Legge 16 luglio 2002, n.CCCLXXXIV
(AAS Suppl. 73 (2002) 35-49)
GIOVANNI PAOLO PP. II
Di Nostro Motu Proprio e certa scienza, con la pienezza della Nostra Sovrana autorità, abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto appresso, da osservarsi come legge dello Stato:
TITOLO I – Il Governo dello Stato della Città del Vaticano
CAPO I – Governatorato
Art. 1. (Il Governatorato)
Il Governatorato è costituito dal complesso degli Organismi destinati all'esercizio del potere esecutivo nello Stato della Città del Vaticano e – nei limiti derivanti dalla loro specifica condizione giuridica – nelle aree di cui agli artt. 15 e 16 del Trattato Lateranense.
CAPO II – Organi di Governo
Art. 2. (Il Cardinale Presidente)
1. Il potere esecutivo è esercitato dal Cardinale Presidente della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano, che assume il titolo di Presidente del Governatorato.
Nell'esercizio delle sue attribuzioni, è coadiuvato direttamente dal Segretario Generale e dal Vice Segretario Generale, ai quali può delegare, anche in via permanente, l'espletamento di determinate funzioni.
2. Il Presidente assicura il governo dello Stato ai sensi dell'art. 5 della Legge fondamentale, impartendo le direttive necessarie per la sua organizzazione generale e definendo gli indirizzi dell'amministrazione statale.
Nell'esercizio dei suoi poteri procede sentiti ordinariamente il Segretario Generale ed il Vice Segretario Generale nonché, ove occorra, il Consigliere Generale dello Stato, altri Consiglieri dello Stato, i Direttori ed i Responsabili degli altri Organismi operativi, concertandosi altresì con la Segreteria di Stato nelle materie di maggior interesse, ai sensi dell'art. 6 della Legge fondamentale dello Stato.
Art. 3. (Il Segretario Generale)
1. Il Segretario Generale, nominato dal Sommo Pontefice per un quinquennio, dà attuazione alle direttive ed agli indirizzi del Presidente, sovrintende all'attività amministrativa del Governatorato, coordinando le funzioni delle Direzioni e degli altri Organismi operativi; assicura che le relative attività siano conformi alle disposizioni normative.
2. Il Segretario Generale sostituisce il Cardinale Presidente ai sensi dell'art. 9, n. 2, della Legge fondamentale.
Art. 4. (Il Vice Segretario Generale)
1. Il Vice Segretario Generale, nominato dal Sommo Pontefice per un quinquennio, coadiuva il Presidente ed il Segretario Generale ai sensi dell'art. 10 della Legge fondamentale. Sovrintende alla redazione degli atti e della corrispondenza relativi all'attività di governo e custodisce il sigillo ufficiale dello Stato, nonché la raccolta ufficiale
delle leggi.
2. Il Vice Segretario Generale sostituisce il Segretario Generale in caso di assenza o impedimento.
CAPO III – Organismi operativi del Governatorato
Art. 5. (Le Direzioni)
1. Le Direzioni sono destinate allo svolgimento di attività istituzionali omogenee, volte alla gestione ed erogazione di servizi nonché alla produzione di beni; esse sono organizzate secondo criteri di competenza funzionale e gestionale in conformità alle previsioni normative generali ed alla disciplina della presente legge.
Ferme restando le loro specifiche competenze, le Direzioni operano nel rispetto del principio dell'integrazione funzionale.
2. Le Direzioni collaborano con il Presidente, il Segretario Generale ed il Vice Segretario Generale, fungendo da centri tecnico-amministrativi per la realizzazione delle attività istituzionali dello Stato, che è stato costituito al fine di garantire la sovranità e l'indipendenza della Santa Sede.
3. Le Direzioni possono essere articolate in Uffici e/o Servizi o altri moduli organizzativi con specifiche competenze operative.
4. Per il perseguimento di specifici obiettivi, determinati nel tempo, possono essere attribuite ulteriori competenze ad una o più Direzioni ovvero possono essere costituite unità operative interdirezionali.
Art. 6. (I Direttori)
1. Ad ogni Direzione è preposto un Direttore, che ne coordina le funzioni e le attività, delle quali è direttamente responsabile.
2. I Direttori adottano i provvedimenti organizzativi e decisionali ritenuti opportuni, in conformità alle norme di legge ed alle direttive del Presidente.
