Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 2 Luglio 2010

Deliberazione della Giunta regionale 15 marzo 2010, n.854

Deliberazione della Giunta Regionale Veneto 15 marzo 2010, n. 854: "Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie presso le Aziende Ulss ed Ospedaliere della Regione Veneto – anno 2010".

(BUR 2 aprile 2010 n. 28)

L’Assessore alle Politiche Sanitarie – Sandro Sandri, di concerto con l’Assessore alle Relazioni Internazionali e Cooperazione allo Sviluppo e Diritti Umani – Marialuisa Coppola, con l’Assessore alle Politiche dei flussi migratori – Oscar De Bona, e con l’Assessore alle Politiche Sociali – Stefano Valdegamberi, riferisce quanto segue.

Con la Delib.G.R. n. 1424/2001, con la Delib.G.R. n. 208/2002, con la Delib.G.R. n. 981/2003, con la Delib.G.R. n. 710/2004, con la Delib.G.R. n. 378/2005, con la Delib.G.R. n. 2149/2008 e con la Delib.G.R. n. 1062/2009 sono stati definiti ed approvati, rispettivamente per gli anni 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2008, e 2009 i programmi di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie, presso le strutture sanitarie pubbliche della Regione Veneto, a favore di cittadini di paesi non appartenenti all’Unione Europea; programmi per i quali è stata acquisita l’intesa del Ministero della Salute, ai sensi dell’art. 3, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

La Legge in esame consente alle Regioni, nell’ambito della quota del Fondo sanitario nazionale ad esse destinata, di predisporre programmi assistenziali per autorizzare, d’intesa con il Ministero della Salute, le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere ad erogare prestazioni di alta specializzazione a favore di:

• cittadini provenienti da Paesi extracomunitari nei quali non esistono o non sono facilmente accessibili competenze medico-specialistiche per il trattamento di specifiche gravi patologie e non sono in vigore accordi di reciprocità relativi all’assistenza sanitaria;

• cittadini di Paesi la cui particolare situazione contingente non rende attuabili, per ragioni politiche, militari o di altra natura, gli accordi eventualmente esistenti con il Servizio sanitario nazionale per l’assistenza sanitaria.

In attuazione della normativa citata, le deliberazioni sopra indicate hanno approvato, il programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie, rispettivamente per gli anni 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2008 e 2009, la cui realizzazione ha reso possibile autorizzare complessivamente 374 casi umanitari, riferiti a cittadini di paesi non appartenenti all’Unione Europea, per la maggior parte bambini, i quali necessitavano di prestazioni sanitarie non effettuabili nei loro paesi d’origine per carenza di strutture sanitarie adeguate o di personale medico in possesso di specializzazioni appropriate agli interventi richiesti; trattasi di un risultato raggiunto grazie anche alla collaborazione delle Aziende Ulss ed Ospedaliere della Regione Veneto.

L’obiettivo principale del programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie è quello di supportare l’azione delle istituzioni pubbliche e private, con sede nella Regione Veneto, che svolgono attività di cooperazione internazionale o di assistenza umanitaria, in modo da rendere più incisiva la loro azione di aiuto e sostegno alle realtà in cui le medesime si trovano ad operare.

Considerato quanto sopra e visto l’esito positivo delle passate iniziative, si propone, con il presente provvedimento, di approvare, in attuazione di quanto previsto dall’art. 32, comma 15, della L. 449/97, l’iniziativa relativa al Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie presso le Aziende Ulss ed Ospedaliere della Regione Veneto – anno 2010, nei modi descritti e secondo le modalità operative di cui all’«Allegato A» “Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie presso le Aziende Ulss ed Ospedaliere della Regione Veneto – anno 2010 – Protocollo operativo”, di cui all’«Allegato B» “Fac simile di richiesta di intervento di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie presso le Aziende Ulss ed Ospedaliere della Regione Veneto – anno 2010”, di cui all’«Allegato C» “Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie presso le Aziende Ulss ed Ospedaliere della Regione Veneto – anno 2010” e di cui all’«Allegato D» “Scheda di valutazione per la richiesta di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie presso le Aziende Ulss ed Ospedaliere della Regione Veneto – anno 2010” allegati al presente provvedimento e del quale costituiscono parte integrante ed essenziale.

Le richieste di intervento per usufruire dell’assistenza sanitaria, nell’ambito del suddetto Programma, potranno essere inoltrate esclusivamente con Raccomandata A.R., entro e non oltre il 20/12/2010 – farà fede la data di spedizione indicata sul timbro postale – esclusivamente da parte di enti pubblici o privati con sede nella Regione Veneto, come meglio specificato nell’«Allegato A», sulla base dei modelli di cui all’«Allegato B» e all’«Allegato C».

