Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 3 Luglio 2010

Ordinanza 08 giugno 1929, n.VII

STATO CITTA'  DEL VATICANO

N. VII. – Ordinanza del Governatore dello Stato della Città del Vaticano, con la quale si disciplina in via provvisoria l'accesso in detta Città. 8 giugno 1929

IL GOVERNATORE DELLO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO
Visto l'art. 32 della legge sulla cittadinanza ed il soggiorno, 7 giugno 1929, n. III, col quale è data facoltà al Governatore di sospendere, finché non sia provveduto ad un nuovo e speciale ingresso ai Musei Vaticani, l'applicazione delle norme contenute negli articoli 12, 13, 15, 23, 24 e 25 di detta legge, relative all'accesso dei pedoni e dei veicoli nella detta Città e di emanarne altre in sostituzione delle medesime;
Udito il parere del Consigliere generale dello Stato;

ORDINA

1. È sospesa fino al 31 dicembre 1929 l'applicazione delle norme contenute negli articoli. 12, 13, 15, 23, 21 e 25 della legge sulla cittadinanza ed il soggiorno, 7 giugno 1929, n. III.

2. Chiunque vuole accedere nella Città del Vaticano con o senza veicoli è obbligato a farsi conoscere dai funzionari ed agenti addetti agli ingressi ed a dichiarare ai medesimi la persona o l'ufficio cui è diretto. Tanto nell'andata quanto nel ritorno è tenuto a seguire il percorso che gli sarà stato indicato e a non trattenersi nella Città del Vaticano.
I suddetti funzionari od agenti possono per gravi motivi impedire l'accesso a determinate persone.

3. Dall'osservanza delle formalità di cui all'articolo precedente sono dispensati i cittadini della Città del Vaticano nonché i dignitari ed i funzionari della Città stessa e degli uffici della Santa Sede siti in Roma.

4. L'accesso e la permanenza nella Città del Vaticano sono limitati fra le ore sei e le ventitre, salvo il permesso di soggiorno, di cui all'articolo 14 della citata legge, e salve ragioni di urgenza o di forza maggiore da apprezzarsi insindacabilmente dai funzionari ed agenti addetti agli ingressi.

5. Le contravvenzioni alla presente ordinanza sono punite come all'articolo 31 della citata legge.

6. La presente ordinanza entrerà in vigore nello stesso giorno della sua pubblicazione, Data dal Vaticano, nel giorno otto giugno millenovecentoventinove.

IL GOVERNATORE
C.SERAFINI