Decreto 27 marzo 1999, n.398
Conferenza Episcopale Italiana. Decreto n. 398: “Modifica della misura della somma minima e massima per la alienazione dei beni”, 27 marzo 1999.
(da “Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana” n. 3 del 31 marzo 1999)
La definizione della somma minima e massima, concernente i negozi giuridici di cui ai cann.1291 e 1295, è affidata alle Conferenza Episcopali Nazionali dal can. 1292, § 2. I valori attualmente vigenti (£. 300 milioni per la somma minima e £. 900 milioni per la somma massima) erano stati approvati dalla XXXII Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana e promulgati il 21 settembre 1990 (cf Notiziario CEI/1990, p. 204).
La notevole variazione dei valori monetari registratasi negli anni successivi ha suggerito di modificare la misura di tali limiti. La XLV Assemblea Generale (Collevalenza, 9-12 novembre 1998) ha approvato con la prescritta maggioranza dei due terzi dei membri della Conferenza una delibera che ha elevato il valore minimo a £. 500 milioni e il massimo a 2 miliardi di lire; con riferimento al valore in euro la misura della somma minima è stato fissato in 250 mila euro e quella della somma massima in un milione di euro.
La delibera ha ricevuto 198 voti favorevoli e 4 contrari; la maggioranza richiesta era di 168 voti, pari a due terzi del numero complessivo dei membri della Conferenza Episcopale Italiana.
Ottenuta la prescritta recognitio della Santa Sede con decreto della Congregazione per i Vescovi in data 22 febbraio 1999, prot. n. 960/83, la delibera è promulgata con decreto n. 398/99 del Card. Camillo Ruini, Presidente della C.E.I.
DECRETO
La Conferenza Episcopale Italiana, nella XLV Assemblea Generale, svoltasi a Collevalenza di Todi (PG) dal 9 al 12 novembre 1998, in forza delle competenze attribuite alle Conferenze Episcopali Nazionali dal can. 1292, §2 del Codice di diritto canonico, ha esaminato e approvato, con la maggioranza prescritta di due terzi dei membri della C.E.I., la delibera circa la “definizione della somma minima e massima per la alienazione dei beni”, di cui ai cann.1291 e 1295.
Con il presente decreto, nella mia qualità di Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, per mandato della medesima Assemblea Generale e in conformità al can. 455, § 3 non che all’art.27/f dello statuto della C.E.I., dopo aver ottenuto la prescritta “recognitio” della Santa Sede con decreto della Congregazione per i Vescovi n. 960/83, in data 22 febbraio 1999, promulgo la delibera allegata al presente decreto, stabilendo che tale promulgazione sia fatta mediante la pubblicazione nel “Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana”.
Ai sensi dell’art.16, § 3 dello Statuto della C.E.I., stabilisco altresì che la delibera entri in vigore a partire dalla data di pubblicazione.
Testo della delibera *
La XVL Assemblea Generale
– VISTO il testo della delibera C.E.I. n. 20, promulgata il 6 settembre 1984;
– VISTA la modifica della medesima approvata dalla XXXII Assemblea Generale e promulgata il 21 settembre 1990;
– CONSIDERATO che il trascorrere del tempo rende necessario un ulteriore aggiornamento della misura delle somme stabilite;
– VISTO il can. 1292, § 1 del Codice di diritto canonico,
approva la seguente
delibera
La delibera C.E.I. n. 20 è così modificata:
“La somma minima e la somma massima per determinare le competenze di cui al can. 1292, § 1 del Codice di diritto canonico è, rispettivamente, di cinquecento milioni e di due miliardi di lire.
Dal 1 ° gennaio 2000 le predette somme saranno, rispettivamente, di duecentocinquantamila euro e di un milione di euro”.
* Integrazione della delibera n. 20, in Notiziario C.E.I./1990, p. 204.
Autore:
Conferenza Episcopale Italiana (C.E.I.)
Dossier:
_Chiesa cattolica_, Conferenza Episcopale Italiana
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Somma minima, Somma massima, Negozi giuridici, Alienazione
Natura:
Decreto