L’Unità Complessa per le relazioni socio-sanitarie della Segreteria regionale Sanità e Sociale, dopo aver accertato la sussistenza di tutti i requisiti previsti dal presente provvedimento e dalla normativa vigente in materia, provvederà a sottoporre le richieste al Gruppo di esperti, nominato con apposito provvedimento del Segretario regionale Sanità e Sociale, competente ad autorizzare la prestazione sanitaria. Il Gruppo di esperti provvederà anche ad individuare, nel caso non sia già indicata dal soggetto richiedente, la struttura sanitaria ritenuta più idonea all’esecuzione della prestazione sanitaria.

Si propone di finanziare il Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie presso le Aziende Ulss ed Ospedaliere della Regione Veneto – anno 2010 per un importo pari ad euro 670.000,00 a carico del Capitolo 60107 del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010 (L.R. 16 febbraio 2010, n. 12 ). Si propone inoltre di impegnare la somma di euro 670.000,00 sul capitolo di spesa n. 60107 del bilancio di previsione anno 2010, che presenta disponibilità, per la copertura delle spese sostenute dalle singole Aziende Ulss ed Ospedaliere per l’attuazione dell’iniziativa approvata con la presente deliberazione.

Si propone inoltre di rinviare a successivo provvedimento del Segretario regionale Sanità e Sociale il recepimento, che avverrà presumibilmente entro il 31/12/2010 e comunque a chiusura dell’iter amministrativo di valutazione di tutte le richieste inoltrate all’Amministrazione regionale entro il 20/12/2010, delle risultanze istruttorie concernenti le schede di valutazione, di cui all’«Allegato D», relative ai casi di assistenza sanitaria complessivamente autorizzati in attuazione della presente deliberazione, nonché dell’elenco delle Aziende Ulss/Ospedaliere individuate ai fini dell’erogazione della prestazioni sanitarie autorizzate e dei relativi costi presunti, stimati sulla base del vigente Tariffario per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera – DRG.

Si propone inoltre di rinviare a successivi provvedimenti del Segretario regionale Sanità e Sociale l’individuazione esatta degli importi da liquidare alle singole Aziende Ulss/Ospedaliere, a titolo di rimborso spese per le prestazioni sanitarie erogate dalle stesse e preliminarmente autorizzate, ai sensi della presente deliberazione, dalla Regione Veneto nell’anno 2010, nonché le eventuali modifiche da effettuarsi sugli importi preliminarmente assegnati in via presuntiva alle singole Aziende Ulss/Ospedaliere.

La liquidazione delle somme avverrà previa presentazione di regolare documentazione contabile da parte delle Aziende Ulss/Ospedaliere; documentazione da trasmettere all’Unità Complessa per le relazioni socio-sanitarie della Segreteria regionale Sanità e Sociale entro il 30/06/2012.

Il Segretario regionale Sanità e Sociale provvederà mediante gli atti necessari e conseguenti a dare attuazione al presente provvedimento compresa l’individuazione dei componenti il Gruppo di Esperti, di cui all’«Allegato A», competente ad esaminare ed autorizzare le richieste.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

– Udito il relatore incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’art. 33, comma, dello Statuto, il quale da atto che la Struttura competente ha attestato la regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;

– Visto l’art. 32, comma 15 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449;

– Visto la Legge 30 luglio 2002, n. 189;

– Visto l’art. 42, comma 1 della L.R. n. 39/2001;

– Vista la L.R. 16 febbraio 2010, n. 12;

– Viste la Delib.G.R. n. 1424/2001, la Delib.G.R. n. 208/2002, la Delib.G.R. n. 981/2003, la Delib.G.R. n. 710/2004, la Delib.G.R. n. 378/2005, la Delib.G.R. n. 2149/2008 e la Delib.G.R. n. 1062/2009;

Delibera

1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;

2. di approvare l’iniziativa relativa al Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie presso le Aziende Ulss ed Ospedaliere della Regione Veneto – anno 2010, nei modi descritti e secondo le modalità operative di cui all’«Allegato A» “Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie presso le Aziende Ulss ed Ospedaliere della Regione Veneto – anno 2010 – Protocollo operativo”, di cui all’«Allegato B» “Fac simile di richiesta di intervento di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie presso le Aziende Ulss ed Ospedaliere della Regione Veneto – anno 2010”, di cui all’«Allegato C» “Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie presso le Aziende Ulss ed Ospedaliere della Regione Veneto – anno 2010” e di cui all’«Allegato D» “Scheda di valutazione per la richiesta di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie presso le Aziende Ulss ed Ospedaliere della Regione Veneto – anno 2010” allegati al presente provvedimento e del quale costituiscono parte integrante ed essenziale;

