Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 1 Novembre 2011

Sentenza 26 ottobre 2011

TAR Campania. Sentenza 26 ottobre 2011: "Illegittimità del requisito del matrimonio religioso quale condizione per la concessione del premio maritaggio".

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5319 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti – UAAR, in persona del segretario nazionale p.t., suo rappresentante legale, Raffaele Carcano, rappresentato e difeso dagli avv. Fabio Corvaja e Francesca Leurini e domiciliata ex lege presso la segreteria del TAR Campania;

contro

Comune di Torre del Greco, in persona del Sindaco in carica, rappresentato difeso dall'avv. prof. Renato Santagata de Castro ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Napoli, via Francesco Crispi n. 51;

per l'annullamento

Quanto al ricorso introduttivo: della determinazione dirigenziale pubblicata in data 14 giugno 2010, con la quale è stata approvato l’avviso pubblico per il “Premio maritaggio a favore di fanciulle bisognose – anno 2010”; dell’avviso pubblico, datato 7 giugno 2010, con il quale è bandito il “Premio maritaggio a favore di fanciulle bisognose – anno 2010”; nonché di ogni atto presupposto e conseguente.

Quanto al ricorso per motivi aggiunti: del regolamento comunale per la concessione di “premi maritaggio a fanciulle bisognose”, modificato in data 21 febbraio 1987, nelle parti in cui prescrive il requisito del matrimonio religioso quale condizione per la concessione del contributo denominato “premio maritaggio”.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Torre del Greco;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Data per letta nell'udienza pubblica del giorno 22 giugno 2011 la relazione del dott. Francesco Guarracino e uditi i difensori delle parti presenti come specificato nel verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. – Con ricorso notificato il 22 settembre e depositato il 5 ottobre 2010, la U.A.A.R. – Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti ha impugnato la determinazione dirigenziale, pubblicata il 14 giugno 2010, con cui il Comune di Torre del Greco ha approvato l’avviso pubblico per il «Premio maritaggio a favore di fanciulle bisognose – anno 2010», nonché l’avviso pubblico, datato 7 giugno 2010, con il quale è stato bandito il Premio.

Lamenta al riguardo che il Comune di Torre del Greco, dichiarando di voler intervenire in favore di fanciulle bisognose residenti nel suo territorio, ha bandito una selezione per assegnare un contributo economico, di entità ancora indeterminata, a giovani di età non superiore a trent’anni, avente natura di sussidio assistenziale ed implicitamente riservato ai soli soggetti professanti la religione cattolica, potendo presentare domanda solo coloro che siano coniugati in chiesa e che esibiscano un «certificato di buona condotta morale e civile» rilasciato dalla chiesa stessa.

Secondo la ricorrente, la decisione del Comune di riservare un beneficio economico alle sole donne che contraggano matrimonio religioso – giustificata dal Comune il 21 giugno 2010 con la necessità di rispettare la volontà testamentaria del sacerdote Raffaele Sannino, che nel 1883 aveva lasciato in eredità un immobile la cui rendita sarebbe, ancor oggi, a fondamento del “premio maritaggio” – è discriminatoria nei confronti dei non credenti e dunque lesiva degli interessi di cui l’associazione ricorrente è esponenziale.

1.2 – Il ricorso è affidato a quattro motivi di impugnazione.

Col primo motivo («violazione di legge, per violazione degli artt. 3, primo comma, e 97 Cost.»), la ricorrente sostiene che l’avviso pubblico, assumendo a condizione per la partecipazione alla selezione per la concessione di un contributo assistenziale un requisito che attiene alla appartenenza confessionale, lede l’art. 3, primo comma, Cost., che dichiarando l’eguaglianza dei cittadini «senza distinzioni di religione», vieta al potere pubblico di assumere l’appartenenza confessionale quale elemento per preferire o distinguere le persone, nonché il principio di imparzialità della pubblica amministrazione di cui all’art. 97 Cost.