3. I Direttori hanno pari autorità e dignità di grado.
4. Per le attività di loro competenza, i Direttori rispondono al Presidente, ferma restando la funzione di controllo sull'applicazione delle leggi e delle altre disposizioni normative, nonché sull'attuazione delle direttive impartite dal Presidente, che compete al Segretario Generale e, se del caso, al Vice Segretario Generale.
5. Ai Direttori possono essere affiancati Vice Direttori, che li coadiuvano nello svolgimento delle loro funzioni, in particolare per l'espletamento di specifici incarichi di coordinamento e di natura operativa, e che li sostituiscono in caso di assenza o impedimento.
6. I Direttori ed i Vice Direttori sono nominati dal Sommo Pontefice per un quinquennio.
Art. 7. (Il Consiglio dei Direttori)
1. Il Consiglio dei Direttori è organo di consulenza ed assistenza tecnica del Presidente.
2. Il Consiglio è convocato e presieduto dal Presidente nei casi previsti dall'art. 11, n. 1, della Legge fondamentale ed ogni volta che egli lo ritenga opportuno per la trattazione
di questioni rilevanti di carattere generale.
3. Il Consiglio può essere convocato nella sua composizione plenaria o a modo di commissioni ristrette in relazione a particolari esigenze o per la trattazione di specifiche materie.
Art. 8. (I Capi Ufficio ed i Capi Servizio)
1. Salvo quanto disposto all'art. 9, n. I, i Capi Ufficio ed i Capi Servizio rispondono direttamente al rispettivo Direttore quanto all'organizzazione del lavoro correlato alle proprie funzioni e, in caso di assenza o impedimento del Direttore e del Vice Direttore, li sostituiscono nelle funzioni loro attribuite.
2. In caso di assenza o impedimento, i Capi Ufficio ed i Capi Servizio sono sostituiti, nelle loro funzioni, dal Funzionario con maggiore anzianità di servizio, salva diversa disposizione del Direttore competente.
Art. 9. (Gli Uffici Centrali)
1. Per lo svolgimento di particolari attività, connesse con l'esercizio del potere esecutivo, sono costituiti alcuni Uffici Centrali.
Essi fanno capo direttamente al Presidente, coadiuvato dal Segretario Generale e dal Vice Segretario Generale.
2. Sono Uffici Centrali: l'Ufficio Giuridico; l'Ufficio del Personale; l'Ufficio dello Stato Civile, Anagrafe e Notariato; l'Ufficio Filatelico e Numismatico; l'Ufficio Sistemi Informativi; l'Archivio di Stato; l'Ufficio Pellegrini e Turisti.
Art. 10. (Costituzione, modifica e soppressione degli Organismi operativi)
Spetta alla Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano la costituzione, la modifica delle competenze e della denominazione degli Uffici e/o Servizi, nonché la loro soppressione o il loro trasferimento presso altre Direzioni, fermo restando che la costituzione, la modifica delle attribuzioni e la soppressione delle Direzioni e degli Uffici Centrali compete al Sommo Pontefice.
TITOLO II – Attribuzioni degli Organismi operativi
Capo I – Le Direzioni
Art. 11. (Direzione della Ragioneria dello Stato)
1. La Direzione della Ragioneria dello Stato cura la tenuta della contabilità generale ed analitica degli Organismi dello Stato, svolgendo attività di controllo contabile, di redazione delle scritture relative a tutte le operazioni economico-finanziarie e di gestione della tesoreria statale, comprese quelle non direttamente imputabili a singoli Organismi.
2. Svolge attività di revisione e verifica del corretto utilizzo dei processi operativi contabili e della loro integrazione con le procedure amministrative economiche, operando secondo un modulo centralizzato.
3. Predispone i bilanci generali, preventivo e consuntivo, ai sensi dell'art. 11 della Legge fondamentale.
Art. 12. (Direzione dei Servizi Generali)
1. Alla Direzione dei Servizi Generali fanno capo il Servizio della Motorizzazione, il Servizio del Transito Merci e la Floreria.
2. La Direzione esercita la vigilanza su tali Servizi per l'osservanza delle normative di riferimento nonché degli accordi internazionali vigenti nelle rispettive materie e coordina i loro profili amministrativi.
3. Il Servizio della Motorizzazione tiene il Registro Veicoli Vaticani (RVV), rilascia i documenti di circolazione e revisione dei veicoli e le patenti di guida; gestisce e custodisce
i mezzi di trasporto a servizio dello Stato.
