Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 14 Giugno 2010

Legge 07 giugno 1929, n.II

STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO CITTÀ DEL VATICANO, PONTIFICATO DI S. S. PIO XI – ANNO VIII
Legge sulle fonti del diritto, N. II, 7 giugno 1929

PIO PP. XI


Di Nostro moto proprio e certa scienza, colla pienezza della Nostra sovrana autorità, abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto appresso, da osservarsi come legge dello Stato:

1. Sono fonti principali del diritto oggettivo nello Stato della Città del Vaticano :
a) il Codex iuris canonici e le Costituzioni Apostoliche;
b) le leggi emanate per la Città del Vaticano dal Sommo Pontefice o da altra autorità da lui delegata, nonché i regolamenti legittimamente emanati dall'autorità competente.

2. Le leggi e i regolamenti indicati nella lett. 6 del precedente articolo sono depositati nell'Archivio del Governatorato e pubblicati in un supplemento degli Acta Apostolicae Sedis, eccetto che in casi particolari una diversa forma di pubblicazione sia prescritta nella legge o nel regolamento medesimo e salvo il disposto dell'articolo 24 della presente legge.
La pubblicazione è fatta colla data, colla quale le dette leggi e regolamenti sono emanati e con un numero progressivo per la durata di ciascun pontificato.
Dette leggi e regolamenti entrano in vigore il settimo giorno dalla loro pubblicazione, eccetto che per la natura dell'oggetto non debbano entrare in vigore subito, o nella stessa legge o regolamento non sia espressamente stabilito un termine minore o maggiore.

3. Nelle materie, alle quali non provvedano le fonti indicate nell'art. 1, si osservano, in via suppletiva e fino a che non siasi provveduto con leggi proprie della Città del Vaticano, le leggi emanate dal Regno d'Italia fino alla data di entrata in vigore della presente insieme ai loro regolamenti generali ed a quelli locali della Provincia e del Governatorato di Roma, indicati negli articoli seguenti e colle modificazioni e limitazioni specificate nei medesimi, sempre che dette leggi e regolamenti non sieno contrari ai precetti di diritto divino né ai principi generali del diritto canonico, nonché alle norme del Trattato e del Concordato stipulati fra la S. Sede ed il Regno d'Italia nell' 11 febbraio 1929 e sempre che, in relazione allo stato di fatto esistente nella Città del Vaticano, risultino ivi applicabili.

4. Sotto le riserve specificate nell'articolo precedente, si osserva nella Città del Vaticano il vigente Codice penale del Regno d'Italia, insieme alle leggi che l'hanno modificato o integrato ed ai relativi regolamenti, fino all'entrata in vigore della presente.
Chiunque nel territorio della Città del Vaticano commette un fatto diretto contro la vita, la integrità o la libertà personale del Re, del Reggente, della Regina, del Principe Ereditario di qualsiasi Stato estero retto a forma monarchica, contro il Capo di uno Stato estero retto a forma non monarchica, o contro il Capo del Governo del Regno d'Italia o di altro Stato, è punito colla stessa pena, colla quale sarebbe punito, se il fatto fosse commesso nel territorio dello Stato, al quale appartiene la persona contro cui il fatto è diretto.
La pena comminata contro chi nel territorio della Città del Vaticano commette un fatto contro la vita, la integrità o la libertà personale del Sommo Pontefice è quella indicata nell'articolo 1 della legge del Regno d'Italia 25 novembre 1926 n. 2008.

5. Quando la pena stabilita per qualsiasi reato sia soltanto pecuniaria, l'imputato è sempre ammesso ad estinguere il corso dell'azione penale mediante oblazione, pagando la pena pecuniaria in quella misura che, entro i limiti del massimo e del minimo, sia fissata dall'avvocato concistoriale, cui sono affidate le funzioni di pubblico ministero, o da altra autorità preveduta dalla legge.
Questa regola vale per le contravvenzioni, anche se la pena pecuniaria sia stabilita alternativamente con quella restrittiva della libertà personale. La misura dell'oblazione in tal caso è determinata dal giudice delle contravvenzioni o da altro funzionario indicato dalla legge.
Quando sia imputato uno straniero e la pena stabilita per un reato sia alternativamente quella pecuniaria o quella restrittiva della libertà personale, il giudice non può applicare la prima di esse, se l'imputato non offra, prima del dibattimento, idonea cauzione per il pagamento del massimo della pena pecuniaria, mediante deposito dell'importo di essa, o mediante pegno od obligazione personale anche cambiaria o fideiussione di un cittadino vaticano.

