Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 9 Aprile 2010

Sentenza 17 febbraio 2010, n.901

Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 17 febbraio 2010, n. 901: "Realizzazione di un fabbricato da adibire a casa canonica e locali di ministero pastorale: revoca del nulla osta paesaggistico".

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 8028 del 2008, proposto da F. P., rappresentato e difeso dagli avv. Antonio Giasi e Giuseppe Russo, con domicilio eletto presso Luigi Napolitano in Roma, via Sicilia, 50;

contro

Ministero per i beni e le attività culturali – Soprintendenza per i beni architettonici ed il paesaggio, patrimonio storico artistico e demoetnoantropologico delle Province di Caserta e Benevento, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comune di San Gregorio Matese, n.c.;

per la riforma

della sentenza del TAR CAMPANIA – NAPOLI : Sezione VIII n. 06263/2008, resa tra le parti, concernente NULLA OSTA PAESAGGISTICO.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero per i beni e le attività culturali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 gennaio 2010 il Consigliere di Stato Maurizio Meschino e uditi per le parti l'avvocato Antonio Lamberti per delega dell'avvocato Russo e l'Avvocato dello Stato Santoro;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
1. M. P. F., con ricorso n. 3237 del 2007, proposto al TAR per la Campania, ha chiesto l'annullamento del provvedimento del 20 febbraio 2007 del Soprintendente per i beni architettonici ed il paesaggio, patrimonio storico artistico e demoetnoantropologico delle Province di Caserta e Benevento, recante annullamento del nulla osta paesaggistico rilasciato al ricorrente dal Comune di San Gregorio Matese con provvedimento del 6 novembre 2006, per la realizzazione di un fabbricato da adibire a casa canonica e locali di Ministero Pastorale per la parrocchia "Santa Maria delle Grazie" in località "Difesa".
2. Il TAR, con sentenza n. 6263 del 2008, ha respinto il ricorso con compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
3. Con l'appello in epigrafe è chiesto l'annullamento della sentenza di primo grado.
Il Ministero appellato ha depositato memoria difensiva in data 9 gennaio 2010.
4. All'udienza del 19 gennaio 2010 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. Nella sentenza di primo grado si rigettano le censure dedotte con il ricorso:
– di omessa comunicazione al ricorrente della avvenuta trasmissione alla Soprintendenza dell'autorizzazione comunale, prescritta dall'art. 159 del d.lgs. n. 42 del 2004 ("Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137"), poiché: in calce alla detta autorizzazione è annotata l'avvenuta trasmissione alla Soprintendenza nella stessa data del 6 novembre 2006 di adozione del provvedimento; con nota n. 4131, di pari data, il Comune ha comunicato al ricorrente che l'opera era stata riconosciuta dalla commissione comunale compatibile con le norme paesistico-ambientali vigenti, indicando la necessità di acquisire i pareri degli Enti preposti alla tutela dei relativi vincoli; ai sensi, infine, del regolamento ministeriale n. 165 del 19 giugno 2002 "la comunicazione di avvio del procedimento non è dovuta nei procedimenti ad istanza di parte…";
– di difetto della motivazione del provvedimento impugnato, che risulta invece sufficiente in quanto vi è indicato il vizio di violazione del vigente Piano Territoriale Paesistico dello "Ambito del massiccio del Matese", che classifica la zona interessata quale "zona CIP" (conservazione integrata del paesaggio di pendice montana e collinare, dove sono consentiti, ai sensi dell'art. 14, punto 4, della relativa normativa, soltanto adeguamenti o nuove realizzazioni di case rurali e pertinenze agricole e impianti per attività produttive), con divieto perciò della richiesta attività edificatoria, di per sé esplicato con il detto richiamo, idoneo a chiarire il giudizio di incompatibilità delle opere;
– di esercizio da parte della Soprintendenza di una non consentita valutazione tecnico-discrezionale, poiché, per quanto detto, il giudizio risulta invece limitato a soli profili di legittimità;
– di mancata considerazione della non riferibilità delle opere richieste alla categoria dei locali "a destinazione d'uso ricreativo o residenziale", di cui è vietata la costruzione ai sensi del citato art. 14, punto 4, mentre esse si configurerebbero quali opere di urbanizzazione secondaria e "attrezzature religiose "; ciò che, si afferma nella sentenza, non è condivisibile non potendo tali opere comunque essere sussunte tra quelle consentite, né potendo la loro eventuale qualificazione di opere incluse fra quelle "delle chiese ed altri edifici per servizi religiosi ", e perciò di urbanizzazione secondaria ai sensi dell'art. 44 della legge n. 865 del 1971, giustificare la loro sottrazione alla normativa paesaggistica.
2. Nell'appello si censura la sentenza di primo grado, in quanto:
– l'annotazione nell'autorizzazione della trasmissione dell'atto alla Soprintendenza non dimostra anche il suo avvenuto inoltro all'interessato, né equivale alla comunicazione richiesta l'invio della citata nota n. 4131 del 6.11.2006, poiché avente un contenuto del tutto diverso ed anzi tale da rendere noto non il rilascio dell'autorizzazione ma la prosecuzione del procedimento in atto al fine di pervenirvi; al ricorrente è stata perciò preclusa la partecipazione al procedimento prescritta dall'art. 159 del d.lgs. b. 42 del 2004, con cui sono state peraltro abrogate per incompatibilità le norme di cui al d.m. n. 165 del 2002, non essendogli stata data alcuna comunicazione del rilascio del nulla osta comunale;
