Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 26 Settembre 2010

Legge regionale 10 novembre 2009, n.52

L.R. Liguria 10 novembre 2010, n. 52: "Norme contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identita' di genere".

(in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 38 del 25 settembre 2010 )

Art. 1. (Finalità)
1. La Regione Liguria adotta, in attuazione dell'articolo 3 della Costituzione, politiche finalizzate a consentire a ogni persona la libera espressione e manifestazione
del proprio orientamento sessuale o della propria identità di genere e promuove il superamento delle situazioni di discriminazione.
2. La Regione Liguria garantisce la parità di diritti di ogni persona in ordine al proprio orientamento sessuale o alla propria identità di genere.
3. La Regione Liguria garantisce l'accesso a parità di condizioni agli interventi e ai servizi ricompresi nella potestà legislativa regionale, senza alcuna discriminazione
determinata dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.

Art. 2. (Interventi in materia di istruzione, formazione professionale, politiche del lavoro e integrazione sociale)
1. La Regione Liguria opera, nell’ambito delle proprie competenze, affinché il Sistema integrato di istruzione e formazione professionale e il Sistema dei servizi per
l’impiego concorrano a garantire l’effettività del diritto all’istruzione e formazione durante tutto l’arco della vita, del diritto al lavoro ed alla loro libera scelta.
2. La Regione Liguria, attraverso la legge regionale 11 maggio 2009, n. 18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento) e successive
modificazioni e integrazioni e la legge regionale 1 agosto 2008, n. 30 (Norme regionali per la promozione del lavoro) e successive modificazioni e integrazioni,
opera per assicurare ad ogni persona, indipendentemente dall’appartenenza di genere o dall’orientamento sessuale, uguaglianza delle opportunità e non discriminazione
nell’accesso ai percorsi di istruzione e formazione professionale, nell’inserimento al lavoro e nella fruizione dei relativi servizi, nella permanenza al lavoro, nei percorsi di
carriera e nella retribuzione.
3. La Regione Liguria, per prevenire le discriminazioni sessuali e favorire i percorsi di accompagnamento dei ragazzi, persegue l’integrazione fra le politiche
educative, scolastiche e formative e le politiche sociali e sanitarie, al fine di sostenere le persone e le famiglie nei loro compiti educativi.
4. La Regione e le Province garantiscono opportune misure di accompagnamento, anche al fine di assicurare percorsi di formazione e di riqualificazione alle persone
che risultino discriminate o esposte al rischio di esclusione sociale per motivi derivanti dall'orientamento sessuale o dalla identità di genere.

Art. 3. (Promozione della cultura professionale e dell'imprenditorialità)
1. In coerenza con le strategie dell'Unione europea per lo sviluppo delle risorse umane, la Regione e le Province favoriscono l'accrescimento della cultura
professionale, correlata all'acquisizione positiva dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere di ciascuno.
2. La Regione e le Province, anche attraverso il Sistema regionale per l'impiego, supportano gli utenti nell'individuazione e costruzione di percorsi di formazione e
inserimento lavorativo che valorizzino le qualità individuali e li indirizzano agli strumenti per la promozione e l'avvio di nuove imprese.

Art. 4. (Responsabilità sociale delle imprese)
1. Le associazioni rappresentative dei diversi orientamenti sessuali e identità di genere e/o persone di comprovata competenza e serietà, che non abbiano fini di lucro,
sono da considerarsi parte interessata ai sensi della definizione 6 della norma "Social Accountability (SA) 8000".
2. L'azienda in possesso della certificazione "Social Accountability (SA) 8000" deve consentire ai soggetti di cui al comma 1 lo svolgimento di verifiche di
conformità delle condizioni di lavoro presso l'azienda ai criteri di cui al punto 5 (Discriminazione) di "Social Accountability (SA) 8000".
3. La Commissione regionale permanente tripartita di cui all'articolo 6, comma 1 della legge regionale 20 agosto 1998, n. 27 (Disciplina dei servizi per l’impiego e
della loro integrazione con le politiche formative e del lavoro) e successive modificazioni e integrazioni, anche su segnalazione motivata di uno dei soggetti di
cui al comma 1, propone alle aziende inadempienti le azioni correttive ai sensi della definizione 5 di "Social Accountability (SA) 8000" ed i rimedi opportuni.