Col secondo motivo («violazione di legge, per violazione dell’art. 43 del d.lgs. n. 286 del 1998») assume che il provvedimento, compromettendo il diritto dei residenti di accedere in condizione di parità ad una prestazione assistenziale riservata a giovani coppie in situazione di disagio economico, opera una illegittima restrizione basata sulle convinzioni religiose, cioè su un criterio che l’art. 43 d.lgs. n. 286/1998 sulle discriminazioni nei confronti degli stranieri, applicabile anche ai cittadini italiani e dell’Unione europea ai sensi del suo terzo comma, vieta di assumere quale elemento di distinzione tra le persone.

Col terzo motivo («eccesso di potere per sviamento e per irrazionalità manifesta. Violazione di legge, per violazione del principio costituzionale di laicità dello Stato») denuncia l’adozione di un criterio di selezione preliminare che ritiene estraneo ed incoerente rispetto alla natura del beneficio, giacché, anche ammettendo la legittimità di riservare un aiuto ai giovani in condizioni economiche precarie alle sole coppie sposate, in considerazione del fatto che la Costituzione protegge la famiglia come «società naturale fondata sul matrimonio», nondimeno illegittimo è richiedere che il matrimonio sia avvenuto in chiesa, posto che l’ordinamento civile disciplina il matrimonio come istituto di diritto civile ed è a quel matrimonio, e non al corrispondente sacramento o ad altri istituti di ordinamenti non statali, che l’art. 29 Cost. fa riferimento.

Sostiene la ricorrente che non rende ragionevole il provvedimento l’essere diretto a promuovere la “sacralità del matrimonio cattolico” secondo la volontà testamentaria del sacerdote, poiché un tale interesse non può essere legittimamente assunto da un ente pubblico come proprio, in contrasto col principio di separazione dell’ordine civile da quello religioso, corollario del principio di laicità dello Stato, che impedisce alla pubblica amministrazione di curare come interesse pubblico le finalità specifiche di una o più chiese, in disparte il fatto che, essendo la finalità di un sussidio erogato sulla base di condizioni economiche precarie una finalità di natura assistenziale, la strumentalizzazione del beneficio allo scopo d’incentivare i matrimoni in chiesa costituirebbe un evidente sviamento.

Col quarto motivo deduce l’irrilevanza della volontà testamentaria, poiché, anche ammettendosi che l’onere si sia trasmesso inalterato nei successivi passaggi che hanno portato il cespite nel patrimonio del Comune, un simile onere è oggi radicalmente nullo per contrarietà all’ordine pubblico e quindi da ritenersi non apposto (art. 647 c.c.), non potendo un privato porre a carico di un Comune un peso che comporti in capo all’ente pubblico l’obbligo di procedere a discriminazioni.

2. – Con successivo ricorso per motivi aggiunti, notificato il 21 febbraio e depositato il 16 marzo 2011, la ricorrente ha esteso l’impugnazione al regolamento comunale per la concessione di «premi di maritaggio a fanciulle bisognose», modificato il 21 febbraio 1987, nella parte in cui prescrive il requisito del matrimonio religioso quale condizione per la concessione del premio.

Si duole, in particolare, che l’art. 8 del regolamento al secondo comma stabilisce che «l'assegnataria dovrà, a pena di esclusione, contrarre matrimonio religioso entro il 31 dicembre di ogni anno cui si riferisce il premio di maritaggio bandito» ed al terzo comma che «qualora il matrimonio religioso non venisse celebrato entro detta data, l’interessata perderà ogni diritto e il premio verrà assegnato alla richiedente classificata subito dopo l'ultima assegnataria, purché la stessa abbia celebrato il matrimonio religioso entro il termine previsto e così ancora se anche quest'ultima non abbia diritto alla concessione» e che l'art. 9 dello stesso regolamento prescrive che «il premio assegnato alle aventi diritto, di cui alla graduatoria, verrà corrisposto con atto deliberativo della G.M. e previa presentazione, da parte dell'interessata dell'atto di matrimonio religioso».

