Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 14 Novembre 2010

Sentenza 02 marzo 2010, n.90

Commissione tributaria regionale di Napoli. Sezione 34. Sentenza 2 marzo 2010, n. 90: "Esenzione ICI ed enti religiosi".
 
La Commissione tributaria regionale di Napoli
riunita con l’intervento dei Signori:
 
         Buonajuto Antonio, Presidente
         Caianiello Luigi, Relatore
         Mazio Pasquale, Giudice
 
ha emesso la seguente
 
SENTENZA
 
– sull' appello n. 8150/09, depositato il 10/09/2009
– awerso la sentenza n° 115/41/2009, emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di NAPOLI
– proposto dall'ufficio: COMUNE DI POMPEI
 
controparte:
SANTUARIO DELLA B.M.V. DI VALLE DI POMPEI PIAZZA BARTOLO LONGO 1 80045 POMPEI NA

Atti impugnati:
avviso di accertamento n. 32/2006 ICI 2002
 
FATTO

in data 07/12/07 il Comune di Pompei notificava al Santuario della B.V. di valle di Pompei avviso di accertamento di ICI 2002 per le seguenti quattro unità immobiliari, per complessive € 67.650,00:
1)   immobile in Via Roma cat. D/1 scala 5 part. 126 sub. 7- dal 1994 passato alla categoria B/1 per cambio di destinazione dove viene svolto il pensionato MARIANNA DE FUSCO, con pagamento di rette;
2)   immobile in via Colle Bartolomeo, 12 Pompei, sez. 5 part. 94 sub. 2 cat. A/2 (villino);
3)   immobile in via Bartolomeo Longo Foglio 12 part. 2068 sub. 5 cat. B/1 esentato per 7 mesi con valore catastale denunciato di € 478.387,31 — ( contro il valore 1.511.301,00 attribuito dall'Agenzia del Territorio): detto immobile denominato "Casa del Pellegrino" ospita anche una Banca, un Commissariato, ecc.;
4)   immobile in via Roma – Sez. TA foglio 2 – cat B/1 denominato "ALBERGO DEL ROSARIO", al momento dell' accertamento non veniva svolta alcuna attività.
In data 21/02/08 il contribuente depositava ricorso avverso il suddetto avviso, eccependo, preliminarmente l'intervenuta decadenza dell' azione di accertamento e, nel merito, l'illegittimità dello stesso in quanto trattasi di immobili godendo dell'esenzione dall'ICI previsto dall' art. 7 comma 1 lett. i del D.Lgs 504/92. Il ricorrente motivava il ricorso sostenendo che, non era in discussione il requisito soggettivo previsto dalla legge per l'esenzione – ente religioso – e, precisava in ordine al requisito oggettivo, quanto segue:
1)   l'immobile sub 1) era esclusivamente utilizzato dall' Ente come pensionato;
2)   l'immobile sub 2) parimenti era utilizzato esclusivamente dall'Ente ed era adibito a "MUSEO VESUVIANO" a prescindere dalla sua classificazione catastale;
3)   l'immobile sub 3) era stato adibito a ostello fin al 01/08/2002 e da tale data concesso in locazione con regolare pagamento della relativa imposta (ICI), anche per gli immobili destinati a banche e Commissariato era stato corrisposto quanto dovuto;
4)   l'immobile sub 4) era stato adibito a scopo istituzionali dal novembre 94.
Il ricorrente eccepiva, inoltre, l'illegittimità dell'avviso di accertamento per errore materiale, per assoluta carenza di motivazione, violazione della legge 241/90, per illegittimità di irrogazione della sanzione per errato conteggio degli interessi dimora e per carenza di legittimazioni del funzionario comunale.
In data 21/03/08 si costituiva il Comune ribadendo la legittimità del proprio operato .
La C.T.P. di NA sez. 41 con sentenza n°115 depositata il 16/04/09 accoglieva il ricorso e compensava le spese.
Preliminarmente disattendeva le eccezioni di decadenza dall'azione di accertamento in quanto la stessa era avvenuta in data 07/12/07 entro, cioè, il 31 dicembre del quinto anno successivo al 2002. Nel merito si prendeva in esame n° 6 immobili e, cioè, oltre ai quattro immobili di cui sopra anche i due SEMINARI di via Sant'Abbondio cat. B/1 e C/1.
Nel merito dei requisiti oggettivi motivava la decisione per ciascuno degli immobili, come segue:
  immobile sub 1) dal 1994, come risulta dagli atti, e adibito a scopo istituzionale del santuario “attività di accoglienza” senza scopo di lucro a scopo di elargizioni gratuite
  immobile sub 2) la classificazione catastale non inficia il diritto all’esenzione
