessati presentano domanda al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico della regione di residenza, con indicazione, in ordine preferenziale, delle istituzioni scolastiche, statali o paritarie, di istituto tecnico per le attività sociali, con lo specifico indirizzo (“Dirigente di comunità”) e con classi terminali, ubicato nella regione di residenza.
Il Direttore Generale procede all’assegnazione delle domande nel rispetto delle indicazioni generali soprariportate e delle indicazioni di cui alla C.M. n. 85 del 13-10-2010 e delle precedenti, CM n. 90/2007, come modificata dalla C.M. n. 77 del 25 settembre 2008, e C.M. n. 85/2009, osservando il limite di trentacinque candidati per classe. Può costituire commissioni di soli candidati esterni, ma unicamente presso istituti statali e nel numero massimo di due commissioni.
Nel caso di impossibilità di assegnazione di tutte le domande a Istituto Tecnico per le Attività Sociali (ITAS) con lo specifico indirizzo e con classi terminali, indicato o meno dai candidati, il Direttore Generale individua quale sede di esame uno o più istituti statali per provincia con le seguenti caratteristiche:
Ai candidati è data tempestiva comunicazione della avvenuta assegnazione.
Per i candidati esterni presso istituti con lo specifico indirizzo di dirigenti di comunità il punto di riferimento per i programmi è costituito dall’attività didattica delle classi terminali di assegnazione e dal documento del 15 maggio.
Quanto precede sia se sono assegnati ad una classe e sia in caso di commissioni apposite; in tale evenienza, la classe di riferimento è individuata dal Dirigente scolastico.
Per i candidati esterni che sostengono, invece, l’esame presso istituti senza lo specifico indirizzo, o senza classi terminali dello specifico indirizzo, il punto di riferimento di cui sopra è costituito dal programma definito dal Ministero (disponibile sul sito internet:http://www.istruzione.it area tematica: Esami di Stato – quadro normativo 1999/2000).
Per i candidati esterni che non sostengono l’esame di Stato presso un ITAS con lo specifico indirizzo i diplomi e le relative certificazioni, accanto alla denominazione dell’istituto, recheranno l’apposizione specifica: “Solo sede d’esame”.
Resta fermo che i predetti diplomi devono recare la dicitura di DIPLOMA DI ISTITUTO TECNICO PER ATTIVITÀ SOCIALI – SPECIALIZZAZIONE: DIRIGENTE DI COMUNITÀ.
I candidati che chiedono di sostenere gli esami di Stato nei licei linguistici presentano la domanda al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico della regione di residenza, indicando, in ordine preferenziale, le istituzioni scolastiche in cui intendono sostenere l’esame. Il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale provvede ad assegnare le domande, nel rispetto dei commi 6 e 7 del presente articolo, seguendo inizialmente l’ordine di preferenza relativo agli istituti scolastici statali e/o paritari indicato dai candidati esterni per il comune di residenza.
Qualora non sia possibile assegnare le domande alle sedi prescelte nel comune di residenza, il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale le assegna ad altri licei linguistici ubicati nel comune di residenza. In caso di assenza di altri licei linguistici, ovvero in caso di assenza di ricettività negli altri licei linguistici del comune di residenza, il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale assegna, nel comune di residenza, le domande ad istituti statali o paritari ove funzionino corsi sperimentali ad indirizzo linguistico.
Nel caso in cui ciò non sia possibile, l’assegnazione è disposta ad altri licei linguistici della provincia e, nel caso di assenza di altri licei linguistici nella provincia, ovvero in caso di assenza di ricettività negli altri licei linguistici della provincia, il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale procede alla assegnazione delle domande in ambito provinciale ad istituti statali o paritari ove funzionino corsi sperimentali ad indirizzo linguistico.
Nel caso in cui non risulti possibile l’assegnazione delle domande in ambito provinciale, secondo i criteri indicati in precedenza, il Direttore Generale assegna le domande in ambito regionale, preliminarmente presso licei linguistici e, in subordine, presso istituti statali o paritari in cui funzionino corsi sperimentali ad indirizzo linguistico.
Nel caso di assegnazione ad istituti statali o paritari, ove funzionino indirizzi sperimentali linguistici, i candidati hanno facoltà di sostenere gli esami, comprese le prove preliminari, sui programmi approvati con decreto ministeriale 31 luglio 1973 oppure su quelli dell’indirizzo linguistico attivato nella istituzione scolastica sede di esami.