Art. 5. (Formazione del personale)
1. La Regione promuove l'adozione di comportamenti ispirati alla considerazione e al rispetto per ogni orientamento sessuale o identità di genere e individua, altresì,
l'adozione di tali modalità tra gli obiettivi delle attività di formazione del personale dei suoi uffici ed enti.
2. La Regione, al fine di prevenire e contrastare qualunque forma di discriminazione sul lavoro e per favorire la parità di trattamento del personale regionale, pone in essere iniziative di informazione periodica rivolte al personale regionale e inserisce nei corsi di formazione interna appositi moduli sull’argomento.
3. Gli organi regionali tengono conto dei principi di cui all'articolo 1 nella redazione di codici di comportamento dei propri dipendenti.
4. Per quanto di propria competenza, la Regione impegna le Amministrazioni pubbliche a dotarsi di un analogo strumento.

Art. 6. (Diffusione delle informazioni)
1. La Regione, d’intesa con gli Enti locali liguri, anche attraverso i propri Uffici per le relazioni con il pubblico e i propri strumenti informativi, attiva apposite
campagne di comunicazione per accrescere l’attenzione alle tematiche della presente legge, avvalendosi della collaborazione di associazioni riconosciute nella tutela delle
persone con differente orientamento sessuale o identità di genere, per fornire alle persone interessate tutte le informazioni utili e necessarie per la tutela dei propri
diritti alla parità di trattamento e contro ogni forma di discriminazione.

Art. 7. (Accesso ai servizi pubblici e privati)
1. La Regione, nell’ambito delle proprie competenze, opera per assicurare la trasparenza e garantire a ciascuno parità d’accesso ai servizi pubblici e privati e dà
attuazione al principio in base al quale le prestazioni erogate da tali servizi non possano essere rifiutate né somministrate in maniera deteriore per le cause di
discriminazioni.
2. La Regione, nell’ambito delle proprie competenze, opera al fine di riconoscere il diritto all’abitazione delle singole persone e delle famiglie e per rimuovere le cause
che determinano disuguaglianze e disagio, secondo le disposizioni sull’edilizia residenziale sociale, contenute nella legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38
(Organizzazione dell’intervento regionale nel settore abitativo) e successive modificazioni e integrazioni e nei conseguenti programmi attuativi.

Art. 8. (Salute, prestazioni sanitarie e politiche sociali)
1. La Regione opera, nell’ambito delle proprie competenze, in materia di programmazione, organizzazione e gestione dei servizi sanitari e sociali e del Sistema
integrato di interventi, dando attuazione ai principi enunciati nei commi 2, 3 e 4.
2. Chiunque abbia raggiunto la maggiore età può designare una persona che abbia accesso alle strutture di ricovero e cura per ogni esigenza assistenziale e psicologica
del designante e a cui gli operatori delle strutture pubbliche e private socioassistenziali devono riferirsi per tutte le coumunicazioni relative al suo stato di salute.
3. Le modalità di designazione sono definite con regolamento della Giunta regionale.
4. La persona designata acquisisce il diritto ad accedere alle strutture di ricovero e cura per ogni esigenza di assistenza e sostegno psicologico della persona designante,
nel rispetto delle modalità definite dai regolamenti delle strutture di ricovero e cura.

Art. 9. (Compiti delle Aziende sanitarie locali)
1. Le Aziende sanitarie locali (ASL) assicurano adeguati interventi di informazione, consulenza e sostegno per rimuovere gli ostacoli alla libera espressione
e manifestazione del proprio orientamento sessuale o della propria identità di genere.
2. La Regione promuove percorsi di inserimento sociale e interventi volti alla rimozione di eventuali situazioni di emarginazione nella scuola e sul lavoro, nonché
iniziative di formazione e aggiornamento del personale impegnato nell’attuazione dei diritti sociali previsti dalla presente legge.
3. I medici di base provvedono ad informare ed indirizzare i loro assistiti ai centri specializzati del Servizio sanitario regionale o a eventuali consultori convenzionati
e/o ad orientare programmaticamente tali strutture in funzione delle esigenze riscontrate tra gli utenti.
4. Le ASL e le altre Amministrazioni pubbliche promuovono, altresì, il confronto culturale sulle tematiche familiari per favorire, senza pregiudizio delle diverse
identità o dei diversi orientamenti sessuali, l'eguaglianza di opportunità di ogni genitore nell'assunzione di compiti di cura e assistenza dei propri figli, nel rispetto dei
diritti dei minori.
5. Allo scopo di promuovere particolare rilievo sociale sui temi della discriminazione e di istituire circuiti di informazione e di solidarietà tra gli utenti, le ASL devono consentire l’accesso e periodiche verifiche con le associazioni e i gruppi rappresentativi dei diversi orientamenti sessuali o identità di genere.