3. di finanziare il Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie presso le Aziende Ulss ed Ospedaliere della Regione Veneto – anno 2010 per un importo pari ad euro 670.000,00 a carico del Capitolo 60107 del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010 (L.R. 16 febbraio 2010, n. 12);

4. di impegnare la somma di euro 670.000,00 sul capitolo di spesa n. 60107 del Bilancio di previsione anno 2010 (L.R. 16 febbraio 2010, n. 12), che presenta disponibilità, per la copertura delle spese sostenute dalle singole Aziende Ulss ed Ospedaliere per l’attuazione dell’iniziativa di cui al precedente punto 2;

5. di rinviare a successivo provvedimento del Segretario regionale Sanità e Sociale il recepimento, che avverrà presumibilmente entro il 31/12/2010 e comunque a chiusura dell’iter amministrativo di valutazione di tutte le richieste di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie inoltrate all’Amministrazione regionale entro il 20/12/2010, delle risultanze istruttorie concernenti le schede di valutazione, di cui all’«Allegato D», relative ai casi di assistenza sanitaria complessivamente autorizzati in attuazione della presente deliberazione, nonché dell’elenco delle Aziende Ulss/Ospedaliere individuate per l’erogazione della prestazioni sanitarie autorizzate e dei relativi costi presunti, stimati sulla base del vigente Tariffario per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera – DRG;

6. di rinviare a successivi provvedimenti del Segretario regionale Sanità e Sociale l’individuazione esatta degli importi da liquidare alle singole Aziende Ulss/Ospedaliere erogatrici delle prestazioni, previa presentazione di regolare documentazione contabile, da trasmettere all’Unità Complessa per le relazioni socio-sanitarie della Segreteria regionale Sanità e Sociale entro il 30/06/2012, a titolo di rimborso spese per le prestazioni sanitarie erogate dalle stesse e preliminarmente autorizzate, ai sensi del presente provvedimento, dalla Regione Veneto nell’anno 2010, nonché l’effettuazione di eventuali modifiche sugli importi preliminarmente assegnati in via presuntiva alle singole Aziende Ulss/Ospedaliere;

7. di demandare al Segretario regionale Sanità e Sociale l’adozione degli atti necessari e conseguenti a dare attuazione al presente provvedimento compresa l’individuazione dei componenti il Gruppo di Esperti competente ad esaminare ed autorizzare le richieste di cui al Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie per l’anno 2010.

Allegato A

Protocollo operativo

Le richieste di intervento sanitario per ragioni umanitarie di cittadini di paesi non appartenenti all’Unione Europea di cui al “Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie presso le Aziende Ulss ed Ospedaliere della Regione Veneto – anno 2010” possono essere presentate da Enti Pubblici, Organizzazioni non Governative, Onlus, Associazioni di Volontariato, Enti o Istituti Religiosi e altri Enti o Istituzioni con sede nel territorio della Regione Veneto. Le richieste devono essere inviate – esclusivamente mezzo posta con Raccomandata A.R. – a: Regione Veneto – Unità Complessa per le relazioni sociosanitarie della Segreteria regionale Sanità e Sociale, Palazzo Cavalli Franchetti, San Marco 2847 – 30124 Venezia. Saranno prese in considerazione unicamente le richieste inoltrate entro e non oltre il 20/12/2010; a tale scopo farà fede la data di spedizione indicata sul timbro postale.

Note esplicative:

1. la richiesta deve pervenire ufficialmente, alla Regione Veneto – Unità Complessa per le relazioni socio-sanitarie della Segreteria regionale Sanità e Sociale, Palazzo Cavalli Franchetti, San Marco 2847 – cap 30124 Venezia entro e non oltre il 20/12/2010, da parte di una struttura pubblica o privata, come ad esempio un’Organizzazione non Governativa o un’Istituzione, Ente od Ordine Religioso, con sede nella Regione Veneto. Saranno prese in considerazione unicamente le richieste inoltrate, con Raccomandata A.R., entro e non oltre il 20/12/2010; a tale scopo farà fede la data di spedizione indicata sul timbro postale;

2. il soggetto a favore del quale è richiesta la prestazione di assistenza sanitaria deve essere un cittadino residente in un paese non appartenente all’Unione Europea in condizioni economiche disagiate, non presente nel territorio italiano, che chiede di entrare in Italia unicamente per essere sottoposto a trattamento sanitario per poi rientrare nel paese d’origine. Il cittadino straniero non dovrà inoltre avere parenti di alcun ordine e grado residenti in Italia;

