Legge 07 giugno 1929, n.I
ACTA APOSTOLICAE SEDIS
SUPPLEMENTO PER LE LEGGI E DISPOSIZIONI DELLO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO CITTÀ DEL VATICANO
PONTIFICATO DI S. S. PIO XI – ANNO VIII
N. I – Legge fondamentale della Città del Vaticano, 7 giugno 1929
PIO PP. XI
Di Nostro moto proprio e certa scienza, colla pienezza della Nostra sovrana autorità, abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto appresso, da osservarsi come legge dello Stato:
1. Il Sommo Pontefice, Sovrano dello Stato della Città del Vaticano, ha la pienezza dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario.
Durante la Sede vacante, gli stessi poteri appartengono al Sacro Collegio, il quale potrà emanare disposizioni legislative soltanto in caso di urgenza e da avere effetto non oltre la durata della vacanza, salvo che siano confermate dal Sommo Pontefice successivamente eletto a nonna delle sacre costituzioni.
2. Resta riservata al Sommo Pontefice la pienezza dei poteri che Gli appartengono sia in relazione agli organi ed ai tribunali della Sede Apostolica, secondo i canoni, 7, 230 a 270, 1597 a 1607 del Codex iuris canonici, fermo quanto ai tribunali suddetti il disposto dell'articolo 14 della presente legge, sia su tutto quanto concerne la sua Corte, comprese le Guardie Nobile, Palatina e Svizzera, salvo per questa ultima il disposto dell'articolo 7 della presente legge.
Dipendono pure direttamente dal Sommo Pontefice l'Amministrazione dei Beni della Santa Sede, l'Amministrazione speciale della Santa. Sede, la Biblioteca e l'Archivio vaticano, la tipografia e la libreria.
3. Al Sommo Pontefice resta riservata la rappresentanza dello Stato Vaticano, per mezzo della Segreteria di Stato, in confronto degli Stati esteri per la conclusione dei trattati e per i rapporti diplomatici.
4. È riservata al Sommo Pontefice l'approvazione dei bilanci e conti, consuntivi della Città del Vaticano, che sono presentati dal Governatore, previo parere del Consigliere
generale dello Stato.
5. Il Sommo Pontefice per quanto attiene al governo della Città del Vaticano, ferme le esclusione di cui agli articoli precedenti, si riserva di delegare la potestà legislativa per determinate materie o per singoli oggetti al Governatore dello Stato.
Indipendentemente da espressa delegazione, il Governatore, del pari per quanto attiene al governo della Città del Vaticano, ha facoltà di emanare regolamenti ed ordinanze per la esecuzione delle leggi, senza poter derogare alle medesime o dispensarne.
Nella emanazione delle leggi delegate e dei regolamenti ed ordinanze il Governatore, eccetto che sia diversamente disposto, deve udire il parere del Consigliere generale dello Stato.
6. Al Governatore dello Stato, ferme restando le esclusioni e limitazioni stabilite nei precedenti articoli 2, 3 e 4, è delegato l'esercizio del potere esecutivo. Da tale delega sono eccettuati gli atti che siano riservati al Sommo Pontefice e quelli che caso per caso Egli creda di avocare a Sé.
7. Il Governatore dello Stato è nominato e revocato dal Sommo Pontefice. Egli è responsabile direttamente ed esclusivamente verso di Lui.
Il Corpo della Gendarmeria pontificia è alle dirette dipendenze del Governatore, il quale, ai fini della sicurezza e della polizia, può richiedere anche l'assistenza della Guardia Svizzera, in quanto sia necessaria.
8. Organo consultivo della Città del Vaticano è il Consigliere generale dello Stato. Egli è nominato e revocato dal Sommo Pontefice ed è responsabile direttamente ed esclusivamente verso di Lui. È tenuto a dar parere tutte le volte che sia stabilito per legge o quando ne sia richiesto dal Sommo Pontefice o dal Governatore.
9. Il potere giudiziario è delegato agli organi indicati nei seguenti articoli, che lo esercitano in nome del Sommo Pontefice.
10. Il potere giudiziario in materia civile, nelle cause in cui non si stabilita la competenza del giudice unico, e in materia penale, quando si tratti di giudicare dei delitti, è
esercitato ordinariamente da un Tribunale di prima istanza e della Sacra Romana Rota in sede di appello, oltre il rimedio straordinario del ricorso al Supremo Tribunale della Segnatura.
