Sentenza 28 giugno 2010, n.41
Commissione tributaria provinciale di Verbania, Sez. II, Sentenza 28 giugno 2010, n. 41 (ud. del 24 aprile 2010)
Pres. Terzi, Rel. Carnielli
Svolgimento del giudizio
Il Monastero (…) tempestivamente ricorreva avverso gli avvisi di accertamento emessi dal comune di Cannobio per parziale versamento ICI relativamente agli anni 2005, 2006, 2007 e 2008 su immobile di cat. B1 adibito a convitto-convento. Deduceva carenza di motivazione per mancanza dei presupposti di fatto e di diritto che giustifichino l'accertamento.
Deduceva altresì il diritto all'esenzione ICI prevista dall'art. 7, D.Lgs. 504/92. Chiedeva l'annullamento degli impugnati avvisi di accertamento con vittoria delle spese di giudizio.
Il comune di Cannobio, costituendosi, ribadiva la legittimità degli accertamenti, sia in ordine alla supposta carenza di motivazione ritenendola infondata e pretestuosa, sia riguardo all'invocata esenzione, poiché dal 2005 risulta inutilizzato e quindi non più ravvisabile, in mancanza del requisito oggettivo, alcuna delle destinazioni d'uso agevolate previste dall'art. 7, c. 1, lett. i), D.Lgs. 504/92. Chiedeva il rigetto dei ricorsi con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
All'odierna pubblica udienza le parti ribadiscono le loro rispettive tesi difensive.
I ricorsi vengono riuniti ai sensi dell'art. 29, D.Lgs. 546/92.
Motivi della decisione
In relazione al supposto difetto di motivazione va rilevato che in tema di accertamento, per giurisprudenza ormai costante e consolidata, l'obbligo della motivazione mira a delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ufficio impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, ed altresì a consentire al contribuente l'esercizio del diritto di difesa, con la conseguenza che, al fine indicato, è necessario e sufficiente che l'avviso enunci il criterio astratto in base al quale è stato determinato il maggior valore, salvo poi restando in sede contenziosa, l'onere dell'ufficio di provare gli elementi di fatto giustificativi del quantum accertato, e la facoltà del contribuente, di dimostrare l'infondatezza della pretesa tributaria.
E' di tutta evidenza che il diritto di difesa, nel caso di specie, sia stato posto in essere con un'analitica contestazione degli addebiti contenuti nell'impugnato avviso.
Nel merito va rilevato che, la lettera della norma di riferimento, contenuta nell'art. 7, c. 1, lett. i), D.Lgs. 504/92, il quale sancisce che l'agevolazione spetta al contribuente che, trovandosi nella condizione soggettiva indicata, abbia "utilizzato" l'immobile, destinandolo ad una delle attività esenti, non consente la diversa esegesi proposta dal contribuente, che valorizza la destinazione statutaria, riferendola in tal guisa ad un requisito astratto. L'esenzione pertanto è giustificata solo se correlata all'esercizio, effettivo e concreto, nell'immobile di una delle attività indicate, sia esso immobile destinato o non, in astratto anche ad altro e diverso scopo (Corte Supr. di Cass. n. 10646/2005).
Nel caso di specie risulta agli atti che già dal 1995 la scuola è chiusa e dal 2005 nessuna consorella vi risiede. Ne discende che, laddove sia risultato accertato in fatto che, benché la destinazione sociale dell'ente soggettivamente esente rientri nel paradigma della norma agevolativa, ma in concreto non si svolga nessuna delle attività previste, l'esenzione non possa essere riconosciuta.
Ne consegue la conferma degli avvisi di accertamento qui impugnati.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Commissione respinge i ricorsi riuniti e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del comune di Cannobio liquidate in Euro 365,00 (trecentosessantacinque).
Autore:
Commissione tributaria provinciale
Dossier:
Enti religiosi, Italia, CESEN
Nazione:
Italia
Natura:
Sentenza