4. Il Servizio del Transito Merci espleta le procedure doganali relative alla importazione ed esportazione di beni ai sensi della vigente normativa.
5. La Floreria cura l'arredamento degli ambienti destinati a finalità istituzionali degli Organismi della Santa Sede e dello Stato; l'allestimento degli spazi destinati alle Celebrazioni Liturgiche ed alle altre Cerimonie pontificie; l'arredamento degli appartamenti di rappresentanza e di servizio; la conservazione ed il restauro del patrimonio ad essa affidato; la tenuta dell'inventario degli oggetti mobili.
Art. 13. (Direzione dei Servizi di Sicurezza e Protezione Civile)
1. Alla Direzione dei Servizi di Sicurezza e Protezione Civile fanno capo il Corpo della Gendarmeria ed il Corpo dei Vigili del Fuoco, i quali sono retti da rispettive e speciali normative regolamentari.
Ad essa è preposto il Comandante del Corpo della Gendarmeria per il coordinamento dell'attività dei due Corpi e per curare i profili amministrativi delle stesse attività.
2. La Direzione, nella sua duplice composizione ed in rapporto con il Comitato per la Sicurezza, di cui all'art. 28, lettera a), della presente legge:
a) cura la sicurezza e l'ordine pubblico in stretto collegamento con la Guardia Svizzera Pontificia e gli Organismi vaticani interessati, nonché chiedendo la collaborazione, attraverso i canali competenti, delle omologhe strutture dello Stato italiano e di altri Stati;
b) provvede alla prevenzione dei sinistri e agli interventi relativi.
3. Il Corpo della Gendarmeria svolge ì compiti istituzionali di polizia, compresi quelli di frontiera, nonché di polizia giudiziaria e tributaria, in ordine alla sicurezza dei luoghi e delle persone, al mantenimento dell'ordine pubblico ed alla prevenzione e repressione dei reati.
Con riferimento alle sue specifiche attribuzioni, il Corpo opera in collegamento con gli Organi Giudiziari e con le competenti Autorità della Santa Sede.
4. Il Corpo dei Vigili del Fuoco esplica attività dì pronto intervento e di prevenzione a tutela delle persone e dei beni.
Per i propri interventi istituzionali, il Corpo agisce in collaborazione con la Direzione dei Servizi Tecnici.
Art. 14. (Direzione di Sanità ed Igiene)
1. La Direzione di Sanità ed Igiene provvede alla tutela della sanità e dell'igiene pubblica.
2. La Direzione esercita le sue funzioni nelle materie e secondo le procedure di cui al proprio regolamento, salve particolari situazioni oggetto di speciale normativa.
3. In collegamento con la Direzione e con propria autonomia tecnico-amministrativa, opera la Farmacia Vaticana.
Essa provvede al rifornimento ed alla distribuzione di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici; produce e pone in vendita propri medicamenti ed altri articoli galenici.
Art. 15. (Direzione dei Musei)
1. La Direzione cura e gestisce il complesso museale dello Stato, con le attribuzioni finora affidate alla Direzione dei Monumenti, Musei e Gallerie Pontificie.
2. Compete pure alla Direzione la sovrintendenza sui beni culturali della Santa Sede in conformità con la legge sulla tutela dei beni culturali 25 luglio 2001, n. CCCLV.
Essa provvede alla tutela, alla conservazione, al restauro ed alla valorizzazione – tramite studi, ricerche e pubblicazioni scientifiche – del patrimonio artistico della Santa Sede affidato allo Stato.
3. Nell'ambito dei Musei ed in stretto collegamento con la loro Direzione opera l'Ufficio Vendita Pubblicazioni e Riproduzioni, retto da proprio statuto, che dovrà essere adattato alla presente legge.
Tale Ufficio provvede all'ideazione progettuale, alla realizzazione ed alla distribuzione di pubblicazioni e riproduzioni di beni culturali affidati allo Stato.
Art. 16. (Direzione dei Servizi Tecnici)
1. La Direzione si articola in una pluralità di Servizi riconducibili alle competenze istituzionali del Governatorato nelle seguenti materie, che restano sotto la sua esclusiva responsabilità nei limiti della legislazione vigente:
a) conservazione ed aggiornamento del catasto demaniale, compren¬dente tutti gli immobili e superfici;
b) manutenzione, ordinaria e straordinaria, degli immobili e loro ristrutturazione, nonché progettazione di nuovi edifici e sovrintendenza alla loro esecuzione;
c) manutenzione degli impianti tecnologici e loro progettazione; vigilanza sulla loro installazione;
d) cura dei giardini, delle fontane e delle strade ed altre attività di tutela e prevenzione ecologica.