3. le prestazioni sanitarie, erogate nell’ambito del presente programma, riguarderanno prioritariamente gli interventi che rivestono carattere d’urgenza, intesa come tale la possibilità di mancata sopravvivenza del paziente qualora non sia sottoposto al trattamento richiesto o dell’insorgere di grave disabilità fisica. Si precisa che per i trattamenti farmacologici, la terapia prescritta all’atto della dimissione del paziente, dovrà essere effettuata per il tramite della farmacia ospedaliera e per un periodo non superiore a sei mesi (per periodi superiori dovrà essere rinnovata l’autorizzazione) con riguardo ai soli farmaci non disponibili presso la struttura sanitaria del Paese d’origine. Nell’esaminare le richieste di assistenza, saranno tenuti in particolare considerazione i casi riguardanti minori di età;

4. modalità di trasporto ed ospitalità del cittadino straniero: saranno prese in considerazione solamente richieste per le quali il soggetto richiedente si assume tutti gli oneri relativi al trasporto in Italia, all’ospitalità nel nostro paese e al rientro nel paese d’origine, sia dal punto di vista economico che burocratico, (la Regione Veneto rimborserà solamente le spese per l’intervento medico direttamente all’Azienda Ospedaliera o all’Azienda Ulss presso la cui struttura verrà eseguita la prestazione sanitaria);

5. il soggetto richiedente la prestazione umanitaria, dovrà farsi carico dell’espletamento delle formalità necessarie all’ottenimento del visto di ingresso in Italia del cittadino extracomunitario e di eventuale accompagnatore (se previsto).

L’Unità Complessa per le relazioni socio-sanitarie della Segreteria regionale Sanità e Sociale, dopo aver accertato la sussistenza di tutti i requisiti previsti dal presente provvedimento e dalla normativa vigente in materia, provvederà a sottoporre la richiesta al Gruppo di esperti, nominato con apposito provvedimento del Segretario regionale Sanità e Sociale, competente ad autorizzare la prestazione sanitaria. Il Gruppo di esperti provvederà anche ad individuare, nel caso non sia già indicata dal soggetto richiedente, la struttura sanitaria ritenuta più idonea all’esecuzione della prestazione sanitaria.

In caso di necessità di ulteriore ricovero dopo la dimissione del paziente, collegato alla medesima patologia, non è necessaria ulteriore autorizzazione ma unicamente una comunicazione, da parte del Direttore generale dell’Azienda Ulss o dell’Azienda Ospedaliera, sulle modalità del ricovero e sulla durata dello stesso, sempre che il paziente non sia rientrato nel paese d’origine. In quest’ultimo caso, per eventuali altri ricoveri sarà necessaria una nuova autorizzazione.

I costi sostenuti dalle Aziende Ulss o Ospedaliere relative all’attività sanitaria svolta nell’ambito del presente programma umanitario saranno rimborsati alle stesse previa presentazione di regolare documentazione contabile al costo previsto dal tariffario delle prestazioni di ricovero ospedaliero in vigore (DRG), oppure di altra idonea documentazione in caso di prestazione eseguita in regime ambulatoriale o in caso di somministrazione di farmaci attraverso la struttura ospedaliera.

Nel caso in cui si determini un costo dell’intervento sanitario inferiore rispetto al DRG, l’Azienda Ulss o Ospedaliera erogatrice della prestazione emetterà una fattura di minor importo.

Le richieste di rimborso, da parte delle Aziende Ulss ed Ospedaliere, delle spese sostenute, dovranno essere trasmesse alla Regione Veneto – Unità Complessa per le relazioni sociosanitarie della Segreteria regionale Sanità e Sociale, Palazzo Cavalli Franchetti, San Marco 2847 – cap 30124 Venezia, a conclusione dell’intervento sanitario di cui all’autorizzazione, entro e non oltre il 30/06/2012.

Allegato B

Fac simile di richiesta di intervento di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie presso le Aziende Ulss ed Ospedaliere della Regione Veneto – Anno 2010

Raccomandata A.R.

Alla Regione del Veneto

Unità Complessa

per le relazioni socio-sanitarie

Palazzo Cavalli Franchetti 2847

30124 Venezia

Il/la sottoscritt……………….., nato a ……….il……….., nella sua qualità di legale rappresentante dell’Ente/Associazione …………………., con sede a………………, codice fiscale/partita Iva n……………………………, chiede l’intervento sanitario per ragioni umanitarie ai sensi della Delib.G.R. n. ……del…… a favore del cittadino straniero (nome e cognome sesso) ………………….., nato a ….il……, residente a…………….

