Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 21 Luglio 2005

Decreto ministeriale 25 marzo 1999

Ministero dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica. Decreto ministeriale: “Riconoscimento titoli rilasciati dalla Facoltà valdese di teologia”, 25 marzo 1999.

VISTA la legge 11 agosto 1984, n. 449, recante “Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le chiese rappresentate dalla Tavola Valdese”;

RAVVISATA l’opportunità di addivenire, ai sensi e con la procedura di cui all’articolo 18 della legge medesima, alla predisposizione delle norme di applicazione del disposto di cui all’articolo 15, comma 1, della stessa legge, per la materia concernente il riconoscimento – da parte della Repubblica italiana – delle lauree e dei diplomi in teologia rilasciati dalla Facoltà valdese di teologia;

VISTA la nota in data 20 dicembre 1996, a firma del Decano della Facoltà valdese di teologia, prof. Ermanno Genre, con la quale vengono designati gli esperti in rappresentanza della Facoltà valdese di teologia;

DECRETA

Art. 1 – Per le finalità indicate in premessa è istituita una commissione mista composta da:

a) per il Ministero dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica:

– Cons. Dott. Michele Pandolfelli – Capo ufficio legislativo MURST
– Dott. Antonello Masia – Dirigente generale MURST
– Dott.ssa Teresa Cuomo – Dirigente MURST
– Prof. Nicola Colajanni – Magistrato – Consigliere di Cassazione – Esperto
– Prof. Sergio Lariccia – Professore ordinario nell’Università di Roma “La Sapienza” – Esperto

a) per la Facoltà valdese di teologia:

– Prof. Ermanno Genre – Decano della Facoltà valdese di teologia
– Dott. Sergio Bianconi – Esperto
– Prof. Cesare De Michelis – Esperto
– Dott. Gianni Long – Esperto
– Prof. Daniele Garrone – Esperto

Art. 2 – Le funzioni di segreteria della commissione saranno assolte da due componenti della stessa, rispettivamente uno per il MURST e uno per la Facoltà valdese di teologia, all’uopo convenuti fra le parti all’atto dell’insediamento della commissione medesima.

Art. 3 – Per la partecipazione all’attività della commissione, agli esperti sopraindicati sarà corrisposta l’indennità di missione ed il rimborso delle spese di trasporto, secondo la normativa vigente.