2. La Direzione, nelle materie di propria competenza, salve le attribuzioni della Direzione dei Musei e della Commissione permanente per la tutela dei monumenti storici ed artistici della Santa Sede, formula parere tecnico obbligatorio per il rilascio delle autorizzazioni relative alla progettazione ed esecuzione dei lavori.
3. Nei servizi concernenti la protezione civile, cosi come nell'ordinaria attività di verifica dei luoghi e degli impianti, la Direzione esplica i propri interventi avvalendosi della collaborazione del Corpo dei Vigili del Fuoco.
Art. 17. (Direzione delle Telecomunicazioni)
1. La Direzione delle Telecomunicazioni comprende il Servizio delle Poste e del Telegrafo, il Servizio dei Telefoni ed i Servizi che, nel futuro, il Sommo Pontefice vorrà affidare ad essa.
2. La Direzione cura che tali Servizi operino nel rispetto delle normative interne ed internazionali nelle materie di loro competenza.
3. Il Servizio delle Poste e del Telegrafo gestisce l'attività di raccolta, affrancatura ed inoltro della corrispondenza, all'interno ed all'esterno dello Stato, nonché la distribuzione ai destinatari della corrispondenza in arrivo; cura i profili tecnici nei rapporti con le altre Amministrazioni postali e gli Organismi, sovranazionali ed internazionali, competenti.
4. Il Servizio dei Telefoni provvede alla gestione della rete telefonica fissa e mobile, salve le competenze della Direzione dei Servizi Tecnici quanto ai relativi impianti.
Art. 18. (Direzione dei Servizi Economici)
1. La Direzione dei Servizi Economici è preposta all'esercizio delle attività commerciali gestite direttamente dallo Stato in regime di monopolio ed al controllo di quelle affidate a terzi in concessione.
2. Assicura il servizio di economato a favore degli Organismi operativi statali.
Art. 19. (Direzione delle Ville Pontificie)
1. La Direzione delle Ville Pontificie conserva e gestisce i Palazzi ed i Giardini della Residenza pontificia di Castel Gandolfo, assicurando i servizi connessi e le necessarie opere di manutenzione, anche in collaborazio¬ne con le altre Direzioni competenti.
2. Cura l'attività agricola nelle aree rustiche all'interno delle Ville ed amministra altri immobili, siti nei Comuni di Castel Gandolfo ed Albano, a tenore delle vigenti disposizioni di legge.
CAPO II – Gli Uffici Centrali
Art. 20. (Ufficio Giuridico)
L'Ufficio Giuridico predispone i pareri sugli atti amministrativi e sull'attività di natura negoziale e/o contrattuale; elabora studi e progetti normativi; provvede alla tutela delle opere dell'ingegno d'interesse dello Stato, conservando i relativi registri.
In qualità di Avvocatura dello Stato cura l'assistenza legale del Governatorato ed esercita la rappresentanza ed il patrocinio in giudizio dello Stato.
Art. 21. (Ufficio del Personale)
1. L'Ufficio del Personale, in armonia con le vigenti disposizioni regolamentari, cura i profili tecnici riguardanti il reclutamento del personale del Governatorato, la sua destinazione ed il suo stato giuridico, economico ed assicurativo, mantenendo aggiornati i relativi fascicoli personali.
2. In conformità alle direttive del Presidente ed in collegamento con gli altri Organismi operativi, promuove le attività di formazione ed aggiornamento professionale dei dipendenti del Governatorato, vigila sulla corretta applicazione del Regolamento generale per il personale e verifica le clausole contenute nei contratti di lavoro riguardanti il personale dipendente dalle imprese private operanti nello Stato.
Art. 22. (Ufficio dello Stato Civile, Anagrafe e Notariato)
1. L'Ufficio esplica il servizio di Stato Civile ed Anagrafe, provvedendo in particolare agli adempimenti relativi allo stato dei cittadini e dei residenti.
2. L'Ufficio collabora con i Notari dello Stato per la redazione degli atti da loro rogati e conserva gli atti pubblici e privati; cura gli adempimenti concernenti le convenzioni ed incontri internazionali e la custodia della relativa documentazione.
