Legge 10 aprile 1951, n.287
Legge 10 aprile 1951, n. 287: “Riordinamento dei giudizi di assise”.
(da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 102 del 7 maggio 1951)
(omissis)
12. – (Incompatibilità con l’ufficio di giudice popolare). – Non possono assumere l’ufficio di giudice popolare:
(omissis)
c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.
Autore:
Parlamento
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Ministri di culto, Giudice popolare, Religiosi, Ordine, Congregazione
Natura:
Legge