A quanto già sostenuto nel ricorso introduttivo, la ricorrente soggiunge che l’onere di riservare il beneficio alle fanciulle che abbiano contratto il matrimonio in forma religiosa non sarebbe affatto prescritto dal testamento, che dispone un beneficio «per maritaggi a favore delle donzelle povere» senza mai specificare che il matrimonio debba essere contratto in chiesa.

Sostiene che, comunque, è da escludere che l’onere possa essere transitato dal primo destinatario della disposizione testamentaria (la Congrega di carità) ai successivi aventi causa (l'E.C.A. e poi il Comune), non essendo ammissibile che un onere gravi in perpetuo su un bene immobile ed essendo in ogni caso dubbio che esso possa essere sopravvissuto alle successive trasformazioni dell’ente di assistenza e ai vincoli legislativi che ne hanno disciplinato l’attività, a partire dall’art. 8 della legge n. 6972 del 1890 sulle I.p.a.b. (secondo cui le I.p.a.b. «esercitano la beneficenza verso coloro che vi hanno titolo, senza distinzione di culto religioso o di opinioni politiche»).

Argomenta, infine, che la copertura finanziaria del premio è offerta solo in minima parte dalle rendite originate dai beni del de cuius (richiamando la delibera di G.C. di Torre del Greco del 2 giugno 1985 n. 2109 che afferma che esse ammontano alla “cifra irrisoria” di £. 876.000 e stanzia una cifra aggiuntiva di £. 4.124.000 a copertura del premio, nonché una nota dirigenziale del 20 ottobre 2010), lamentando l’utilizzo discriminatorio di fondi pubblici.

3. – Il Comune di Torre del Greco si è costituito in giudizio producendo una memoria difensiva a sostegno della legittimità della sua azione, cui è seguita la replica della ricorrente e la controreplica dell’amministrazione.

Sostiene il Comune che l’intervento assistenziale sarebbe erogato in doveroso ossequio (con conseguente natura vincolata dell’attività posta in essere) alla disposizione testamentaria, che faceva obbligo di destinare a tali concessioni la metà della rendita di un fabbricato situato in Torre del Greco al Largo Costantinopoli, dove la puntualizzazione secondo cui l’attribuzione sarebbe dovuta avvenire «con l'assistenza però ed intesa del Parroco pro tempore della Parrocchiale Chiesa di Santa Croce di questa Torre [del Greco]» dimostrerebbe, secondo un canone di interpretazione oggettiva, che essa avrebbe avuto una finalità non meramente caritatevole, ma di indiretta promozione della religione cattolica, confermata, secondo un canone di interpretazione soggettiva, dal fatto che la funzione sacerdotale del testatore non poteva tradursi che nell’intento di destinare i sacrifici di un'intera esistenza alla promozione della religione (la cui propaganda costituisce diritto riconosciuto ora dall’art. 19 Cost.), sua sola ragione di vita; irrilevante è la circostanza che l'unico matrimonio per l'ordinamento italiano fosse quello contratto civilmente, non essendo in discussione gli eventuali effetti civili del matrimonio religioso, ma solo se quest'ultimo possa costituire lecito requisito per ottenere un premio.

Nell'obbligo di osservanza della predetta disposizione testamentaria – argomenta l’amministrazione in risposta alle osservazioni formulate nella memoria di replica della ricorrente, secondo cui l'onere testamentario, in quanto obbligazione personale accessoria all'istituzione di erede o al legato, non si trasmetterebbe ai successori dell’onerato – il Comune sarebbe succeduto quale avente causa del bene oggetto del modus, ad esso pervenuto dal soggetto onerato (ex Congrega di carità, poi E.C.A.) e non dal testatore.

