Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 2 Agosto 2010

Legge regionale 12 maggio 2010, n.17

Regione Abruzzo, Legge regionale 12 maggio 2010, n. 17, Modifiche alla L.R. 16 luglio 2008, n. 11 “Nuove norme in materia di Commercio” e disposizioni per favorire il superamento della crisi nel settore del commercio

(in B.U. Abruzzo 19 maggio 2010, n. 32)

(Omissis)

Art. 18. Modifiche all’art. 1, comma 129, della L.R. n. 11/2008.
1. Il comma 129 dell’articolo 1 della L.R. 16 luglio 2008, n. 11, è sostituito dal seguente:
“129. (Orari delle attività Commerciali. Orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio). I Comuni, sentite le organizzazioni provinciali aderenti alle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale delle imprese del commercio, dei consumatori e dei sindacati, individuano le giornate domenicali o festive nelle quali gli esercenti, per propria libera scelta, possono derogare all’obbligo di chiusura domenicale e festiva. Le deroghe alla chiusura domenicale e festiva non possono superare il numero massimo di 32 giornate domenicali o festive.”.

Art. 19. Modifiche all’art. 1, comma 130, della L.R. n. 11/2008.
1. Il comma 130 dell’articolo 1 della L.R. 16 luglio 2008, n. 11, è sostituito dal seguente:
“130. (Orari delle attività Commerciali. Orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio). Il numero di giornate di deroga alla chiusura domenicale e festiva è illimitato per gli esercizi di vicinato ubicati nei centri storici, nei Comuni appartenenti alle Comunità Montane, nei comuni montani e per gli esercizi polifunzionali ovunque ubicati e autorizzati a norma del comma 34.”.

Art. 20. Modifiche all’art. 1, comma 131, della L.R. n. 11/2008.
1. Il comma 131 dell’art. 1 della L.R. 16 luglio 2008, n. 11 è sostituito dal seguente:
“131. La chiusura è obbligatoria nella giornata di Pasqua, Lunedì dell'Angelo, 1° maggio, 25 e 26 dicembre, per tutti i Comuni con l’eccezione di quelli di cui al comma 130, nonché di tutti gli esercizi di vicinato ubicati nei Comuni costieri ad alta densità turistica.”.

(Omissis)

Art. 23. Modifiche all’art. 1, comma 134, della L.R. n. 11/2008.
1. Il comma 134 dell’articolo 1 della L.R. 16 luglio 2008, n. 11, è sostituito dal seguente:
“134. (Orari delle attività Commerciali. Orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio). In occasione di particolari eventi, di manifestazioni religiose, sportive o fieristiche che comportano afflussi straordinari di persone, i Comuni, sentite le Associazioni di cui al primo periodo del comma 126, concedono ulteriori deroghe che comunque non possono superare le 4 giornate domenicali o festive.”.