Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 8 Luglio 2011

Legge regionale 07 febbraio 2011, n.8

L.R. 7 febbraio 2011, n. 8: "Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza".

Art. 1 Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza.

1. La Regione autonoma della Sardegna istituisce presso il Consiglio regionale il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominato Garante, al fine di assicurare sul territorio regionale la piena attuazione dei diritti e degli interessi riconosciuti ai bambini e alle bambine, ai ragazzi e alle ragazze in conformità a quanto previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, approvata a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva con la legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989) e dalla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e ratificata con la legge 20 marzo 2003, n. 77 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996).


2. Il Garante svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.

 

Art. 2 Ambito e modalità di intervento.

1. Il Garante, al fine di tutelare gli interessi e i diritti dei bambini e dei ragazzi presenti sul territorio regionale agisce d'ufficio, qualora ne abbia diretta conoscenza, o su segnalazione, anche da parte di minori e, ove possibile, in accordo con le famiglie.


2. Nell'esercizio delle sue attribuzioni il Garante può:


a) richiamare le istituzioni pubbliche a prendere in considerazione, nello svolgimento dei loro compiti, il superiore interesse dei bambini e dei ragazzi ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo;
b) vigilare sul rispetto dei diritti dei minori nel territorio regionale e segnalare alle amministrazioni competenti casi di bambini e ragazzi in situazioni di rischio o di pregiudizio;
c) promuovere e sollecitare interventi di aiuto e sostegno a favore di bambini e ragazzi, nonché l'adozione di atti o la modifica o riforma degli stessi qualora ritenuti pregiudizievoli dell'interesse dei minori;
d) trasmettere, informandone i servizi sociali competenti, all'autorità giudiziaria informazioni, eventualmente corredate di documenti, inerenti la condizione o gli interessi della persona di minore età.

3. Il Garante, per adempiere ai compiti previsti dal presente articolo, ha:


a) facoltà di intervenire nei procedimenti amministrativi, ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) qualora possa derivare dal provvedimento un pregiudizio ai bambini e ragazzi;
b) diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie scritte e documenti ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 241 del 1990;
c) diritto di accesso ai documenti amministrativi nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge n. 241 del 1990.

 

Art. 3 Funzioni.