6. Per i reati puniti con pena pecuniaria da leggi emanate per la Città del Vaticano la conversione della pena pecuniaria in pena restrittiva della libertà personale, nei casi preveduti dal Codice penale del Regno d'Italia, si fa col ragguaglio di un giorno di pena restrittiva della libertà personale per ogni cinquanta lire o frazione di cinquanta lire della somma non pagata.

7. Sotto le riserve specificate nell'articolo 3, si osserva nella Città del Vaticano il vigente Codice di procedura penale del Regno d'Italia, insieme alle leggi che lo hanno modificato od integrato ed ai relativi regolamenti, fino all'entrata in vigore della presente, eccetto quanto concerne la competenza dei tribunali che è regolata dalla legge fondamentale e dalla presente, e salva, a tenore del Trattato fra la Santa Sede ed il Regno d'Italia 11 febbraio 1929, la facoltà di delega del procedimento penale per i delitti alle autorità del Regno medesimo.

8. Per qualsiasi reato, anche contravvenzione, lo straniero imputato può essere arrestato fuori di flagranza, emettendosi all'uopo mandato di cattura, e non può essergli concessa libertà provvisoria, se non fornisca cauzione nei modi indicati nell'ultimo comma dell'articolo 5.
La cauzione, quando la pena sia pecuniaria, non può essere inferiore al massimo della medesima.

9. Per qualsiasi contravvenzione da chiunque commessa che sia accertata in flagrante da un ufficiale od agente di polizia giudiziaria, l'imputato è arrestato e condotto immediatamente, insieme ai testimoni presenti al fatto che l'officiale od agente creda necessari o che dall'imputato gli siano indicati, dinanzi al giudice delle contravvenzioni.
Il giudice stabilisce la somma che può essere offerta in oblazione, e se questa somma è pagata, l'azione penale è senz'altro estinta.
Quando non sia fatta oblazione al giudice, a meno che l'imputato non chieda un rinvio ed il giudice ravvisi fondati motivi per concederlo, previa, se si tratti di imputato straniero, prestazione di cauzione a tenore dell'ultimo comma dell'articolo 5 o assoggettamento alla custodia preventiva, si procede sommariamente nel modo seguente:
a) il giudice è assistito da un funzionario del Governatorato da lui scelto di volta in volta come cancelliere;
b) il giudice designa altro funzionario del Governatorato come pubblico ministero, e, se l'imputato non ha modo o tempo di scegliere un difensore, nomina difensore di ufficio un avvocato concistoriale od altra persona che reputi idonea e che sia presente o immediatamente reperibile;
c) i testimoni sono uditi con giuramento;
d) si redige processo verbale;
e) la sentenza è estesa e pubblicata nei motivi e nel dispositivo immediatamente;
f) l'appello, se proponibile, viene fatto con dichiarazione resa al cancelliere nell'udienza stessa.
Il giudizio di appello dinanzi al presidente del Tribunale di prima istanza, quando il giudizio dinanzi al giudice delle contravvenzioni si sia svolto colla procedura sommaria suindiata, deve aver luogo con corrispondente procedura sommaria nei cinque giorni da quello della sentenza di primo grado.
Se l'appello non sia deciso nel termine suindicato, l'imputato che sia stato arrestato può essere posto in libertà provvisoria, anche senza cauzione.
Quando non si debba seguire la procedura sommaria di cui sopra, si applicano, in quanto sia possibile, anche ai giudizi contravvenzionali, le norme del Codice di procedura penale del Regno d'Italia, colle modificazioni stabilite per le contravvenzioni ai regolamenti comunali. La procedura per decreto può applicarsi soltanto ai cittadini vaticani.

10. Le disposizioni speciali stabilite nei riguardi degli stranieri nei precedenti articoli non sì applicano a quelli stranieri con il cui Stato la Città del Vaticano abbia un trattato, per il quale le condanne a pena pecuniaria pronunziate dai Tribunali vaticani siano esecutive mediante riscossione coattiva o, in difetto, mediante conversione della pena pecuniaria in pena restrittiva della libertà personale nel territorio dello Stato medesimo.