Art. 10. (Disposizioni in materia di Comitato regionale per le comunicazioni)
1. Il Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com) tiene conto dei principi di cui all'articolo 1 nell'esercizio delle funzioni proprie, attribuite dall'articolo
13 della legge regionale 24 gennaio 2001, n. 5 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com)) e
successive modificazioni e integrazioni.
2. Il Co.Re.Com, nell'ambito delle funzioni di monitoraggio di cui all'articolo 12 della legge regionale 1° agosto 2008, n. 26 (Integrazione delle politiche di pari
opportunità di genere in Regione Liguria), effettua la rilevazione sui contenuti della programmazione televisiva e radiofonica regionale e locale eventualmente
discriminatori rispetto alla pari dignità riconosciuta ai diversi orientamenti sessuali o identità di genere della persona.
3. Il Co.Re.Com, nell'ambito delle funzioni di disciplina dell'accesso radiofonico e televisivo regionale, di cui all'articolo 12 della l.r. 26/2008, garantisce adeguati spazi
di informazione ed espressione in ordine alla trattazione delle tematiche di cui alla presente legge.

Art. 11. (Estensione delle competenze dell’Ufficio del Difensore civico)
1. Il Difensore civico interviene anche nei casi di discriminazioni motivate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere, ai sensi della presente legge, per
accogliere e valutare segnalazioni di persone nonché di istituzioni, associazioni e organizzazioni non governative che svolgano attività di promozione del principio
della parità di trattamento.
2. Nello svolgimento di tali funzioni il Difensore civico:
a) rileva autonomamente o sulla base delle segnalazioni predette, la presenza di ìdisposizioni di legge o di regolamento in contrasto con i principi sanciti dalla
presente legge;
b) rileva autonomamente o sulla base delle segnalazioni predette, comportamenti o prassi discriminatorie;
c) segnala al Presidente del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria e al Presidente della Giunta regionale i comportamenti e le normative
discriminatorie che individua;
d) agisce a tutela dei diritti delle persone che hanno subito discriminazioni motivate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere, anche orientandole
verso i soggetti legittimati ad agire anche in giudizio.
3. Il Difensore civico, nell’ambito delle funzioni definite nel presente articolo, e fatte salve le competenze e gli ambiti di intervento degli Assessorati regionali
competenti, opera in raccordo con questi ultimi e con analoghe istituzioni di garanzia.

Art. 12. (Promozione di eventi culturali)
1. La Regione e gli Enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, favoriscono l'offerta di eventi culturali e forme di intrattenimento aperte alle diverse
realtà esistenziali, così come caratterizzati, tra l'altro, dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.

Art. 13. (Norma finale)
1. E’ istituito entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso l’Assessorato alle Pari opportunità, il Coordinamento tecnico regionale
sulle discriminazioni sessuali per raccordare le azioni e le misure attuative negli ambiti di intervento previsti dalla presente legge, favorire la circolazione delle
informazioni all’interno dell’Amministrazione regionale e svolgere funzioni di monitoraggio, verifica e osservazione.
2. Con proprio provvedimento, la Giunta regionale individua le strutture regionali che partecipano al coordinamento.
3. Nell’esercizio dell’attività legislativa, regolamentare, programmatoria e amministrativa, gli organi regionali si conformano ai principi prefissati dalla presente
legge, anche prevedendo norme per la prevenzione delle discriminazioni, l’attuazione dei diritti e le sanzioni dei comportamenti discriminatori.
4. In attuazione dei principi definiti dalla presente legge, ed entro un anno dalla data della sua entrata in vigore, gli organi regionali procedono all’individuazione delle disposizioni presenti nella normativa regionale e negli atti di indirizzo e programmazione in contrasto con detti principi e adottano i provvedimenti conseguenti.