1. Il Garante svolge le seguenti funzioni:


a) promuove, in collaborazione con gli enti e le istituzioni che si occupano di minori, le iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, il riconoscimento dei diritti individuali, sociali e politici dei bambini e dei ragazzi e assume ogni iniziativa per la loro concreta realizzazione;
b) vigila sull'applicazione nel territorio regionale delle convenzioni internazionali ed europee e delle norme statali e regionali di tutela dei soggetti minori;
c) rappresenta i diritti e gli interessi dell'infanzia e dell'adolescenza presso tutte le sedi istituzionali competenti e favorisce la conoscenza di tali diritti e dei relativi mezzi di tutela;
d) vigila, anche in collaborazione con le istituzioni preposte alla tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, sulle condizioni dei minori a rischio di emarginazione sociale e sui fenomeni di discriminazione, per motivi di sesso, di appartenenza etnica o religiosa, e favorisce le iniziative da parte delle amministrazioni competenti per rimuovere le cause che ne impediscono la tutela;
e) promuove iniziative, in accordo con le istituzioni scolastiche, volte all'assunzione di misure per fare emergere e contrastare i fenomeni di violenza fra minori all'interno del mondo della scuola e di dispersione scolastica;
f) segnala ai servizi sociali e all'autorità giudiziaria situazioni di rischio o di danno derivanti a bambini e ragazzi da situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario e abitativo o che comunque richiedono interventi immediati di ordine assistenziale o giudiziario nel caso di violazione dei diritti indicati alla lettera a);
g) vigila sui fenomeni dei minori scomparsi e dei minori abbandonati non segnalati ai servizi sociali e alla magistratura minorile;
h) concorre, anche mediante visite, alla vigilanza sull'assistenza prestata ai minori ricoverati in istituti educativi, sanitari e socio-assistenziali, in strutture residenziali o, comunque, in ambienti esterni alla propria famiglia, ai sensi della normativa vigente;
i) fornisce sostegno tecnico e legale agli operatori dei servizi sociali ed educativi dell'area minorile favorendo l'organizzazione di corsi di aggiornamento;
j) assicura la consulenza e il supporto ai tutori, ai curatori e agli amministratori di sostegno nell'esercizio delle loro funzioni;
k) verifica le condizioni e gli interventi volti all'accoglienza ed all'inserimento del minore straniero, anche non accompagnato;
l) accoglie le segnalazioni provenienti da persone anche di minore età, dalle famiglie, dalle scuole, da associazioni ed enti, in ordine a casi di violazione dei diritti di cui alla lettera a) e fornisce informazioni sulle modalità di tutela e di esercizio di tali diritti, anche attraverso l'istituzione di un'apposita linea telefonica gratuita;
m) segnala alle amministrazioni pubbliche competenti situazioni di danno o di rischio, conseguenti ad atti o fatti ritardati, omessi o comunque irregolarmente compiuti, di cui abbia avuto conoscenza e sollecita l'adozione di specifici provvedimenti in caso di condotte omissive;
n) svolge un'azione di monitoraggio delle attività di presa in carico, di vigilanza e di sostegno del minore, disposte con provvedimento dell'autorità giudiziaria;
o) promuove, in collaborazione con gli assessorati regionali e provinciali competenti e con soggetti pubblici e privati, iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza finalizzata al riconoscimento dei bambini e dei ragazzi come soggetti titolari di diritti, favorendo la conoscenza di tali diritti e dei relativi mezzi di tutela attraverso l'accesso ai mezzi di comunicazione radiotelevisiva;
p) formula proposte e, ove richiesti, esprime pareri su atti normativi e di indirizzo riguardanti l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia, di competenza della Regione, delle province e dei comuni;
q) vigila sulla programmazione televisiva, sulla comunicazione a mezzo stampa e sulle altre forme di comunicazione audiovisive e telematiche per la salvaguardia e la tutela dei bambini e ragazzi, anche in collaborazione con il Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom) segnalando eventuali trasgressioni;
r) collabora all'attività di raccolta ed elaborazione di tutti i dati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito regionale;
s) cura la realizzazione di servizi di informazione destinati all'infanzia e all'adolescenza e ne assicura adeguata pubblicità.

2. Il Garante, entro il 30 settembre di ogni anno presenta alla Commissione consiliare competente, che si esprime in merito, un programma di attività con il relativo fabbisogno finanziario ed una relazione annuale sulla propria attività secondo le modalità previste dall'articolo 11.

 

Art. 4 Tutela e curatela.

1. Il Garante promuove, anche in collaborazione con i competenti organi regionali, la cultura della tutela e della curatela, anche tramite l'organizzazione di idonei corsi di formazione.

 

Art. 5 Rapporti con altri organismi di garanzia.

1. Il Garante assicura idonee forme di collaborazione con i garanti nazionale e provinciali, ove istituiti, nell'ambito delle rispettive competenze.


2. Il Garante, il difensore civico e il garante dei detenuti, qualora istituito, si danno reciproca segnalazione di situazione di interesse comune, coordinando la propria attività nell'ambito delle rispettive competenze.

 

Art. 6 Nomina del Garante.

1. Può essere nominato Garante chi è in possesso di documentata esperienza, maturata nell'ambito delle politiche educative e socio-sanitarie, con particolare riferimento alle materie concernenti l'età evolutiva e le relazioni familiari.


2. Il bando per la presentazione delle domande è pubblicato a cura del Presidente del Consiglio regionale sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS), in sede di prima applicazione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente entro trenta giorni dalla scadenza del mandato. Le domande sono presentate alla Presidenza del Consiglio regionale accompagnate dal curriculum e da elementi utili a documentare la competenza, l'esperienza e l'attitudine del candidato. La nomina viene posta all'ordine del giorno del Consiglio regionale nella prima seduta utile.


3. Il Garante è nominato dal Consiglio regionale con votazione a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio. Se nelle prime tre votazioni non viene raggiunto il quorum dei due terzi, il è Garante eletto a maggioranza assoluta dei componenti.


4. Il Garante dura in carica tre anni e può essere rieletto una sola volta.

 

Art. 7 Cause di incompatibilità.