Parimenti, secondo l’amministrazione, va respinta la censura secondo cui l’onere, imponendo una discriminazione, sarebbe oggi nullo per contrarietà all’ordine pubblico: esso, infatti, era stato posto a carico non dell’amministrazione, ma del primo beneficiario (la Congrega di carità), e la successiva circostanza della successione a titolo universale del Comune di Torre del Greco (per effetto dell'art. 25 del d.P.R. 616/1977) in tutti i rapporti attivi e passivi in origine facenti capo alla Congrega non può valere a travolgerlo, non essendo ammissibile che l'interesse del creditore dell'obbligazione modale possa dipendere da un fatto verificatosi nella sfera giuridica del debitore della stessa (nel caso di specie, appunto, la Congrega di carità, assorbita dal Comune di Torre del Greco).

La discriminazione, peraltro, non sarebbe illegittima, in quanto il particolare trattamento riservato al matrimonio religioso, secondo la giurisprudenza costituzionale, non configurerebbe una violazione del principio di eguaglianza perché espressamente consentito dall'art. 7, secondo comma, Cost., che, per la disciplina dei rapporti fra Stato e Chiesa, rinvia ai Patti lateranensi dei quali il Concordato è parte integrante; né il Comune avrebbe potuto dare esecuzione all'onere testamentario estendendo il beneficio anche alle coppie in condizione di disagio sposate civilmente, finanziando l'eccedenza con fondi a carico del bilancio comunale generale, poiché l'eventuale concorso di domande proposte da coppie atee determinerebbe una consistente decurtazione del contributo offerto a ciascuna coppia che ha contratto il matrimonio religioso.

Ancora nella successione a titolo universale dell’amministrazione comunale alla Congrega di carità è, secondo la resistente, la giustificazione dell’integrazione del premio disposta dal Comune per provvedere – sempre secondo la resistente – all’adeguamento all’intervenuta svalutazione monetaria del contributo, giacché il testamento del 1883 istituiva la Congrega quale erede universale, in quanto tale tenuta a rispondere ultra vires degli obblighi impostigli dal testatore così come, a loro volta, gli aventi causa a titolo universale della Congrega medesima.

4. – In vista dell’udienza di discussione la ricorrente ha insistito con memoria per l’accoglimento del gravame.

5. – Alla pubblica udienza del 22 giugno 2011 la causa è stata assunta in decisione.

DIRITTO

1. – Controversa in giudizio è la legittimità degli atti del Comune di Torre del Greco che regolano e indicono un “premio di maritaggio” riservato a donne in stato di bisogno che, ai sensi dell’art. 8 del relativo regolamento, contraggano matrimonio religioso, atti che l’associazione ricorrente contesta in difesa dell’interesse degli atei e degli agnostici a non subire alcuna discriminazione, interesse di cui è ente esponenziale.

2. – La scheda testamentaria redatta dal sacerdote Sannino, datata 20 marzo 1883 e ricevuta con verbale notarile di constatazione di testamento segreto del 2 aprile 1883, dopo l’istituzione di alcuni legati recita: «Istituisco per tutto il dippiù della mia eredità erede universale e particolare la Congrega di Carità di Torre del Greco con l’obbligo però di passare una metà di tutta la rendita al Parroco pro tempore della Parrocchiale Chiesa di Santa Croce di Torre del Greco per celebrare messe con la elemosina di lire una e centesimi settanta per ognuna in quella Chiesa tanto per l’anima mia come per le anime di mio padre mia madre e di tutti i miei fratelli e sorelle defunti, e l’altra metà di detta rendita adibirla per maritaggi a favore delle donzelle povere di questa Torre del Greco, non meno di lire cento per ognuno prelevate tutte le spese, con l’assistenza però e l’intesa del Parroco pro tempore della Parrocchiale Chiesa di Santa Croce di questa Torre», in prosieguo disponendo che, ove per qualsiasi ragione fosse “abrogata” la disposizione sulle messe, allora la metà di rendita a ciò destinata venisse convertita anch’essa a premio di maritaggio.

Non è noto in giudizio in che data si sia aperta la successione del sacerdote.

