Sentenza 26 maggio 2010, n.221
Commiss. Trib. Prov. Lazio, Roma Sez. XXXIX, Sentenza 26-05-2010, n. 221: "Gestione di una casa per ferie ed esenzione ICI ".
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ROMA
TRENTANOVESIMA SEZIONE
riunita con l'intervento dei Signori:
SALME' GIUSEPPE – Presidente
SCIARRONE ROSARIA ANTONIA – Relatore
FIORE RICCARDO – Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
– sul ricorso n. 5033/08, depositato il 19/02/2008
– avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (…) I.C.I. 2002
contro Comune Di (…)
proposto dal ricorrente: (…) difeso da: (…)
Svolgimento del processo
In data 19.02.2008, (…), in persona del legale rappresentante (…) depositava ricorso avverso l'avviso di accertamento, notificato in data 04.12.2007, per ICI 2002, con il quale il Comune di (…) richiedeva una maggiore imposta, oltre sanzioni ed interessi, dovuta per omesso versamento, deducendone l'illegittimità per l'insussistenza della pretesa impositiva, in quanto l'immobile, considerato l'utilizzo allo svolgimento di attività assistenziali, sanitarie, educative, ricettive, culturali ,di religione e culto, era da ritenersi esente ai sensi dell'art. 7 lett. i) del D.Lgs. 504/1992.
Precisava che l'immobile in oggetto era direttamente destinato al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e che la casa per ferie veniva gestita al di fuori dei normali canoni commerciali e senza scopo di lucro.
Precisava, altresì, che l'Istituto ricorrente è un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto e rientra, quindi, per sua natura, nella categoria degli enti non commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. c) del TUIR, approvato con D.P.R. 917/1986.
Concludeva per l'annullamento dell'atto impugnato.
L'Ufficio, con controdeduzioni scritte del 26.03.2010, eccepiva l'infondatezza del ricorso, rilevando che per l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1 lett. i) del D.Lgs. 504/1992 era necessario che l'immobile fosse destinato esclusivamente ai compiti istituzionali e non allo svolgimento di attività oggettivamente commerciale. Precisava che "la casa per ferie", cui veniva destinato parzialmente l'immobile, era aperta tutto l'anno, con accoglienza in camere aventi caratteristiche turistiche – alberghiere, dotate di telefono, TV e connessione ad Internet. Evidenziava, ancora, producendo la relativa documentazione, come le tariffe relative oscillavano per una camera singola (Euro 15,00 – Euro 35,00) e per una camera doppia (Euro 27,00 – Euro 63,00). Concludeva per il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
La Commissione rileva che il D.Lgs. 504/1992, all'art. 1, prevede che "il presupposto" oggettivo dell'imposta è dato dal possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli; all'art. 5, che "soggetti passivi" sono il proprietario di immobili, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi sugli stessi e che la base imponibile è costituita "dal valore degli immobili".
La Suprema Corte (Cass. trib., n. 18549/2003 e Cass. trib. n. 15321/2008) ha affermato che trattasi d'imposta patrimoniale reale per cui l'ipotesi di esenzioni vanno interpretate in relazione a tale configurazione.
In particolare, per l'esenzione di cui al primo comma dell'art. 7 (lett. i) dello stesso D.Lgs., la Suprema Corte (Cass. n. 25674/2008, n. 18838/2006, n. 20776/2005) specifica che è subordinata alla compresenza della "duplice condizione": a) utilizzazione diretta degli immobili da parte dell'ente possessore e b) dell'esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che, però, "non siano produttive di reddito". A tal uopo la Suprema Carte richiama quanto statuito dalla Corte Costituzionale, con la sentenza 2 aprile 1999, n. 119, a proposito della imprescindibilità della natura non reddituale delle attività svolte negli immobili per i quali viene invocata l'esenzione in oggetto. Da ultimo, la Suprema Corte, sez. trib., con sentenza n. 24500/2009, tornando ad occuparsi delle condizioni di applicabilità dell'esenzione ICI prevista dall'art. 7 succitato per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali destinati esclusivamente alle attività indicate nel medesimo articolo (assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive), ha sottolineato che non è sufficiente per poter beneficiare dell'esenzione che nell'immobile venga svolta una delle attività indicate dal legislatore, ma è necessario che venga in concreto verificato che l'attività – anche se rientrante tra quelle interessate dall'esenzione – non sia svolta in modo da realizzare reddito e, quindi, come attività commerciale.
Nel caso in oggetto, detto beneficio fiscale non può trovare applicazione per l'immobile che, se pur appartenente ad ente ecclesiastico, è destinato allo svolgimento di attività oggettivamente commerciale, quale la gestione di casa per ferie, con pagamento di tariffe, per come risulta dalla documentazione prodotta dall'Ufficio (pagina web tariffario della Compagnia di (…)).
La Commissione, pertanto, ritenuto che l'attività svolta dell'ente abbia oggettivamente natura commerciale e attesa l'irrilevanza della eventuale destinazione degli utili ricavati "al perseguimento di fini sociali e religiosi", ritiene non applicabile l'esenzione richiesta.
Per tali considerazioni, il ricorso va respinto. Iter la complessità della questione trattata, ricorrono giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
Respinge il ricorso. Spese compensate.
Autore:
Commissione tributaria provinciale
Dossier:
Enti religiosi, Italia, CESEN
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Enti ecclesiastici, Regime tributario, Beni immobili, Agevolazioni fiscali, Ici, Attività senza scopo di lucro, Casa per ferie
Natura:
Sentenza