–  immobile sub 3) la parte aveva riferito di aver corrisposto l'ICI sul valore di 1.511.311,00 euro tant’è che per il 2003 nulla era stato contestato al santuario dal Comune. Anteriormente al mese di agosto 2001 era stato adibito a scopi istituzionali. 
In data 10/09/09 il Comune di Pompei depositava appello avverso la suddetta sentenza lamentando l'errore materiale in cui era caduta la C.T.P. laddove, riteneva che l'accertamento riguardasse n ° 6 unità immobiliari, esaminando solo tre degli immobili accertati identificavano l'immobile sub. 1) con quello sub. 4).
Nel merito l'appellante eccepiva che non spettava l'esenzione in quanto:
– nell’immobile sub 1) veniva svolto ad attività commerciale con regolare dichiarazione IVA e pagamento di rette per cui non ricorreva l'esenzione;
– l'immobile sub 2) era accatastato come civile abitazione e non interamente adibito a museo;
– per l'immobile sub 3) la dichiarazione ICI del 20/06/2002 la rendita catastale, sulla quale era stata calcolata l'ICI dell'agosto 2002, era stata quantificata in € 478.387,31, anzichè 1.511301,11 euro, per cui aveva provveduto a liquidare la maggiore imposta versata per cinque mesi dell'anno 2002 e inoltre non potevasi riconoscere l'esenzione per i primi sette mesi dell'anno 2002 in quanto la particella 2068 – sub. 5) era parte di un unico complesso ove veniva svolta anche attività di natura commerciale ( banca, commissariato, ecc.);
– per l'immobile sub. 4) era stata provata una denuncia di variazione del 1998 per ottenere l'esenzione nel 2004 esso era stato accatastato come albergo per cui veniva negata l'esenzione fin dal 2001 perchè l’Ente non aveva dimostrato che era stato adibito a scopi istituzionali essendo in disuso fin dal 1996.
L'appellante lamentava, inoltre, la violazione del principio dell'irretroattività delle norme in quanto aveva applicato le modifiche introdotte dalla legge 248/ del 2006 dell'art. 7 comma 1 del D.Lgs 504/92 ad un accertamento per l'anno 2002.
Lamentava, infine, l'accoglimento, acritico delle affermazioni del ricorrente effettuato senza che lo stesso avesse provato l'attività effettivamente svolta in ciascuno degli immobili in esame.
In data 09/11/09 si costituiva in giudizio il contribuente, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per mancato deposito della copia presso la segreteria della C.T.P. e mancata notifica dello stesso al domicilio eletto.
Nel merito precisava che erano state indicate n ° 6 unità immobiliari in quanto riportate nell'allegato B all' avviso di accertamento.
In ordine alla pretesa confusione degli immobili sub 1) e sub 4) essa non era avvenuta in quanto le due motivazioni enunciate dai giudici di primo grado si riferivano una all'immobile sub 4) e un'atra all'immobile sub. 1). L'appellato evidenziava che il Comune nulla eccepiva in ordine alle doglianze relative alla carenza di legittimità dell'atto sollevato in primo grado che i giudici avevano ritenuto assorbenti.
Per quanto attiene al requisito oggettivo necessario per l'esenzione ICI, l'appellato evidenziava che la legge 248/2005 interpretava tale requisito riferendolo a tutte le attività elencandole nelle lettera i, a prescindere dalla natura eventualmente commerciale.
La legge 248/2006 invece limita l'esenzione alle attività che non abbiano esclusivamente natura commerciale. A riguardo allega la sentenze n ° 105/2009 emessa dalla sez. 34 del C.T.R. Campania, favorevole al ricorrente, per l'anno 2001.
Nel ribadire che negli immobili in esame erano svolte attività non esclusivamente commerciali l'appellante evidenziava l'enore materiale del Comune circa il valore catastale dichiarato per l'immobile sub 3). Infatti esso era stato correttamente dichiarato in lire 2.926.287.000 (€ 1.511.301,10) mentre il Comune aveva troncato l'importo, omettendo la prima cifra assumendo il valore di 9.262.870.00 lire (€ 476.387,31). Errore non ripetuto per il 2003 in cui, al riguarda, nulla viene contestato dall'Ente.
Concludeva per il rigetto dell’appello e la condanna delle spese in entrambi i gradi di giudizio.
 
MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello del Comune è infondato e va rigettato.
Preliminarmente le eccezioni di inammissibilità dell'appello non possono essere condivise in quanto risulta provato l'avvenuto deposito della copia presso la segreteria del C.T.P. e perche la notifica alla parte e non al domicilio eletto, ha comunque prodotto l'effetto di aver raggiunto lo scopo.
Nel merito va riepilogato propedeuticamente alla decisione, l'evoluzione normativa che ha investito l’art. 7 comma 1 lett. i del D.Lgs 504/92 relativo all'esenzione dell'ICI.
Originariamente la legge, istitutiva dell'ICI concedeva l'esenzione agli immobili destinati esclusivamente all'attività assistenziale, previdenziale, ecc. Successivamente la legge 248/05 disponeva che l'esenzione si "intende applicabile alle attività indicate nelle medesima lettera (la lettera i) a prescindere dalla natura commerciale delle stesse".
Dal tenore letterale della legge  “si intende" è evidente la natura interpretativa della stessa per cui nessuna eccezione di applicazione retroattiva della norma può essere condivisa.
Successivamente nel 2006 la legge 248/06 (per caso recante lo stesso numero di quella del 2005 248/05 in vigore dal 04/07/06) indica l'esenzione alle "attività che non abbiano esclusivamente natura commerciale".
Tutto ciò premesso e evidente che per decidere in ordine all'esenzione per l'anno in questione (2002) bisogna far riferimento alla formulazione prevista dalla legge 248 del 2005.
In altri termini – ai fini della decisione – bisogna verificare se negli immobile veniva svolto nell'anno in questione 2002 le attività indicate nella lettera i, in particolare quella ricettiva, culturale e assistenziale a prescindere dalla natura eventualmente commerciale della stessa.
Conseguentemente poichè negli immobili sub. 1) e sub. 3) (fino al 31/07/02) veniva svolta per la stessa ammissione del Comune, attività ricettizia e poichè nell'immobile sub. 2) veniva svolta un'attività culturale (museo) ne discende che spetta l'esenzione in quanto tale attività rientra tra quelle elencate nella lettera i.
Nell' immobile sub 4), infine, non veniva svolta alcuna attività commerciale, per cui essendo a disposizione dell'Ente religioso era asservito all'attività istituzionale, salvo prova contraria da parte dell'Ente inquisitore.
Per la questione relativa all'imponibile dell'immobile sub. 3) risulta evidente che il Comune incorso in un errore materiale tant'e che nell'anno successivo non viene formulato alcun rilievo in merito.
Tenuto conto della soccombenza dei due gradi di giudizio si ritiene opportuno condannare il soccombente alle spese di entrambi i gradi di giudizio, che vengono liquidati in 1.000,00 euro per il primo grado e in € 2.000,00 per il secondo grado.
 
P.Q.M.
 
La Commissione rigetta l'appello del Comune e conferma la sentenza impugnata.
Condanna l'appellante alle spese di entrambi i gradi di giudizio come indicato nella motivazione, con attribuzione al dott. Nania Francesco che ne ha richiesto la distrazione.
 
Napoli, 1 marzo 2010
Depositata in segreteria il 2 marzo 2010