Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 20 Agosto 2010

Sentenza 23 aprile 2010, n.23

Commiss. Trib. Reg. Piemonte Torino, Sez. XXVII, sentenza 23-04-2010, n. 23: "Immobile adibito a casa per esercizi spirituali ed esenzione ICI".

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI TORINO – VENTISETTESIMA SEZIONE

riunita con l'intervento dei Signori:
Maddalena Marcello – Presidente
Rolle Laura – Relatore
Gallo Silvana – Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

– sull'appello n. 427/09

spedito il 10/03/2009

– avverso la sentenza n. 105/24/2007

emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Torino

proposto dall'ufficio: I.R.T.E.L S.r.l.

controparte:
Istituto (…) Pe.Al. (suor (…)) leg. rappr. (…) difeso da: Fe. Dr. Lo. (…) difeso da: Na. Avv. Lo. (…)

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO (…) I.C.I. 2001

L'Istituto (…), riceveva accertamento ai fini ICI per gli anni 2000, 2001 e 2002 in relazione ad unità immobiliari di sua proprietà in Ala di Stura.

Contro l'accertamento ricorreva l'Istituto (…) lamentandone la carenza di motivazione e nel merito la non applicabilità dell'imposta in quanto gli immobili rientravano nella previstone della norma di esenzione di cui all'art. 7 comma 1 lett. i) D.Lgs. 504/92 sia sotto il profilo soggettivo perché appartenente ad uno dei soggetti di cui all'art. 87 comma 1 lett. c) TUIR ed utilizzato per fini non commerciali, sia sotto il profilo oggettivo perché gli immobili erano utilizzati esclusivamente per l'esercizio delle attività religiose di culto e formazione dei propri membri e di gruppi laici.

In giudizio si costituiva la IRTEL S.r.l. quale concessionaria del servizio accertamento e riscossione dell'ICI per conto del Comune di Ala di Stura e responsabile dei conseguenti contenziosi.

La IRTEL chiedeva che il ricorso dell'Istituto (…) venisse dichiarato inammissibile perché notificato esclusivamente al Comune di Ala di Stura che ne aveva poi trasmesso copie alla società concessionario.

In virtù del rapporto di concessione instaurato contrattualmente la IRTEL subentrava al Comune concedente ed operava l'accertamento del tributo in oggetto emanando gli atti di accertamento e rispondendo del proprio operato dinanzi alle Commissioni Tributarie.

Quindi legittimato a resistere nelle opposizioni promosse contro gli atti impositivi emessi dal concessionario legittimato a resistere non era il Comune ma il concessionario.

Nel merito riconosceva la qualità di soggetto esente all'Istituto (…) ma dal punto di vista oggettivo affermava non sussistere le condizioni per l'esenzione in quanto il bene di maggior consistenza, censito in cat. A/8, sarebbe stato da tempo inutilizzato.

Poiché l'esenzione era prevista per immobili utilizzati nella attività istituzionale, un immobile inutilizzato non possedeva la qualità esonerativa.

La Commissione Provinciale limitava la trattazione solo al merito del ricorso ritenendo che fosse assorbente di tutte le altre questioni sollevate.

Accoglieva il ricorso riconoscendo sussistenti entrambe le condizioni soggettiva ed oggettiva per l'esenzione.

Appellava la IRTEL.

Lamentava che la sentenza non avesse preso in considerazione la questione relativa alla notificazione del ricorso introduttivo al soggetto che non aveva la legittimazione passiva.

Nel merito affermava che sotto il profilo oggettivo non esisteva il requisito dell'utilizzazione per fini istituzionali in quanto il bene risultava da tempo inutilizzato.

L'Istituto (…) si costituiva e controdeduceva.

In via pregiudiziale eccepiva l'inammissibilità dell'appello in quanto la sentenza di primo grado era stata pronunciata soltanto nei confronti del Comune di Ala di Stura e questi in quanto soccombente, non aveva presentato impugnazione.

La sentenza era pertanto a suo dire divenuta definitiva.

La IRTEL non era in tutti i casi intestataria della sentenza e quindi non era soggetto legittimato ad impugnare la sentenza non emessa nei suoi confronti.

Controdeduceva agli argomenti di appello proposti dalla IRTEL.

Per quanto riguardava il merito dimostrava con numerosi documenti che l'immobile dedotto come inutilizzato era invece stato utilizzato, negli anni in contestazione, come casa per esercizi spirituali.

Offriva come prova innanzi tutto le bollette della luce e della tassa raccolta rifiuti oltre a notizie pubblicate sulla stampa relativa alle attività svolte.

Chiedeva che venisse dichiarato inammissibile o comunque respinto l'appello della IRTEL.

E' stata richiesta la Pubblica Udienza.

Motivi della decisione

La Commissione Provinciale non ha, in effetti, pronunciato circa la carenza di legittimazione passiva del Comune di Ala di Stura e sul vizio di notificazione del ricorso introduttivo avvenuto nei confronti di quest'ultimo anziché nei confronti della IRTEL S.r.l. titolare della concessione per l'imposta.

Su tale punto la Commissione ritiene che, poiché il Comune ha trasmesso il ricorso alla IRTEL che ha controdedotto e si è quindi costituita, la carente notificazione sia stata sanata in quanto ha raggiunto il suo scopo (art. 164 c.c.).

Per quanto riguarda la dedotta inammissibilità dell'appello proposto dalla IRTEL S.r.l. essa non sussiste in quanto anche la società concessionaria risulta intestataria della sentenza, come si può rilevare dalla pagina seguente a quella che contiene i dati della sentenza.

Esaminando il merito della questione la Commissione ritiene che l'esenzione dal tributo accertato competesse all'Istituto (…) in quanto soggetto contemplato nell'art. 87 comma 1 lett. c) TUIR che ha effettivamente esercitato nell'immobile in questione, attività istituzionali.

Contrariamente a quanto asserito dall'accertante che ha sostenuto che gli immobili erano inutilizzati da tempo, la Commissione ha accertato che nell'edificio censito quale villa A/8 si sono svolti gli esercizi spirituali delle religiose e anche di gruppi laici.

Sono state fornite copie di pubblicazioni religiose che hanno dato notizia della attività di cui sopra.

Sono pure state prodotte le fatture di energia elettrica dalle quali risulta che i consumi furono effettivi e consistenti e quindi comprovanti la effettiva utilizzazione.

Merita conferma su tale punto la sentenza appellata che ha riconosciuto il diritto all'esenzione dal tributo accertato in relazione agli immobili posseduti in Comune di Alba di Stura dall'Istituto (…).

Esistono valide ragioni per la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Conferma l'appellata sentenza.

Spese compensate.