Il tribunale di prima istanza è composto da un presidente, da due giudici effettivi ed uno supplente.
La nomina e la revoca del personale giudiziario spetta al Sommo Pontefice. Il potere disciplinare è esercitato del Supremo Tribunale della Segnatura.
11. Le funzioni di giudice unico in materia civile sono esercitate ordinariamente dal Presidente del Tribunale di prima istanza o da uno dei giudici del Tribunale stesso da lui designato.
12. In materia penale per le contravvenzioni la giurisdizione è ordinariamente esercitata da uno o più funzionari amministrativi designati dal Governatore.
Nei casi in cui, secondo le leggi di procedura penale, le sentenze siano inappellabili, è escluso qualsiasi altro mezzo di imputazione in sede superiore.
Nei casi in cui le sentenze in materia di contravvenzione, secondo le leggi suindicate, sono appellabili, giudice di appello è il Presidente del Tribunale di prima istanza o altro giudice da lui designato, restando escluso qualsiasi ulteriore rimedio.
13. Presso il Tribunale di prima istanza le funzioni di giudice istruttore sono affidate dal Presidente ad un giudice del Tribunale al principio di ogni anno; di quelle di pubblico ministero e di promotore della giustizia, con provvedimento del Decano della Sacra Romana Rota, è incaricato un avvocato concistoriale.
14. La Sacra Romana Rota ed il Tribunale Supremo della Segnatura, quando funzionano come organi giudiziari della Città del Vaticano, debbono compiere i loro atti entro il
territorio della medesima.
La rappresentanza ed il patrocinio avanti gli organi giudiziari della Città del Vaticano sono riservati agli avvocati concistoriali, salvo quanto è disposto per la rappresentanza e la difesa dinanzi al giudice unico in materia civile ed al giudice delle contravvenzioni.
15. Quando un atto amministrativo leda un diritto, è ammessa l'azione avanti l'autorità giudiziaria, la quale tuttavia, anche se lo riconosca illegittimo, non può revocarlo né modificarlo, ma giudica sugli effetti del medesimo, pronunciando inoltre, se del caso, sull'obbligo del risarcimento dei danni.
16. In ogni caso chiunque ritenga leso un proprio diritto od interesse da un atto amministrativo, può reclamare al Sommo Pontefice, pel tramite del Consigliere generale dello Stato.
17. In qualunque causa civile o penale ed in qualsiasi stadio della medesima il Sommo Pontefice può deferire la istruttoria e la decisione ad una commissione speciale, anche con facoltà di pronunciare secondo equità e con esclusione di qualsiasi ulteriore rimedio.
18. Rimane sempre riservata al Sommo Pontefice la facoltà di concedere grazie, amnistie, indulti e condoni.
Le domande di grazia sono inoltrate per tramite del Consigliere generale dello Stato.
19. La bandiera della Città del Vaticano è costituita da due campi divisi verticalmente, uno giallo aderente all'asta e l'altro bianco, e porta in questo ultimo la tiara colle chiavi, il tutto come al modello, che forma l'allegato A alla presente legge.
Lo stemma è costituito dalla tiara colle chiavi, come al modello che forma l'allegato B alla presente legge.
Il sigillo porta nel centro la tiara colle chiavi ed intorno le parole « Stato della Città del Vaticano », come al modello che forma l'allegato C alla presente legge.
20. Rimangono in vigore le norme e le consuetudini finora osservate dalla Santa Sede circa i titoli nobiliari e gli ordini cavallereschi.
21. La presente legge entrerà in vigore nello stesso giorno della sua pubblicazione.
Comandiamo che l'Originale della presente legge, munito del sigillo dello Stato, sia depositato nell'Archivio delle leggi dello Stato della Città del Vaticano, e che il testo corrispondente sia pubblicato nel Supplemento degli Acta Apostolicae Sedis mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.
Data dal Nostro palazzo apostolico Vaticano nel sette giugno mille novecento ventinove, anno VII del Nostro Pontificato.
Autore:
Pontefice
Dossier:
_Chiesa cattolica_, Stato Città del Vaticano
Nazione:
Stato Città del Vaticano
Natura:
Legge