– nel rigettare il secondo motivo di censura il giudice di primo grado ha confermato la fondatezza del successivo, avendo riconosciuto che la Soprintendenza ha reso un giudizio di "incompatibilità delle opere", estraneo, perciò, alla sola valutazione ad essa consentita che è di stretto controllo di legittimità, non potendosi, comunque, evincere dal provvedimento della Soprintendenza quali siano le figure di eccesso di potere riscontrate o le norme specificamente violate, in quanto limitato alla generica evocazione del contrasto con il d.lgs. n. 42 del 2004;
– la destinazione d'uso dell'immobile in questione è da intendersi, ai sensi delle stesse argomentazioni del TAR e dell'istruttoria comunale, come "ricettiva", rientrando così l'intervento fra quelli ammessi dall'art. 14 del P.T.P.di "ristrutturazione urbanistica…per edifici o complessi di edifici da recuperare ad uso tutistico-ricettivo"; né, d'altro lato, è sostenibile l'affermazione per cui la detta norma vieterebbe il recupero di edifici che sono opere di urbanizzazione secondaria, come quelle di cui si tratta, nel momento in cui consente la costruzione di nuovi edifici ed il recupero di tutti quelli preesistenti.
3. Nella memoria della parte appellata si afferma che non sussiste violazione dell'obbligo della comunicazione di avvio del procedimento, peraltro spettante all'amministrazione comunale e non alla Soprintendenza, quando il provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, come è nel caso di specie.
Il provvedimento di annullamento è infatti fondato su un vizio evidente di illegittimità dell'autorizzazione comunale, poiché l'area in questione è sottoposta a vincolo paesistico ai sensi del D.M. 28 marzo 2003, è classificata "zona CIP" dal P.T.P., le opere previste hanno destinazione ricreativa e l'art. 14 del detto P.T.P., infine, esclude la possibilità di edificare con tale destinazione.
Tale chiaro contrasto tra la tipologia dell'intervento e le prescrizioni del P.T.P. comporta anche l'adeguatezza della motivazione del provvedimento impugnato.
4. L'appello deve essere respinto.
Il Collegio giudica corretta la tesi per cui nella specie, pur eventualmente riscontrandosi la mancata comunicazione di avvio del procedimento, ciò non rileva poiché il provvedimento impugnato in primo grado non avrebbe potuto essere in concreto diverso da quello adottato, dovendosi quindi applicare il vigente art. 21-octies, ultimo periodo, della legge n. 241 del 1990.
Infatti:
– la richiesta del permesso di costruire in deroga (n. 3007 del 5.8.2006, del protocollo del Comune) è stata presentata per la "costruzione di casa canonica e locali di Ministero pastorale" (volume di mc. 1420 su una superficie coperta di mq. 432, come da relazione paesaggistica), per disporre di "strutture complementari all'edificio di culto, esistente, con spazi adeguati e locali idonei non solo per incontri ed aggregazioni giovanili ma anche per quanti sono avanti negli anni";
– la qualificazione di tali opere, contenuta nel provvedimento di annullamento impugnato, "a destinazione ricreativa o residenziale" (la prima quanto ai locali per incontri e aggregazioni, la seconda per la casa canonica), risulta perciò corretta poiché pienamente corrispondente alle indicazioni di cui sopra;
– né, in alternativa, può dirsi che si tratti di strutture a destinazione turistico-ricettiva, poiché questa è propria di edifici per alberghi, ostelli o agriturismo operanti sul mercato turistico, laddove nel caso di specie è chiarito l'utilizzo, del tutto diverso, per riunioni e incontri volti all'esercizio del Ministero pastorale ovvero per l'uso di casa canonica;
– così come non è corretto il richiamo alla loro qualificazione quali opere di urbanizzazione secondaria che sarebbero consentite dal P.T.P. nell'ambito della costruzione di nuovi edifici e del recupero di tutti quelli preesistenti, non essendo ciò previsto tra gli "interventi ammissibili" nella zona in questione, elencati tassativamente con descrizione puntuale nell'art. 14, comma 4, del P.T.P., consistenti in "eventuali manufatti esclusivamente destinati alla dotazione di servizi igienici e spogliatoi", nonché in interventi, anche con ampliamento, per "esigenze di adeguamento igienico, funzionale e abitativo delle case", di "adeguamento funzionale delle pertinenze agricole e degli impianti per attività produttive", per "realizzazione di case rurali e relative pertinenze agricole", di " adeguamento impiantistico e funzionale…negli interventi di ristrutturazione edilizia sugli edifici o complessi di edifici destinati, ovvero da destinare, ad attività turistico-ricettiva o agrituristica", "di ristrutturazione urbanistica… di edifici o complessi da recuperare ad uso turistico-ricettivo o agritutiristico";
– da ciò deriva che: a) correttamente il provvedimento impugnato ha qualificato la destinazione delle opere in questione come "ricreativa o residenziale" ed ha annullato, quindi, la relativa autorizzazione alla luce della disciplina del citato art. 14, comma 4, che non prevede la detta destinazione per alcuno degli interventi ammessi di ampliamento o di nuova costruzione; b) la motivazione del provvedimento risulta perciò esaustiva, poiché espone con chiarezza la ragione dell'annullamento puntualizzando il contrasto tra le opere richieste e la disciplina paesaggistica vigente per la zona (con la citazione delle opere invece consentite); c) fondando tale motivazione un giudizio di sola legittimità in quanto basato sull'acclarata, diretta incompatibilità tra le opere richieste e la normativa di specie; d) non potendo, di conseguenza, essere in concreto diverso il provvedimento adottato stante tale diretta e palese incompatibilità.
5. Per quanto considerato l'appello è infondato e deve perciò essere respinto.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
  
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione sesta, respinge l'appello in epigrafe. Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2010 con l'intervento dei Signori:
Claudio Varrone, Presidente
Rosanna De Nictolis, Consigliere
Domenico Cafini, Consigliere
Maurizio Meschino, Consigliere, Estensore
Giancarlo Montedoro, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 17 FEB. 2010.