Si precisa, altresì, che il suddetto termine è di natura ordinatoria e che i candidati interni hanno, comunque, titolo a sostenere gli esami, sempre che siano stati ammessi in sede di scrutinio finale, secondo le modalità di cui al precedente art. 2.
Nella Regione Lombardia, per i candidati di cui all’art. 2, comma 1, lettera e), il documento del consiglio di classe farà riferimento, in particolare, ai contenuti, ai metodi, ai mezzi, agli spazi e ai tempi del percorso formativo, nonché ai criteri, agli strumenti di valutazione adottati e agli obiettivi raggiunti ai fini dell’accertamento delle conoscenze, competenze e capacità, con specifico riferimento alla terza prova ed al colloquio. Il documento sarà approntato dal consiglio della classe dell’istituto professionale a cui i candidati sono stati assegnati in qualità di candidati interni, sulla base della relazione documentata di cui al citato art. 2, comma 1, lettera e). La struttura complessiva del documento della classe alla quale sono assegnati detti candidati, in coerenza con il successivo comma 4, si distinguerà in due, o più sezioni, ciascuna delle quali dedicata ad una delle articolazioni in cui si suddivide la classe-commissione.
Sostengono altresì l’esame preliminare sulle materie dell’ultimo anno i candidati esterni che abbiano frequentato l’ultimo anno di corso nell’anno o negli anni scolastici precedenti e, ammessi all’esame di Stato, non abbiano conseguito il relativo Diploma; così parimenti i candidati esterni che abbiano superato nell’anno o negli anni precedenti l’esame preliminare e, ammessi all’esame di Stato, non abbiano sostenuto le relative prove, ovvero non le abbiano superate (parere dell’Ufficio legislativo in data 16-2-2010).
Per l’esame di Stato 2011/2012, i punteggi del credito scolastico relativo all’ultima classe sono, pertanto, attribuiti ai candidati sulla base delle tabelle allegate al D.M. n. 99 del 16 dicembre 2009, che hanno sostituito le tabelle allegate al D.M. n. 42 del 22.5.2007 (le quali ultime avevano già sostituito le tabelle allegate al DPR 23.7.1998. n. 323). Per tutti i candidati il punteggio di credito scolastico attribuito sulla base delle precedenti tabelle, allegate al D.M. n. 42 del 22.5.2007 (le quali ultime avevano già sostituito le tabelle allegate al DPR 23.7.1998. n. 323), deve essere ricalcolato dal Consiglio di classe, sulla base delle tabelle allegate al D.M. n. 99 del 16 dicembre 2009. Per il credito scolastico relativo agli anticipatari per merito si rinvia al successivo articolo 20, comma 5.
Premesso che la valutazione sul comportamento concorre dall’anno scolastico 2008/2009 alla determinazione dei crediti scolastici, come precisato all’articolo 2, il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, ai sensi delle vigenti disposizioni, procede all’attribuzione del credito scolastico ad ogni candidato interno, sulla base della tabella A, allegata al citato D.M. n. 99/2009, e della nota in calce alla medesima. In considerazione dell’incidenza che hanno le votazioni assegnate per le singole discipline sul punteggio da attribuire quale credito scolastico e, di conseguenza, sul voto finale, i docenti, ai fini dell’attribuzione dei voti sia in corso d’anno sia nello scrutinio finale, utilizzano l’intera scala decimale di valutazione.
Agli alunni che frequentano l’ultima classe per effetto della dichiarazione di ammissione alla frequenza di detta classe da parte di commissione di esame di maturità, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe nella misura di punti 3 per la classe terza e ulteriori punti 3 per la classe quarta, non frequentate. Qualora l’alunno sia in possesso di idoneità o promozione alla classe quarta, otterrà il relativo credito acquisito, unitamente ad ulteriori punti 3 per la quarta classe.
Il credito scolastico, calcolato secondo i parametri previsti dalla tabella A allegata al D.M. n. 99/2009, viene attribuito per la classe terza in base al punteggio del titolo di Qualifica, per la classe quarta, in base al punteggio del titolo di Diploma Professionale, per la classe quinta, in base alla media dei voti riportati in sede di scrutinio finale in ciascuna disciplina o gruppo di discipline insegnate nel corso annuale previsto dall’articolo 15, comma 6 del D. Lgs. n. 226/2005 e dall’Intesa 16 marzo 2009 tra il MIUR e la Regione Lombardia, in coerenza con le successive Linee Guida adottate con D.M. 18 gennaio 2011, e sulla base della citata relazione documentata di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera e).