11. Sotto le riserve specificate nell'articolo 3, si osserva nella Città del Vaticano il vigente Codice civile del Regno d'Italia, insieme con le leggi che lo hanno modificato od integrato e coi relativi regolamenti fino all'entrata in vigore della presente, salve le seguenti modificazioni:
a) la cittadinanza vaticana è regolata, conforme al Trattato fra la S. Sede e il Regno d'Italia, dalla legge in data odierna, numero III.
b) la capacità a compiere qualsiasi atto giuridico, ad acquistare e disporre per negozio tra vivi o a causa di morte dei chierici e dei religiosi, che sieno cittadini vaticani, è regolata della legge canonica;
c) il matrimonio è pure esclusivamente regolato dalla stessa legge;
d) l'adozione è autorizzata dal Sommo Pontefice;
e) la prescrizione, quanto ai beni ecclesiastici, resta regolata dai canoni 1508- 1512 del Codex iuris canonici, osservandosi inoltre il disposto dal canone 63 § 2 del medesimo Codex.
f) le donazioni ed i lasciti per causa di morte a favore delle pie cause sono regolati dai canoni 1513-1517 dello stesso Codex;
g) gli atti di nascita, di matrimonio e di morte sono redatti in occasione del battesimo o del matrimonio o della celebrazione dei funerali e conservati dal parroco, che ne rimette copia al Governatore ;
h) i registri di cittadinanza e di anagrafe sono tenuti dal Governatore, a mezzo dell'ufficio all'uopo designato;
i) le funzioni di notaro sono esercitate da avvocati concistoriali designati dal Governatore, osservandosi, sempre sotto le riserve dell'articolo 3, la legislazione notarile del Regno d'Italia ; l'archivio notarile è tenuto presso il Governatorato;
l) le funzioni del conservatore delle ipoteche, agli affetti delle trascrizioni e delle iscrizioni ipotecarie, sono esercitate da un ufficio presso il Governatorato. Lo stesso ufficio provvede anche alla tenuta e conservazione del catasto, sempre secondo la legislazione italiana, sotto le solite riserve. Sono presi, occorrendo, accordi fra il Governatorato e i competenti uffici italiani del Conservatore delle ipoteche e del Catasto per regolare in via transitoria la materia delle trascrizioni, delle iscrizioni ipotecarie e del catasto e per il trapasso dei relativi registri ed atti.

12. Sotto le riserve specificate nell'articolo 3, si osserva nella Città del Vaticano il Codice di commercio del Regno d'Italia, insieme con le leggi che lo hanno modificato ed integrato e ai relativi regolamenti fino all'entrata in vigore della presente, e limitatamente alle cambiali, agli assegni bancari ed agli assegni circolari emessi o pagabili nella Città del Vaticano, nonché alle assicurazioni delle persone residenti o delle cose che si trovino in detta città.
Quando, a tenore della legge sull'ordinamento economico, commerciale e professionale, sia autorizzato nella Città del Vaticano l'impianto o l'esercizio di aziende od imprese commerciali od industriali, si intendono applicabili di pieno diritto, sempre che non sia disposto altrimenti nell'atto di autorizzazione, le norme generali e quelle speciali per la materia cui si riferisce l'azienda od impresa autorizzata, risultanti dal Codice di commercio, dalle leggi commerciali e dagli usi commerciali vigenti nella città di Roma.

13. Sotto le riserve specificate nell'articolo 3, si osserva nella Città del Vaticano il Codice di procedura civile del Regno d'Italia, insieme con le leggi che l'hanno modificato o
integrato ed ai relativi regolamenti prima dell'entrata in vigore della presente, e limitatamente al procedimento di esecuzione ed ai procedimenti speciali contemplati nel Libro III, Titolo I (disposizioni comuni), Titolo III (assenza), Titolo V (minori), Titolo VI (interdizione ed inabilitazione), Titolo XIII (successioni), Titolo IX (offerta di pagamento e deposito), Titolo X (copia e collazione di atti pubblici), Titolo XII (esecuzione di sentenze straniere) modificato con decreto-legge del Regno d'Italia 30 giugno 1919 n. 1272.

14. Le attribuzioni che nel Codice civile e di procedura civile del Regno d'Italia o in altre leggi del Regno medesimo sono attribuite al Conciliatore od al Pretore in materia di esecuzione o nei procedimenti di volontaria giurisdizione, sono esercitate dal Presidente del Tribunale di prima istanza o da un giudice da lui designato.

15. Le cause civili di valore non superiore a lire cinquemila e quelle possessorie, di denuncia di nuova opera e di danno temuto nei casi preveduti nell'articolo 82 del Codice di procedura civile del Regno d'Italia, sono di competenza del Presidente del Tribunale di prima istanza o di un giudice da lui designato.
Per le dette cause si segue la procedura stabiliti! nel detto codice per i giudizi avanti i Pretori.
L'appello contro le sentenze rese nelle dette cause si porta al Tribunale di prima istanza.
Dinanzi a questo Tribunale e dinanzi alla Sacra Rota ed al Supremo Tribunale della Segnatura, per quanto concerne il giudizio civile di cognizione e le altre materie attinenti al processo civile, si osservano, in quanto applicabili, le norme dei canoni 1552 a 1998 del Codex iuris canonici.