Art. 23. (Ufficio Filatelico e Numismatico)
L'Ufficio Filatelico e Numismatico cura le procedure e le attività relative alla progettazione ed emissione di monete e carte valori postali nonché il servizio per Ì collezionisti.
Art. 24. (Ufficio Sistemi Informativi)
L'Ufficio Sistemi Informativi cura, attraverso le procedure informatiche, l'acquisizione, la conservazione e la distribuzione dei dati e delle notizie che interessano l'attività dello
Stato.
Lo stesso Ufficio provvede alla gestione degli apparati informatici del Governatorato.
Art. 25. (Archivio di Stato)
L'Archivio di Stato tiene il protocollo generale, ordinario e riservato, coordinando le attività dei protocolli decentrati rimesse alle singole strutture operative, in conformità alle direttive fissate dal Presidente; provvede alla conservazione ed archiviazione della corrispondenza e degli atti protocollati, nonché all'inoltro centralizzato della corrispondenza, interna ed esterna.
Art. 26. (Ufficio Pellegrini e Turisti)
L'Ufficio Pellegrini e Turisti fornisce indicazioni ed altri servizi di assistenza turistica a quanti accedono alla Città del Vaticano, in collaborazione con gli altri Enti ed Organismi
della Santa Sede che assistono i pellegrini.
TITOLO III – Organismo scientifico
Capo unico
Art. 27. (Specola Vaticana)
La Specola Vaticana, dotata di propria autonomia, opera come Organismo scientifico nel settore della ricerca astronomica.
TITOLO IV – Organismi ausiliari
Capo unico
Art. 28. (Commissioni e Comitati)
Con funzione ausiliaria degli organi di governo dello Stato, sono costituiti i seguenti organismi, retti da specifiche normative:
a) Comitato per la Sicurezza, che svolge funzioni di coordinamento, di studio e di indirizzo in materia di sicurezza;
b) Commissione per il Personale, che svolge funzione consultiva in materia di personale dipendente;
e) Commissione Disciplinare, competente per l'esame e la decisione delle questioni in materia disciplinare nei confronti del personale dipendente.
TITOLO V – Metodologie operative
Capo I – Organizzazione operativa degli Organismi
Art. 29. (Organizzazione interna)
1. Per l'efficace perseguimento delle rispettive finalità istituzionali, gli Organismi operativi del Governatorato sono dotati di specifica organizzazione interna, comprendente anche il mansionario del personale addetto.
2. Ciascun Organismo dispone di protocollo ed archivio propri, collegati con l'Archivio di Stato mediante sistemi di registrazione, trasmissione e conservazione cartacei e telematici, regolati da apposite disposizioni organizzative.
3. La firma degli atti propri dei singoli Organismi operativi compete ai rispettivi Responsabili, con riferimento agli artt. 6, 8 e 9.
4. Secondo la previsione dell'art. 5, n. 1, le Direzioni, in ottemperanza al principio dell'integrazione funzionale, nelle materie di comune interesse, devono operare in collaborazione ed intesa.
Capo II – Attività giuridiche ed economico-contabili
Art. 30. (Negozi giuridici e contratti)
1. I contratti e gli altri atti negoziali, debitamente autorizzati e posti in essere dal Governatorato, sono imputabili allo Stato e sono regolati esclusivamente dalla legislazione
vaticana.
2. I contratti e gli altri atti negoziali sono di competenza delle Direzioni e degli altri Organismi operativi, nei limiti, quanto ai loro profili economici, delle relative previsioni nel
bilancio dello Stato.
Qualora eccedano l'ordinaria amministrazione, tali atti, per la loro validità, devono essere inoltrati all'Ufficio Giuridico per il controllo della loro formulazione ed alla Direzione
della Ragioneria dello Stato per la verifica di compatibilità con le disponibilità finanziarie dell'esercizio di competenza e per la eventuale proposta delle necessarie variazioni di bilancio.
La loro definitiva approvazione è rimessa al Presidente.
3. La firma dei contratti e degli altri atti negoziali è riservata al Presidente, che può delegare, anche in via permanente, il Segretario Generale, il Vice Segretario Generale o, nelle materie di competenza delle rispettive Direzioni e degli altri Organismi operativi, i Direttori ed ì Responsabili.
4. In via sussidiaria l'attività imprenditoriale può essere prestata da imprese non vaticane ed è soggetta alla normativa vaticana vigente in materia, compresa quella sulle persone giuridiche.