Il presidente determinerà il calendario definitivo delle operazioni delle due commissioni abbinate, anche dopo opportuni accordi operativi con i presidenti delle commissioni di cui eventualmente facciano parte, quali commissari interni, i medesimi docenti.
- prima prova scritta: mercoledì 20 giugno 2012, ore 8.30;
- seconda prova scritta, grafica o scritto-grafica: giovedì 21 giugno 2011, ore 8.30. Per gli esami nei licei artistici e negli istituti d’arte lo svolgimento della seconda prova continua, con esclusione del sabato, nei due giorni feriali seguenti per la durata giornaliera indicata nei testi proposti.
- terza prova scritta: lunedì 25 giugno 2012, ore 8.30: ciascuna commissione, entro il 22 giugno, definisce collegialmente la struttura della terza prova scritta, in coerenza con il documento del consiglio di classe di cui all’art. 6 della presente ordinanza. Contestualmente, il Presidente stabilisce, per ciascuna delle commissioni, l’orario d’inizio della prova, dandone comunicazione all’albo dell’Istituto o degli eventuali istituti interessati. Non va, invece, data alcuna comunicazione circa le materie oggetto della prova. Il 25 giugno ogni commissione, tenendo a riferimento quanto attestato nel predetto documento, predispone collegialmente il testo della terza prova scritta, sulla base delle proposte avanzate da ciascun componente; proposte che ciascun componente deve formulare in numero almeno doppio rispetto alla tipologia o alle tipologie prescelte in sede di definizione della struttura della prova. La Commissione, in relazione alla natura e alla complessità della prova, stabilisce anche la durata massima della prova stessa. Per i licei artistici e gli istituti d’arte la prova può svolgersi anche in due giorni. Per i licei artistici e gli istituti d’arte le relative commissioni definiscono collegialmente la struttura della terza prova scritta entro il giorno successivo al termine della seconda prova scritta. La terza prova scritta inizia il giorno successivo alla definizione della struttura della prova medesima.
-
quarta prova scritta: martedì 26 giugno 2012, ore 8.30. Tale prova si effettua:
- nei licei ed istituti tecnici presso i quali è presente il progetto sperimentale ESABAC, disciplinato dal D.M. n. 91 del 22 novembre 2010, alle disposizioni del quale si rinvia per tutti gli aspetti specifici non disciplinati dalla presente Ordinanza;
- nei licei con sezioni ad opzione internazionale spagnola e tedesca;
- nei licei classici europei e in alcuni indirizzi linguistici.
- titolo dell’argomento;
- esperienza di ricerca o di progetto, presentata anche in forma multimediale;
- esecuzione di un brano musicale per gli indirizzi pedagogico musicali;
- esecuzione di una breve performance coreutica per gli indirizzi sperimentali coreutici.
Non si procede alla sostituzione del commissario interno legato dai vincoli sopradescritti con un alunno o alunni interni, nel caso in cui il competente consiglio di classe non abbia ritenuto motivatamente di designare un altro docente della classe.
I Presidenti e i commissari nominati in sostituzione di personale impedito ad espletare l’incarico devono in ogni caso rilasciare, anche se negative, le dichiarazioni di non aver impartito lezioni private e di non avere rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado né di coniugio con i candidati che essi dovranno esaminare.
La disciplina o discipline oggetto di seconda prova scritta sono indicate nel decreto ministeriale recante, per l’anno scolastico 2011/2012, le materie oggetto della seconda prova scritta, corredato, ove necessario, di note contenenti indicazioni sulle modalità di svolgimento della prova medesima.
Nell’indirizzo d’ordinamento dell’istituto tecnico per il turismo la scelta della lingua è circoscritta alle due lingue per le quali è prevista la prova scritta.
Nei corsi linguistici interessati dalla modalità ESABAC il candidato si avvale per lo svolgimento della seconda e della terza prova scritta di lingue diverse dal Francese.
Nelle sezioni di liceo linguistico ad opzione internazionale il candidato si avvale per lo svolgimento della seconda e della terza prova scritta di lingue diverse dalla lingua del Paese partner.
Si precisa che nella terza prova possono essere coinvolte, entro il limite numerico determinato nell’art. 3, comma 2, del D.M. 20 novembre 2000, n. 429, tutte le discipline comprese nel piano degli studio dell’ultimo anno di corso, purché sia presente in commissione personale docente fornito di titolo ai sensi della vigente normativa.