Neppure è nota l’originaria consistenza dell’asse ereditario, ma nei provvedimenti comunali in discussione, come anche negli scritti difensivi dell’amministrazione, è detto che la rendita destinata al premio proviene da un fabbricato di largo Costantinopoli, sito in Torre del Greco, appartenente all’eredità del sacerdote, e tale circostanza non ha formato oggetto di contestazione in giudizio.

3. – La previsione testamentaria che qui interessa, per come è formulata, pone a carico dell’erede istituito (la Congrega di carità di Torre del Greco) una obbligazione modale e non, invece, un peso gravante su un bene individuato, sicché è infondata la tesi, esposta nel ricorso per motivi aggiunti, che si sarebbe trattato di un onere destinato a gravare in perpetuo su un bene immobile.

Lo scopo perseguito dal testatore era chiaramente quello di beneficare giovani donne in condizioni di indigenza affinché potessero contrarre matrimonio: aiutare ragazze povere favorendone le nozze, che, secondo una concezione largamente dominante in una popolazione scarsamente alfabetizzata ed in una società prevalentemente rurale, costituivano coronamento della esistenza femminile quale preludio alla procreazione.

In questi termini il fine del testatore era lo stesso del premio di nuzialità annoverato dall’art. 699 del vigente codice civile tra le eccezioni al divieto di sostituzione fedecommissaria.

E’ da escludersi, invece, per come è stata espressa, che la volontà del testatore fosse indirizzata alla promozione del sacramento cattolico in quanto tale, in contrapposizione ad altre forme di unione (matrimoni civili, acattolici ecc.), che, cioè, la finalità diretta e principale della disposizione mortis causa fosse di tipo religioso.

L’esatta identificazione della classe dei beneficiari dell’obbligazione modale, prima ancora che la individuazione di un scopo indiretto della disposizione, pone nondimeno la questione se per maritaggio il testatore intendesse soltanto il matrimonio cattolico.

Il punto è controverso in giudizio, sostenendo l’associazione ricorrente che né espressamente, né implicitamente, il testamento riserverebbe il premio di maritaggio ai soli matrimoni religiosi.

Sennonché, a deporre nel senso che il de cuius non potesse intendere per maritaggio che il matrimonio religioso è, da un lato, l’illogicità del ritenere che il testatore, che era un sacerdote e che aveva destinato l’altra metà della rendita al parroco di Santa Croce perché celebrasse messe a suffragio dell’anima, volesse sovvenire anche la conclusione di matrimoni civili, oltre che religiosi, agevolando, in tal guisa, la commissione, secondo il diritto canonico, di delitti contro il sesto comandamento (non esclusi dalla sussistenza di un matrimonio civile) costituiti dalla congiunzione, accompagnata da eventuale convivenza, di persone che non avessero contratto matrimonio canonico (fornicazione; concubinato, punibile con la scomunica secondo il Concilio Tridentino e annoverato tra i delicta contra bonos mores nel can. 2357 del Codex iuris canonici del 1917); e, dall’altro lato, l’illogicità che avrebbe avuto la connessa pretesa di associare a tale comportamento il concorso di altro ecclesiastico, cioè del parroco della chiesa di Santa Croce con la cui assistenza ed intesa, appunto, doveva avvenire l’attribuzione.

Per queste stesse ragioni sarebbe, altresì, singolare dover concludere – portando a conseguenza l’interpretazione del testamento propugnata dalla ricorrente – che anche le somme specificamente destinate a favore dell’anima, cioè destinate alle messe a suffragio dell’anima del testatore e dei suoi più stretti congiunti, venissero destinate, se la celebrazione delle messe fosse dovuta cessare, a promuovere matrimoni (anche) non religiosi e, quindi, come detto, illeciti canonici.

E’, infine, evidente doversi trattare di matrimonio cattolico, non potendo il defunto sacerdote voler certamente promuovere un culto diverso da quello di cui era ministro.