1. La carica di Garante è incompatibile con:


a) le cariche di parlamentare, ministro, consigliere e assessore regionale, provinciale e comunale;
b) le cariche di direttore generale, sanitario e amministrativo delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere regionali;
c) le funzioni di amministratore di ente pubblico, azienda pubblica o società a partecipazione pubblica, nonché di amministratore di ente, impresa o associazione che riceva, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione;
d) l'esercizio, durante il mandato, di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato.

2. Qualora il Presidente del Consiglio regionale, d'ufficio o su segnalazione di terzi o dell'interessato, accerti l'esistenza o la sopravvenienza di una delle cause di incompatibilità previste dal comma 1, invita il Garante a rimuovere tale causa entro quindici giorni. Decorso inutilmente tale termine, il Garante è dichiarato decaduto dalla carica e il Presidente ne dà immediata comunicazione al Consiglio regionale avviando le procedure di cui all'articolo 6.

 

Art. 8 Cause di scadenza anticipata.

1. L'incarico di Garante cessa prima della scadenza per dimissioni, morte, impedimento permanente, decadenza o revoca.


2. Con le stesse modalità previste per l'elezione il Consiglio regionale può revocare il Garante per gravi o ripetute violazioni di legge.


3. Al verificarsi dei casi previsti dal comma 1 si applica la procedura prevista dai commi 2 e 3 dell'articolo 6.


4. Il Garante che subentri a quello cessato dal mandato dura in carica fino alla scadenza del mandato di quest'ultimo.

 

Art. 9 Trattamento economico.

1. Al Garante è attribuita l'indennità di carica mensile di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 23 agosto 1995, n. 20 (Semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento degli enti strumentali della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale), nella misura del 50 per cento.


2. Al Garante sono riconosciuti i rimborsi per l'espletamento di missioni connesse all'incarico per le spese effettivamente sostenute e comunque in misura non superiore a quelle previste ai dirigenti dell'Amministrazione regionale.

 

Art. 10 Sede e organizzazione.

1. Il Garante ha sede presso il Consiglio regionale.


2. All'assegnazione del personale, dei locali e dei mezzi necessari per il funzionamento dell'ufficio del Garante provvede l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale. Il personale assegnato è posto alle dipendenze funzionali del Garante.


3. Il Garante può inoltre avvalersi, quando necessario, di esperti da consultare su specifici temi e problemi, nonché della collaborazione di associazioni di volontariato e di centri di studi e ricerca.


4. Il Garante sottopone all'approvazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale un regolamento che disciplina il funzionamento dell'ufficio.

 

Art. 11 Clausola valutativa.

1. Il Garante, entro il 30 aprile di ogni anno, presenta alla competente Commissione consiliare una relazione che illustra l'attività svolta e i risultati raggiunti nel promuovere e garantire la piena attuazione dei diritti dei minori.


2. La relazione di cui al comma 1 fornisce le seguenti informazioni:


a) lo stato di attuazione delle attività previste dagli articoli 2 e 3 con specifico riferimento agli interventi realizzati e agli esiti prodotti;
b) le criticità emerse nella realizzazione degli interventi e le possibili soluzioni da adottare;
c) l'elencazione dei casi di violazione dei diritti dei minori riscontrate, le principali esigenze di promozione dei diritti rilevate nel territorio regionale e le principali soluzioni da adottare.

3. La Commissione consiliare competente valuta di proporre al Consiglio l'adozione delle conseguenti determinazioni.

 

Art. 12 Norma finanziaria.

1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono valutate in complessivi euro 280.000 annui.


2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2011-2013 sono apportate le seguenti variazioni:
in aumento
UPB S01.01.001
Consiglio regionale
2011 euro 280.000
2012 euro 280.000
2013 euro 280.000
in diminuzione
UPB S08.01.002
FNOL – parte corrente
2011 euro 280.000
2012 euro 280.000
2013 euro 280.000
mediante riduzione della riserva di cui alla voce 2) della tabella A allegata alla legge finanziaria 2011.


3. Le spese previste per l'attuazione della presente legge gravano sulle suddette UPB del bilancio della Regione per gli anni 2011-2013 e su quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

 

Art. 13 Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel BURAS.