Laddove si proceda, a norma dell’ art. 4, comma 3, del D.M. n. 429/2000, al solo accertamento della conoscenza linguistica, ciò avverrà limitatamente a una sola lingua straniera, comunque diversa da quella scelta dal candidato per la seconda prova scritta.
Ove negli indirizzi linguistici dei licei e dell’istruzione tecnica, nonché nel liceo linguistico di cui al D.M. 31 luglio 1973, si dia applicazione alla C.M. n. 15 del 31.1.2007, la Commissione coinvolge nella terza prova scritta una sola lingua straniera quale disciplina specifica oppure, qualora non coinvolga la lingua straniera quale disciplina specifica, accerta la conoscenza di una sola lingua straniera. In ogni caso il candidato svolge la prova avvalendosi di una lingua straniera diversa da quella utilizzata per svolgere la seconda prova scritta.
Analogamente, negli indirizzi sperimentali coreutici, il candidato può introdurre il colloquio mediante una breve performance coreutica. Preponderante rilievo deve essere riservato alla prosecuzione del colloquio, che, in conformità dell’art. 1, capoverso art. 3-comma 4, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, deve vertere su argomenti di interesse multidisciplinare proposti al candidato e con riferimento costante e rigoroso ai programmi e al lavoro didattico realizzato nella classe durante l’ultimo anno di corso. Gli argomenti possono essere introdotti mediante la proposta di un testo, di un documento, di un progetto o di altra questione di cui il candidato individua le componenti culturali, discutendole. È d’obbligo, inoltre, provvedere alla discussione degli elaborati relativi alle prove scritte.
Per i candidati ipovedenti i testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi in formato ingrandito, su richiesta dell’istituto scolastico interessato, che in ogni caso comunica alla Struttura tecnica operativa del Ministero la percentuale di ingrandimento.
Qualora la lingua o le lingue straniere siano coinvolte nella terza prova scritta, gli accertamenti relativi alla lingua o alle lingue straniere sono effettuati dalla commissione per mezzo di prova orale sostitutiva nel giorno destinato allo svolgimento della terza prova scritta, al termine della stessa, o in un giorno successivo, purché compatibile con la pubblicazione del punteggio complessivo delle prove scritte e delle prove orali sostitutive delle prove scritte nelle forme e nei tempi previsti nell’art. 15, comma 8. I risultati della prova orale relativa alla lingua o alle lingue straniere coinvolte nella terza prova scritta sono utilizzati per la definizione del punteggio da attribuire alla terza prova scritta.
Anche al fine di consentire l’effettuazione delle opportune verifiche da parte della commissione, si rammenta che, ai sensi del D.M. 16-12-2009, n. 99, art. 3, comma 2, i candidati destinatari del punteggio massimo di credito scolastico (8 punti per la classe terza, 8 punti per la classe quarta e 9 punti per la classe quinta) devono avere comunque riportato, negli scrutini finali relativi alla classe terza, alla classe quarta e alla classe quinta, la media dei voti superiore a nove, con nessun voto inferiore a otto (ivi compresa la valutazione del comportamento).
- negli scrutini finali relativi al penultimo anno e ai due anni antecedenti il penultimo solo voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento (fatta salva la media dei voti, che deve essere maggiore di nove nel terzultimo e nel penultimo anno);
- il credito scolastico annuale relativo al penultimo e al terzultimo anno nonché il punteggio previsto per ogni prova d’esame devono essere stati attribuiti dal consiglio di classe o dalla commissione, secondo le rispettive competenze, nella misura massima all’unanimità. Ai fini dell’attribuzione del credito scolastico, ai candidati anticipatari per merito si applica la tabella A allegata al D.M. n. 99/2009 (cfr. art. 4, commi 4, 5, 6, D.M. n. 99 del 16 dicembre 2009).
Tale dicitura, invece, non deve essere apposta sull’originale del diploma di superamento dell’esame di Stato, in quanto il diploma non costituisce certificato, ma titolo di studio.
A riguardo, con apposita nota tecnica del 12 aprile 2012 sono state fornite dettagliate istruzioni.
Roma, 11 maggio 2012
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IL MINISTRO
FRANCESCO PROFUMO |
Autore:
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dossier:
Scuola e Religione, _Insegnanti di religione_
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Scuola, Credito scolastico, Attività alternative, Alunni, Anno scolastico, Esami di stato, Consiglio di classe, Studio individuale, Attività formative in ambito extrascolastico
Natura:
Ordinanza ministeriale