Art. 31. (Procedure economico-contabili)
1. Tutta la contabilità dei diversi Organismi dello Stato confluisce nella contabilità generale, tenuta dalla Direzione della Ragioneria dello Stato ai sensi dell'art. 11.
2. La Direzione della Ragioneria dello Stato, nell'ambito delle previsioni di bilancio, effettua le imputazioni contabili dei flussi finanziari in entrata ed in uscita, per gli adempimenti di cui ai relativi titoli; verifica la conformità dei titoli stessi al contenuto dei contratti in genere e degli altri atti negoziali ed alla loro puntuale esecuzione, prendendo visione, ove prevista, della documentazione di collaudo o di regolare prestazione.
3. Alla Direzione della Ragioneria dello Stato fa capo il servizio di tesoreria, riguardante l'emissione e la riscossione delle fatture per la cessione di beni o di servizi ed il pagamento della fatturazione degli acquisti.
A tal fine, le Direzioni e gli altri Organismi fanno pervenire alla Ragioneria i relativi titoli di entrata e di spesa, sulla base dei quali viene predisposta la situazione periodica di
bilancio.
4. Le procedure economico-contabili, la redazione e l'approvazione dei bilanci dello Stato restano regolate dalla normativa vigente.
TITOLO VI – Controversie amministrative
Capo Unico
Art. 32. (Impugnazione degli atti amministrativi)
Gli atti amministrativi, ad esclusione di quelli di cui all'art. 18 della Legge fondamentale, possono essere impugnati come previsto dall'art. 17 della medesima Legge.
Art. 33. (Ricorso gerarchico)
1. Chi si sente leso da un atto amministrativo può richiedere al Presidente, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione dello stesso, la revoca o la modifica del medesimo, esponendone i motivi.
2. Se la risposta è negativa o entro trenta giorni non ottiene risposta, l'interessato può presentare ricorso alla Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano entro il termine perentorio di trenta giorni dalla risposta o dallo spirare del termine sopra detto.
3. La Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano, salva la facoltà di esaminare direttamente il ricorso, delega l'esame del medesimo ad un collegio composto dal Consigliere Generale dello Stato, che lo presiede, e da altri due Consiglieri dello Stato.
Il collegio, che ha anche facoltà di decidere sull'istanza di sospensiva del provvedimento impugnato, istruisce e dirime la controversia entro il termine di novanta giorni dalla presentazione del ricorso.
4. Le impugnative contro le decisioni dì cui al numero precedente sono ammesse per soli motivi di legittimità ed il loro esame è di esclusiva competenza della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano.
Art. 34. (Risarcimento del danno)
Fermo restando il disposto dell'art. 17, n. 2 della Legge fondamentale, le impugnazioni degli atti amministrativi finalizzate ad ottenere il risarcimento del danno sono rimesse alla esclusiva competenza dell'Autorità giudiziaria, a norma di legge.
Art. 35. (Assistenza legale)
1. Nel ricorso gerarchico l'interessato può farsi assistere da un avvocato abilitato all'esercizio presso gli Organi giudiziari dello Stato e la pubblica Amministrazione ha facoltà di farsi assistere e rappresentare dall'Avvocatura dello Stato.
2. Nelle impugnazioni davanti all'Autorità giudiziaria l'assistenza legale è obbligatoria.
Norma finale
Art. 36. (Abrogazioni ed entrata in vigore)
1. La presente legge sul governo dello Stato della Città del Vaticano sostituisce, per quanto ancora vigente, la legge 24 giugno 1969, n. LI.
2. Parimenti sono abrogate tutte le altre norme vigenti nello Stato in contrasto con la presente legge.
3. Essa entrerà in vigore il 1° ottobre 2002.
Comandiamo che l'originale della presente legge, munito del sigillo dello Stato, sia depositato nell’Archivio delle leggi dello Stato della Città del Vaticano, e che il testo corrispondente sia pubblicato nel Supplemento degli Acta Apostolicae Sedis, mandandosi a chiunque spetti di osservarla e farla osservare.
Data dal Nostro Palazzo Apostolico Vaticano il sedici luglio duemiladue, anno XXIV del Nostro Pontificato.
GIOVANNI PAOLO PP. II
Autore:
Pontefice
Dossier:
_Chiesa cattolica_, Stato Città del Vaticano
Nazione:
Stato Città del Vaticano
Natura:
Legge