Con la presente il/la sottoscritto/a dichiara, altresì, che il cittadino sopra indicato è senza parenti di alcun ordine e grado residenti in Italia e che saranno a carico di questo Ente/Associazione tutte le spese relative al trasporto in Italia, all’ospitalità e al rientro nel paese di origine del cittadino straniero sopra indicato nonché l’espletamento delle formalità necessarie all’ottenimento del visto di ingresso in Italia del cittadino extracomunitario e di eventuale accompagnatore (se previsto).

Dichiara di essere a conoscenza della normativa che regola la fattispecie in oggetto e che all’esecuzione dell’intervento sanitario non ne consegue l’iscrizione, né obbligatoria né volontaria, al Servizio Sanitario regionale.

Si allegano i seguenti documenti:

1) documentazione medica comprovante la necessità dell’intervento oggetto della richiesta;

2) “Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003” (All. C Delib.G.R. n. …../…….) debitamente compilato e sottoscritto dal cittadino straniero (paziente), se minorenne firma del genitore esercente la potestà genitoriale o tutore legale;

3) fotocopia di un documento di riconoscimento valido del cittadino straniero (paziente) e dell’accompagnatore (se previsto).

Distinti saluti.

Lì, …….

Firma del legale rappresentante e timbro dell’Ente/Associazione.

Allegato C

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003

La normativa italiana, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza.

L’utilizzo dei dati che La riguardano ha come finalità:

• attività amministrative correlate a quelle di previsione, diagnosi, cura e riabilitazione di soggetti che per le ragioni umanitarie di cui alla L. n. 449/1997 art. 32, comma 15, necessitino di assistenza sanitaria in Italia;

• instaurazione, gestione, pianificazione e controllo dei rapporti tra l’Amministrazione regionale ed i soggetti del Servizio sanitario nazionale.

I dati raccolti potranno essere trattati, in forma aggregata, anche per finalità statistiche.

Le modalità del trattamento dei dati è: cartacea ed automatizzata.

Il trattamento dei dati, funzionale per l’espletamento di tali obblighi, è necessario per una corretta gestione delle pratiche di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie. Il conferimento dei dati, necessario per attuare le finalità sopraindicate, è facoltativo; si fa presente tuttavia che il mancato e/o errato conferimento degli stessi in tutto o in parte comporterà l’impossibilità da parte dell’Amministrazione regionale di procedere alla regolare istruttoria della pratica e, quindi, all’eventuale autorizzazione all’assistenza sanitaria per ragioni umanitarie.

I dati e la documentazione relativi al paziente verranno trasmessi all’Azienda Ulss o Ospedaliera presso la quale deve avvenire l’intervento.

I suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo.

Il Titolare del trattamento dei dati è: Regione del Veneto/Giunta regionale con sede in: Venezia, Palazzo Balbi – Dorsoduro 3901.

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Segretario regionale della Segreteria regionale Sanità e Sociale con sede in: Venezia, P.zzo Cavalli Franchetti, San Marco 2847.

Le competono tutti i diritti previsti dall’articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003. Lei potrà, quindi, chiedere al Responsabile del trattamento la correzione e l’integrazione dei propri dati e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.

Per ricezione e presa visione, firma leggibile del cittadino straniero (paziente), se minorenne firma del genitore esercente la potestà genitoriale o tutore legale.

Luogo e data ______________ Firma __________

D.Lgs. n. 196/2003 –

Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:

a) dell’origine dei dati personali;

b) delle finalità e modalità del trattamento;

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L’interessato ha diritto di ottenere:

a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Allegato D

Scheda di valutazione per la richiesta di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie presso le Aziende Ulss ed Ospedaliere della Regione Veneto – Anno 2010

(scheda riservata agli uffici regionali)

Soggetto richiedente __________________

Soggetto per il quale è richiesta l’assistenza sanitaria (nome cognome data nascita sesso e nazionalità)_____

Diagnosi _________________

Tipo di intervento richiesto _______________

Costo stimato della prestazione sanitaria sulla base del vigente Tariffario per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera – DRG ______________

Azienda Ulss/Ospedaliera individuata ______________

Il Gruppo di esperti (DSR n….. del …..), preso atto della richiesta di assistenza sanitaria e della relativa documentazione:

? Autorizza

? Non Autorizza

? Revoca

note: _____________________

Venezia, lì…………….

Firmato:

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