Decreto 22 settembre 1998
Conferenza Episcopale Italiana. Decreto: “Disposizioni per l’intervento a favore dell’assistenza domestica del clero”, 22 settembre 1998.
(da “Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana”, 1998, n. 8)
Camillo Card. Ruini
Presidente della Conferenza Episcopale Italiana
– Vista la determinazione approvata dalla XLIV Assemblea Generale in merito al concorso finanziario della C.E.I. volto a favorire l’assistenza domestica del clero;
– Considerato che la medesima determinazione ha inteso dare carattere permanente agli interventi in favore dell’assistenza domestica del clero;
– Preso atto che con la stessa determinazione la Presidenza della C.E.I. è stata delegata ad adottare le disposizioni regolamentari necessarie per l’attuazione degli indirizzi stabiliti;
a seguito della decisione adottata dalla Presidenza della C.E.I. in data 21 settembre 1998, inteso il parere del Comitato per gli enti e i beni ecclesiastici e per la promozione del sostegno economico alla Chiesa cattolica, emana il seguente
Decreto
L’intervento a favore dell’assistenza domestica del clero viene attuato in due direzioni: nei confronti dei singoli sacerdoti e nei confronti delle case del clero.
l. Intervento nei confronti dei singoli sacerdoti
L’intervento si rivolge ai sacerdoti secolari che svolgono servizio in favore della diocesi (inseriti nel sistema di sostentamento) e ai sacerdoti secolari che, per ragioni di età o di salute, hanno dovuto abbandonare l’esercizio attivo del ministero (inseriti nel sistema di previdenza integrativa).
L’intervento si rivolge anche ai sacerdoti religiosi che svolgono servizio in favore della diocesi (inseriti nel sistema di sostentamento) nei casi eccezionali in cui essi vivano soli in parrocchia e non possano, quindi, usufruire dell’assistenza della propria comunità.
In particolare:
a) a ciascun sacerdote, inserito nel sistema di sostentamento o in quello di previdenza, è riconosciuta una somma pari al prodotto dell’importo forfetario di £. 2.600 per il numero delle ore di servizio prestato dalla collaboratrice domestica della quale il sacerdote medesimo si avvale, per ciascuna settimana, fino al massimo di diciotto ore;
b) la somma di cui alla lettera a) viene riconosciuta esclusivamente ai sacerdoti che provvedono al versamento dei contributi previsti per gli addetti ai servizi domestici e familiari e che risultino personalmente titolari (datori di lavoro) del rapporto di lavoro domestico;
c) i sacerdoti, per ottenere il riconoscimento della somma di cui alla lettera a), debbono documentare l’avvenuto versamento dei contributi, tramite l’esibizione della ricevuta rilasciata dall’ente esattore;
d) al fine della determinazione della somma da riconoscere nell’anno, vengono presi in considerazione, in relazione alla disciplina del versamento dei contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari, i contributi versati per l’ultimo trimestre dell’anno precedente e per i primi tre trimestri dell’anno in corso;
e) nel caso in cui nel trimestre preso a base per il versamento dei contributi il sacerdote non sia presente nel sistema di sostentamento o in quello di previdenza per l’intero arco trimestrale, la somma da riconoscere sarà ridotta proporzionalmente. La stessa somma potrà essere ridotta fino a concorrenza dell’importo che il sacerdote dovesse eventualmente restituire al sistema di sostentamento del clero o a quello di previdenza.
2. Intervento nei confronti delle case del clero
L’intervento si rivolge alle case del clero o ad altri enti o strutture diocesane che ospitano sacerdoti inseriti nel sistema di sostentamento o in quello di previdenza integrativa. Sono escluse le case che offrono assistenza di tipo sanitario, le strutture facenti riferimento a comunità religiose e tutte le case e le strutture situate in immobili che non siano di proprietà dell’ente diocesi o di un ente ecclesiastico soggetto alla giurisdizione del Vescovo diocesano.
In particolare:
a) a ciascuna casa è riconosciuto un contributo mensile di £. 80.000 per ciascun sacerdote secolare ospitato. Il predetto contributo viene riconosciuto tenendo esclusivamente conto dei sacerdoti ospitati che si trovano, congiuntamente, nelle seguenti condizioni:
– sono inseriti nel sistema di sostentamento o in quello di previdenza;
– dimorano stabilmente nella casa ospitante, presso la quale devono usufruire dell’alloggio e dei servizi;
– non sono beneficiari delle provvidenze in favore dei sacerdoti non autosufficienti, previste dalla polizza sanitaria stipulata dall’Istituto Centrale per il sostentamento del clero;
b) al fine della determinazione della somma da riconoscere nell’anno, viene preso in considerazione il numero dei sacerdoti secolari ospitati nell’ultimo trimestre dell’anno precedente e nei primi tre trimestri dell’anno in corso.
3. Disposizioni comuni
Il compito di attuare operativamente l’intervento nei confronti dei singoli sacerdoti e delle case del clero viene affidato all’Istituto Centrale per il sostentamento del clero, ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 2 del suo Statuto.
L’Istituto Centrale per il sostentamento del clero provvederà a fornire le opportune indicazioni agli interessati, a raccogliere la documentazione necessaria e ad eseguire le opportune verifiche, a determinare, con l’osservanza della normativa fiscale vigente, la misura delle somme spettanti ai vari beneficiari dell’intervento e a trasmetterle loro in due soluzioni, normalmente entro il 30 giugno ed entro la prima quindicina del mese di dicembre di ogni anno.
Autore:
Conferenza Episcopale Italiana (C.E.I.)
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Sacerdoti, Concorso finanziario, Assistenza domestica, Case del clero
Natura:
Decreto