4. – Ricostruita in questi termini la volontà testamentaria espressa nel 1883 dal sacerdote Sannino e sulla quale il Comune di Torre del Greco ha ritenuto di fondare, addirittura in termini di doverosità, l’azione amministrativa espressa negli atti in questa sede impugnati, il ricorso avverso questi ultimi è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

5. – In primo luogo, poiché la vicenda di cui si controverte trae, in definitiva, origine da una scheda testamentaria redatta quasi centotrenta anni addietro ed essendo altresì ignota, allo stato degli atti, la data di apertura della successione del sac. Sannino, giova rammentare che, in base all’art. 647 del codice civile attualmente vigente, l’onere illecito si considera non apposto ed osservare che, per un consolidato orientamento giurisprudenziale dal quale non vi è motivo di discostarsi, l’illiceità sopravvenuta dell’onere testamentario produce la estinzione dell’obbligazione nascente dal modus.

Per tale ragione, infatti, perde di importanza pratica stabilire se la clausola testamentaria fosse in origine valida, poiché successivi mutamenti del quadro normativo, con i quali l’onere fosse venuto in contrasto, avrebbero comunque estinto l’obbligazione che, secondo l’amministrazione resistente, giustificherebbe il premio di maritaggio destinato ai matrimoni cattolici.

6. – Come si è visto, l’erede istituito su cui gravava il modus era la Congrega di carità di Torre del Greco.

Le Congregazioni di carità erano istituzioni che, nell’ambito del processo di laicizzazione della assistenza e beneficenza che aveva accompagnato l’alba dello Stato unitario, erano state costituite in ogni Comune, ai sensi della legge 3 agosto 1862 (di modifica di una prima legge del 1859) e del regolamento del 27 novembre 1862, per la difesa dei diritti dei poveri e per l’esercizio generico (cioè non limitato a categorie determinate di indigenti) dell’assistenza.

Esse erano state, quindi, ricomprese e disciplinate dalla legge fondamentale sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza del 17 luglio 1890, n. 6972 (rimasta in vigore fino al recente riordino del sistema avvenuto con il d.lgs. 4 maggio 2001, n. 207), il cui art. 78, primo comma, stabiliva che «le istituzioni contemplate dalla presente legge esercitano la beneficenza verso coloro che vi hanno titolo, senza distinzione di culto religioso o di opinioni politiche».

Vero è che per il secondo comma del medesimo articolo «è fatta eccezione per le istituzioni che, per essenza loro e per esplicita disposizione degli statuti, siano destinate a beneficio dei professanti un culto determinato», ma la disposizione si riferiva alle Opere pie (nonché agli enti con connotazione confessionale soggetti a trasformazione ex artt. 70 e 91 della stessa legge), tra cui non rientravano le Congregazioni di carità locali.

Dunque, la Congregazione di carità di Torre del Greco non poteva destinare le proprie rendite in ragione della confessione religiosa dei beneficandi.

Lo stesso è a dirsi per gli Enti comunali di assistenza, che, successori ai sensi della legge 3 giugno 1937, n. 847 nel patrimonio e nelle attività delle soppresse Congregazioni di carità dei rispettivi Comuni, erano parimenti soggetti ai principi della legge del 1890.

Anche la prescrizione contenuta nell’art. 12 del regolamento sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (r.d. 5 febbraio 1891, n. 99) – riguardante l’osservanza, nelle erogazioni di sussidi ecc., delle prescrizioni dei testatori e degli oblatori – contiene in ogni caso la salvezza «per quanto è possibile», dove la possibilità è ovviamente da intendersi non solo in senso materiale, ma anche giuridica.

Il carattere aconfessionale delle predette istituzioni pubbliche ostava, quindi, a che la loro azione si svolgesse a favore di questi o quei soggetti in ragione della loro appartenenza religiosa, ponendo così un vincolo di diritto pubblico che non poteva essere superato prevedendo in un lascito privato un onere di segno contrario.

