Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 3 Febbraio 2004

Decreto legislativo 19 febbraio 1998, n.51

Decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51: “Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado”

(da Supplemento Ordinario alla “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 66 del 20 marzo 1998)

(omissis)

Art. 8

1. Dopo l’articolo 42 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 sono inseriti i seguenti:

(omissis)

Art. 42-quater. (incompatibilità).- Non possono esercitare le funzioni di giudice onorario di tribunale:

(omissis)

b) gli ecclesiastici e i ministri di confessioni religiose;

(omissis)

Art. 169

1. Il capo VI del titolo I del libro I del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

(omissis)

Art. 33-bis. (Attribuzioni del tribunale in composizione collegiale). -1. Sono attribuiti al tribunale in composizione collegiale i seguenti reati, consumati o tentati:

(omissis)

l) delitto previsto dall’articolo 18 della legge 22 maggio 1978, n. 194, in materia di interruzione volontaria della gravidanza;

(omissis)

p) delitti previsti dall’articolo 6 commi 3 e 4 della legge 25 giugno 1993, n. 205, in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa;

(omissis)

Dopo il capo Vl del titolo I del libro I del codice di procedura penale è inserito il seguente:

“Capo VI-bis

PROVVEDIMENTI SULLA COMPOSIZIONE COLLEGIALE O MONOCRATICA DEL TRIBUNALE

Art. 33-quinqies. (Inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale).

1. L’inosservanza delle disposizioni relative all’attribuzione dei reati alla cognizione del tribunale in composizione collegiale o monocratica e delle disposizioni processuali collegate è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione dell’udienza preliminare o, se questa manca, entro il termine pervisto dall’art. 491 comma 1. Entro quest’ultimo termine deve essere riproposta l’eccezione respinta nell’udienza preliminare.

Art. 33-sexies (Inosservanza dichiarata nell’udienza preliminare).

1. Se nell’udienza preliminare il giudice ritiene che il reato appartiene alla cognizione del tribunale in composizione monocratica, pronuncia ordinanza e contestuale decreto di citazione a giudizio norrna dell’articolo 555, disponendo la trasmissione degli atti al pubblico rninistero.

2. Si applicano le disposizioni previste dagli articoli 424 commi 2 e 3, 557, 558 e 559.

Art. 33-septies. (Inosservanza dichiarata nel dibattimento di primo grado)

1. Nel dibattimento di primo grado, il collegio, se ritiene che il reato appartiene a cognizione del giudice monocratico, pronuncia ordinanza e fissa la data dell’udienza davanti a questo; se il giudice monocratico ritiene che il reato appartie alla cognizione del collegio, dispone con ordinanza trasmissione degli atti al pubblico ministero.

2. Si applica la disposizione dell’articolo 486 comma 4.

(omissis)