Comune di Borghetto Lodigiano (Lo): "Regolamento comunale per la disciplina di concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e benefici economici a persone fisiche, enti ed associazioni" (approvato con deliberazione C.C. n° 3 del 25.01.1991)
(omissis)
CAPO III
CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI, SPORTIVE, SOCIALI, DEL VOLONTARIATO, DEL TEMPO LIBERO E PRO LOCO
Art. 16 – Il Comune di Borghetto Lodigiano, al fine di contribuire alla crescita civile, sociale, culturale della città, può erogare contributi a Enti, Associazioni, Fondazioni e altre organizzazioni culturali, sportive, sociali, assistenziali, ricreative che operano sul proprio territorio senza fine di lucro e che abbiano lo scopo di promuovere lo sviluppo sociale, culturale e la pratica sportiva dei cittadini in attuazione delle finalità previste dall'art. 3 della Costituzione.
Art. 17 – Al fine di poter accedere ai contributi, l'associazione deve essere legalmente costituita e deve depositare presso il Comune copia autenticata dell'atto costitutivo, dal quale si evinca che l'associazione non ha finalità di lucro, e copia del bilancio approvato dai competenti organi.
Solo eccezionalmente una associazione non legalmente costituita può accedere a contributi e precisamente in presenza di iniziative in cui si evidenzi un interesse della comunità. In tal caso è indispensabile che l'associazione indichi al Comune un proprio responsabile che risponderà personalmente e legalmente dell'uso del contributo.
Art. 18 – I contributi possono essere erogati su programmi specifici, presentati al Comune che interessino la comunità per le finalità citate all'art. 16.
I programmi devono contenere:
l'indicazione dei destinatari;
l'indicazione del periodo;
l'indicazione dell'eventuale partecipazione di altri Enti pubblici e privati;
le previsioni di spesa e i relativi mezzi finanziari disponibili.
Art. 19 – I contributi erogati sono vincolati alla realizzazione delle iniziative per le quali sono stati concessi e non possono essere utilizzati per altre finalità.
A tal fine gli uffici comunali competenti, su documentazione delle associazioni beneficiarie, redigeranno una relazione consuntiva comprovante la destinazione del contributo.
In caso di mancata o parziale realizzazione delle iniziative, il Comune ne dispone la revoca ed il ritiro totale o parziale in correlazione con quanto effettivamente realizzato.
Art. 20 – Il Comune di Borghetto Lodigiano, per i fini citati nell'art. 16, può erogare contributi a sostegno del complesso delle attività svolte dalle associazioni parimenti citate nello stesso articolo. In nessun caso saranno concessi contributi a sostegno di iniziative nelle quali si realizzi un lucro o un qualsiasi vantaggio economico legittimo che non sia stato precedentemente destinato a finalità di pubblica utilità.
Art. 21 – L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di promuovere direttamente le iniziative avvalendosi dell'esperienza, delle capacità, delle forze umane, materiali e professionali di associazioni operanti sul territorio di Borghetto Lodigiano.
Qualora le iniziative che si vogliono promuovere abbiano carattere periodico, la realizzazione delle stesse verrà stabilita con apposita convenzione.
Art. 22 – La Giunta Comunale determina l'entità dei contributi e provvede alla loro erogazione sulla base delle relazioni programmatiche degli assessori interessati, nonchè degli stanziamenti all'uopo previsti nel bilancio di previsione degli esercizi finanziari cui si riferiscono.
CAPO IV
INTERVENTI STRAORDINARI
Art. 23 – Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente Regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.
Art. 23 bis – In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso le altre comunità italiane e straniere colpite a calamità od altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'ente è preposto.
CAPO V
L'ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA
Art. 24 – E' istituita, entro il 31 Marzo 1992, l'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale.
Con la prim istituzione dell'albo vengono compresi nello stesso i soggetti che hanno ottenuto i benefici economici di cui al precedente comma nell'esercizio finanziario 1991.
L'albo è aggiornato annualmente, entro il 31 Marzo, con l'inclusione dei soggetti di benefici attribuiti nel precedente esercizio.
L'albo è istituito in conformità al primo comma ed i successivi aggiornamenti annuali sono trasmessi, in copia autenticata, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il 30 Aprile di ogni anno, con inizio dal 1992.
Art. 25 – L'albo è suddiviso in settori d'intervento, ordinati come appresso, secondo il vigente regolamento sopra richiamato:
a) assistenza e sicurezza sociale;
b) attività sportive e ricreative del tempo libero;
c) sviluppo economico;
d) attività culturali ed educative;
e) tutela dei valori ambientali;
f) interventi straordinari;
g) altri benefici ed interventi.
Per ciascun soggetto fisico iscritto nell'albo sono indicati:
a) cognome e nome, anno di nascita, indirizzo;
b) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
c) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
d) durata, in mesi, dell'intervento;
e) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare).
Per ciascuna persona giuridica pubblica o privata, associazione ed altri organismi, iscritti nell'albo sono indicati:
a) denominazione o ragione sociale, natura giuridica dell'ente o forma associativa o societaria;
b) indirizzo;
c) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
d) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
e) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare).
Art. 26 – Alla prima redazione dell'albo ed agli aggiornamenti viene provveduto dall'ufficio di Segreteria Comunale, in base agli elenchi predisposti in conformità all'articolo precedente dai settori interessati e verificato, in base alle risultanze contabili, dall'ufficio Ragioneria.
L'albo è pubblicato per due mesi all'albo pretorio del Comune e della sua approvazione è data comunicazione ai cittadini con avvisi pubblici.
L'albo può essere consultato da ogni cittadino. Il Sindaco dispone quanto necessario per assicurare la massima possibilità di accesso e pubblicità, attraverso i servizi d'informazione che verranno istituiti in conformità all'apposito regolamento.
Copia dell'albo è trasmessa dal Sindaco alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 Aprile di ogni anno.
CAPO VI
NORME DI RINVIO
Art. 28 – Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, trovano applicazione le disposizioni regolamentari e legislative vigenti in materia.
(omissis)