16. Tanto in materia civile quanto in materia penale le funzioni di procuratore e di avvocato sono esercitate dagli avvocati concistoriali.
Tuttavia, fermo il disposto dell'articolo 9 lettera b, il Decano della Sacra Rota Romana può compilare un albo di persone aventi i necessari requisiti per l'esercizio delle professioni di procuratore e di avvocato dinanzi al giudice unico nella materia civile ed in quella delle contravvenzioni.
Per il tribunale di prima istanza il Decano della Sacra Romana Rota nomina le persone incaricate di esercitare le funzioni di notaro attuario e di ufficiale giudiziario o cursore.

17. Sono di competenza dei Tribunali della Città del Vaticano:
1) tutte le azioni in cui sia convenuto un cittadino avente nella Città del Vaticano la residenza od anche uno straniero autorizzato a risiedere in detta città a tempo indeterminato;
2) precedente;
3) le azioni relative alle successioni delle persone indicate nel numero le azioni in cui sia anche convenuto uno straniero, quando si tratti:
a) di azioni reali o personali relative a beni immobili o mobili esistenti nella Città del Vaticano;
b) di azioni nascenti da contratti che sieno stati conclusi o da fatti che sieno eseguiti nel territorio della detta Città, oppure le cui obbligazioni debbano ivi eseguirsi.

18. I Tribunali Vaticani sono competenti a conoscere dei reati da chiunque commessi nel territorio della Città del Vaticano, sempre che, trattandosi di delitto l'autore del medesimo non si sia rifugiato in territorio italiano, o non sia fatta delegazione ai Tribunali del Regno d'Italia, il tutto secondo l'articolo 22 del Trattato 11 febbraio 1929.
Resta ferma la competenza dei Tribunali Vaticani anche per reati commessi in uno Stato estero, quando per i reati medesimi si possa procedere nel territorio dello Stato secondo le disposizioni del Codice penale del Regno d'Italia, e salvo anche in questo caso il disposto del citato articolo 22 del Trattato.

19. Nei giudizi penali ed in quelli civili, anche nei casi in cui non si applichino le disposizioni sul procedimento del Codex iuris canonici, qualsiasi giuramento delle parti, dei
testimoni, dei periti o di altri deve prestarsi nelle forme osservate dinanzi ai tribunali ecclesiastici.

20. Sotto le riserve specificate nell'articolo 3, si .osservano nella Città del Vaticano:
a) la legge del Regno d'Italia sulle espropriazioni per pubblica utilità 25 giugno 1865 n. 2359, modificata con legge 18 dicembre 1879 n. 5188 e con decreto-legge 11 marzo 1923 n. 691, nonché gli articoli 30, 33 e 34 del regio decreto sull'esecuzione di opere pubbliche 8 febbraio 1923 n. 422;
Occorrendo per gravi ragioni, fuori dei casi previsti nella predetta legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, disporre dell'uso della privata proprietà immobiliare o acquistare la proprietà di cose mobili o usare delle medesime o richiedere prestazioni di opere, provvede il Governatore, con decreto eseguibile d'ufficio, contro pagamento di un equo corrispettivo, che egli fissa, salva l'azione dinanzi al giudice competente per la determinazione definitiva del corrispettivo medesimo.
Senza pregiudizio sia della esecuzione di ufficio sia dall'azione civile per la determinazione dell'indennità, chi non ottempera al decreto del Governatore nei casi suindicati e punito coll'ammenda fino a lire 9000 o con l'arresto fino a sei mesi.
b) la legislazione del Regno d'Italia vigente alla entrata in vigore della presente, compresi i regolamenti relativi, e concernente:
le antichità e le belle arti;
le bellezze panoramiche;
la trasmissione dell'energia elettrica a distanza;
le opere pubbliche, escluso quanto concerne gli appalti, che rimangono regolati dai contratti da concludersi di volta in volta e salva la disposizione dell'articolo 8 della legge di pari data n. V.
c) la legislazione del Regno d'Italia vigente come sopra, compresi i regolamenti, ed i trattati ratificati dal Regno d'Italia fino all'entrata in vigore della presente e le norme di
esecuzione dei trattati medesimi, salva adesione, a suo tempo, a questi ultimi da parte della Città del Vaticano, concernenti:
1) i pesi e misure di ogni genere;
2) la proprietà artistica e letteraria;
3) i brevetti di invenzione e i marchi e brevetti di fabbrica;
4) le ferrovie;
5) le poste;
6) i telegrafi;
7) i telefoni;
8) la radiotelegrafia e la radiotelefonia;
9) l'aviazione;
10) gli automobili e la loro circolazione;
11) la difesa contro le malattie infettive e contagiose;
Nei rapporti fra la Città del Vaticano e il Regno d'Italia nelle materie suindicate sono salve le speciali convenzioni, che vengano stipulate, le quali, se del caso, varranno in deroga alle norme sopra provvisoriamente richiamate.
d) in generale le leggi del Regno d'Italia con i relativi regolamenti generali e speciali e con i regolamenti della Provincia e del Governatorato di Roma, in quanto concernono l'igiene e la sanità pubblica, la sicurezza ed integrità delle persone e delle cose, la polizia edilizia ed urbana ed in genere qualsiasi oggetto che, non essendo già regolato in questa od in altre leggi della Città del Vaticano, richiegga di essere giuridicamente disciplinato nella Città medesima, escluso tuttavia, salvo espresso richiamo, quanto attiene all'ordinamento degli enti od uffici pubblici, al trattamento economico e giuridico dei funzionari ed impiegati, ai corpi armati, ai contributi, sussidi e simili dell'amministrazione a favore dei sudditi, ai tributi, contributi ed oneri di spesa a favore dell'amministrazione imposti ai sudditi, alla contabilità ed alla finanza.
Al servizio di assistenza sanitaria provvede il Governatorato, secondo norme regolamentari da emanarsi dal Governatore.
Alle autorità del Regno d'Italia prevedute nelle leggi e regolamenti richiamati in quest'articolo si intende sostituito il Governatore o quel funzionario od ufficio dipendente dal
medesimo all'uopo designato.

