Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 9 Aprile 2010

Sentenza 17 febbraio 2010, n.899

 Consiglio Stato sez. VI – Sentenza 17 febbraio 2010, n. 899: "Concorso riservato a posti di insegnante di religione cattolica ed anziantià di servizio maturata presso scuole comunali".

Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente

DECISIONE

sul ricorso in appello numero di registro generale 784 del 2008, proposto da:
M. S. e R. R., rappresentati e difesi dagli avv. Renato Caruso, Marco Masi, con domicilio eletto presso l'avv. Renato Caruso in Roma, via Cristoforo Colombo, n. 436;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e Ufficio Scolastico Regionale Per L'Emilia Romagna, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati per legge presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti di  Z. R.;

per la riforma  della sentenza del Tribunale Amministrativo dell'Emilia Romagna, sede di Bologna, Sezione II, n. 00005/2007, resa tra le parti, concernente CONCORSO A POSTI DI INSEGNANTE DI  RELIGIONE CATTOLICA.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 gennaio 2010 il Consigliere di Stato Manfredo Atzeni e uditi per le parti gli avvocati Caruso, e dello Stato Santoro;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

Con ricorso al Tribunale Amministrativo dell'Emilia Romagna, sede di Bologna, i professori S. M. e R. R., insegnanti, dal 1986, religione cattolica in diversi istituti scolastici (prima presso l'Istituto comunale "Aldini Valeriani" di Bologna, e poi presso la scuola statale) impugnavano il decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione in data 2 febbraio 2004, di indizione del primo concorso riservato a posti di insegnante di religione cattolica, con particolare riferimento all'art. 2 comma 1; con motivi aggiunti estendevano l'impugnazione ai successivi decreti in data 5 novembre 2004, con cui l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia – Romagna aveva disposto la loro esclusione dal concorso; con ulteriori motivi aggiunti impugnavano il decreto USR 7 marzo 2005 n. 61, di pubblicazione delle graduatorie definitive del concorso di cui si tratta.
Lamentavano l'illegittimità del bando di concorso nella parte in cui pone, tra i requisiti di accesso al concorso riservato ex lege 186/2003, quello di aver prestato continuativamente servizio d'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali o paritarie, ritenendo fondamentalmente tale prescrizione in contrasto con l'art. 5, comma primo della predetta legge, il quale si limita a prevedere che gli aspiranti debbano aver prestato continuativamente servizio per almeno quattro anni.
Deducevano, altresì, il vizio di eccesso di potere sotto diversi profili, tra cui essenzialmente quelli della disparità di trattamento (nei riguardi degli insegnanti che abbiano prestato servizio in scuole private legalmente riconosciute, in epoca precedente la legge 62/2000 sulla "parità scolastica") e dell'illogicità e difetto di motivazione, con particolare riferimento anche alla circostanza che nella specie si tratterebbe di servizio prestato in scuole comunali, laddove la scuola non statale gestita da un ente pubblico sarebbe del tutto equiparabile, rispetto al rapporto di lavoro con il personale docente, alla scuola statale.
I successivi atti sono impugnati per illegittimità derivata; avverso i provvedimenti di esclusione viene anche dedotta l'incompetenza dell'organo emanante in quanto sottoscritti dal Dirigente dell'Ufficio VIII (risorse umane della scuola) e non dal Direttore generale dell'U.S.R.
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale Amministrativo dell'Emilia Romagna, sede di Bologna, Sezione II, respingeva il ricorso.
Avverso la predetta sentenza insorgono i professori S. M. e R. R., chiedendo la sua riforma e l'accoglimento del ricorso di primo grado.
Si è costituita in giudizio l'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo il rigetto dell'appello.
Alla pubblica udienza del 19 gennaio 2010 la causa è stata assunta in decisione.

DIRITTO

L'appello è infondato.
Questa Sezione, con decisione 7 gennaio 2008, n. 31, che il Collegio condivide, ha infatti affermato che l'art. 2, comma primo, del bando di concorso, il quale assume a riferimento ai fini della maturazione del requisito di anzianità di servizio gli insegnamenti resi "nelle scuole statali e paritarie", non si configura irragionevole – perché individua oltre alle scuole statali quelle che ad esse sono parificate sulla base dei controlli pubblicistici previsti dalla legge n. 62/2000 – ed è inoltre in linea con i generali criteri di immissione in ruolo dei docenti precari, recepiti dalla legge n. 124/1999, che a tal fine assumono a riferimento di servizi prestati presso le scuole statali e in quelle ad esse parificate (nello stesso senso C. di S., VI, 27 dicembre 2007, n. 6678).
Giova osservare, infatti, che l'art. 2, quarto comma, della legge 3 maggio 1999, n. 124, nel prevedere i requisiti per l'accesso alle graduatorie del personale docente di personale di altra provenienza limiti l'accesso agli insegnanti i quali possano vantare servizio prestato per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o relativi a classi di concorso corrispondenti a quelli che si aspira a ricoprire.
Di conseguenza, l'impostazione seguita dall'Amministrazione è conforme ad un indirizzo altre volte praticato, secondo il quale l'accesso a procedure di stabilizzazione del personale insegnate è consentito a quanti possano vantare servizi prestati su posti assimilabili a quelli da ricoprire, secondo il sistema di corrispondenza in uso nella scuola statale.
Atteso che il servizio prestato presso le scuole comunali non rientra in tale ambito, giustamente non è stato preso in considerazione per l'accesso al concorso riservato di cui ora si tratta.
L'appello deve, di conseguenza, essere respinto.
Le spese devono essere integralmente compensate, ricorrendo giusti motivi.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando, respinge l'appello in epigrafe.
Compensa integralmente spese ed onorari del giudizio fra le parti costituite.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2010 con l'intervento dei Signori:
Claudio Varrone, Presidente
Rosanna De Nictolis, Consigliere
Domenico Cafini, Consigliere
Maurizio Meschino, Consigliere
Manfredo Atzeni, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 17 FEB. 2010.