Vero è che tale vincolo non sarebbe sussistito se l’eredità fosse stata devoluta ad un ente religioso, ma questa non è stata la scelta operata dal testatore, che ha istituito erede, viceversa, una istituzione laica di assistenza e beneficenza.

Non occorre, a questo punto, soffermarsi sui principi fondamentali dettati dalla Costituzione, oltre sessanta anni dopo il testamento, giacché l’obbligazione modale di cui si discute, quand’anche fosse mai validamente sorta, già prima del 1948 si sarebbe, comunque, estinta per sopravvenuta illiceità, per contrasto con le norme imperative innanzi richiamate.

7. – Il Comune di Torre del Greco non si è limitato a destinare al premio in contestazione le rendite dell’immobile pervenuto dall’eredità Sannino, ma lo ha integrato stanziando delle somme aggiuntive per un importo circa quadruplo.

Ciò ha fatto nella convinzione di essere obbligato dall’onere testamentario a adeguare la consistenza del premio al mutato potere di acquisto del denaro.

Anche su tale punto le censure di parte ricorrente meritano condivisione, per una pluralità di ragioni autonome che riguardano, da un lato, l’interpretazione e le vicende dell’obbligazione modale di cui si controverte e, dall’altro lato, le regole giuridiche che disciplinano l’azione in campo sociale degli enti pubblici territoriali.

Per ciò che concerne il primo aspetto, la clausola testamentaria che destinava allo scopo la metà della rendita ereditaria presupponeva – pur prevedendo che a ogni sussidio fosse devoluta una somma non inferiore a cento lire – una continenza della rendita rispetto alle somme erogate, in quanto sarebbe stata, altrimenti, contraddittoria e di impossibile esecuzione.

Inoltre l’importo minimo della singola prestazione era determinato in valuta, soggiacendo perciò al principio nominalistico delle obbligazioni pecuniarie.

Dunque non appare prospettabile la responsabilità ultra vires dell’onerato invocata dalla resistente.

Tuttavia, anche a voler ammettere che il modus avesse richiesto un adeguamento della consistenza minima del premio, resta il fatto che l’obbligazione modale, come già ampiamente illustrato, deve comunque ritenersi da tempo estinta per contrasto con norme di diritto pubblico.

Per ciò che concerne il secondo aspetto, occorre osservare che le prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della vita, ivi comprese dunque le prestazioni costituite dal “premio di maritaggio”, rientrano nella materia dei servizi sociali (art. 128 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112).

Ebbene, costituisce principio generale in materia di interventi e servizi sociali quello secondo cui la Repubblica (e dunque gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell’ambito delle rispettive competenze) promuove interventi per garantire la non discriminazione (cfr. art. 1, co. 1, legge 8 novembre 2000, n. 328), compresa quella fondata su distinzioni religiose, e dunque deve agire, come imposto dalla Carta fondamentale, nell’osservanza del principio di eguaglianza di tutti i cittadini.

Resta, perciò, escluso che l’amministrazione potesse legittimamente stanziare risorse pubbliche per l’integrazione di un premio da assegnare esclusivamente in favore di cittadini di religione cattolica, né un negozio giuridico privato sarebbe stato idoneo a vincolarla in tal senso.

8. – Correttamente l’associazione ricorrente ritiene, infine, che l’amministrazione comunale avrebbe potuto, invece, legittimamente stanziare le somme in questione per un premio di nuzialità destinato non soltanto ai matrimoni di una determinata confessione religiosa, ma ai matrimoni in generale, dettando condizioni di assegnazione non discriminatorie.

9. – In conclusione, il ricorso va accolto e, per l’effetto, vanno annullati i provvedimenti impugnati.

10. – La novità delle questioni e la natura degli interessi coinvolti giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti, fermo il rimborso del contributo unificato a carico del Comune soccombente, come per legge..

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe (n. 5319/10), lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati. —

Spese compensate. —

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2011 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Guida, Presidente
Fabio Donadono, ConsigliereFrancesco Guarracino, Primo Referendario, Estensore
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/10/2011