21. La istruzione elementare è obbligatoria, dall'età di sei anni a quella di quattordici anni compiuti, per i fanciulli di ambo i sessi, i quali, finché non sieno istituite scuole nella Città del Vaticano, dovranno frequentare quelle di Roma che saranno designate dal Governatore, previo accordo colle autorità locali.
I genitori o tutori che contravvengano all'obbligo suindicato, sono puniti coll'ammenda fino a lire 500 o coll'arresto fino a dieci giorni, salvo quando dimostrino di poter impartire privatamente l'istruzione a loro cura e spese e con idonei mezzi.
La pena può essere applicata due volte nel corso del medesimo anno scolastico.

22. Quando una controversia civile non si possa decidere con una precisa norma giuridica contenuta nelle fonti indicate nei precedenti articoli, anche perché la legislazione del Regno d'Italia richiamata in via suppletiva risulti per qualsiasi motivo inapplicabile, il giudice, tenuti presenti i precetti del diritto divino e del diritto naturale, nonché i principi generali del diritto canonico, decide applicando quel criterio che seguirebbe, se fosse legislatore.
23. Qualora le norme penali della legislazione del Regno d'Italia richiamate in via suppletiva risultino per qualsiasi motivo inapplicabili e manchi qualunque altra disposizione penale speciale, e tuttavia sia commesso un fatto che offenda i principi della religione o della morale, l'ordine pubblico o la sicurezza delle persone o delle cose, il giudice, salvi sempre i provvedimenti e le pene spirituali di diritto canonico, può applicare al colpevole la pena dell'ammenda fino a lire 9000 o quella dell'arresto fino a sei mesi.
24. Al Governatore è delegata per tre anni la facoltà di emanare, in caso di assoluta necessità od urgenza, senza altra formalità, disposizioni di carattere generale, aventi forza di legge per la durata non eccedente tre mesi, per disciplinare le materie, per le quali la legislazione del Regno d'Italia è richiamata in via suppletiva, secondo gli articoli precedenti, o per qualunque materia non preveduta né altrimenti disciplinata. Tali disposizioni del Governatore si pubblicano per affissione alla porta degli unici del governatorato e nel cortile di San Parnaso, od anche in altri luoghi, quando siano espressamente designati nelle disposizioni medesime, ed entrano in vigore nello stesso giorno della pubblicazione.

25. La presente legge entrerà in vigore nello stesso giorno della sua pubblicazione.

Comandiamo che l'originale della presente legge, munito del sigillo dello Stato, sia depositato nell'Archivio delle leggi dello Stato della Città del Vaticano, e che il testo corrispondente sia pubblicato nel Supplemento degli Acta Apostolicae Sedis, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Data dal Nostro palazzo apostolico Vaticano nel sette giugno mille novecento ventinove, anno VIII del Nostro Pontificato.
PIO PP. XI