Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 2 Aprile 2010

Decreto ministeriale 03 giugno 2009

Ministero della giustizia, Decreto ministeriale 3 giugno 2009, Modifica ed integrazione dei criteri per la nomina dei giudici onorari di Tribunale
(in Gazz. Uff. 17 giugno 2009, n. 138)

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 26 settembre 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9 ottobre 2007, relativo ai criteri per la nomina e la conferma dei giudici onorari di Tribunale, con il quale è stato recepito il testo della circolare del Consiglio superiore della magistratura n. P-10358/2003 coordinato con le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la delibera in data 9 aprile 2009, diramata con circolare n. P-8620/2009 con la quale il Consiglio superiore della magistratura ha apportato ulteriori modifiche ai criteri per la nomina e la conferma dei giudici onorari di Tribunale;

Ritenuta la necessità di emanare un nuovo decreto ministeriale che recepisca il testo della circolare del Consiglio superiore della magistratura n. P-10358/2003 coordinato con le successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 42-ter, ultimo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

Decreta:

Art. 1. Disposizioni di carattere generale

1. I giudici onorari di Tribunale sono nominati con decreto del Ministro della giustizia, in conformità della deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta del Consiglio giudiziario competente per territorio.
2. Il numero dei giudici onorari presso ogni Tribunale non può essere superiore alla metà dei magistrati professionali previsti in organico per l'Ufficio interessato, salvo che specifiche esigenze di servizio – da motivare espressamente – consiglino di elevare tale numero.

(omissis)

Art. 5. Incompatibilità

1. Non possono esercitare le funzioni di giudice onorario di Tribunale:
(omissis)
b) gli ecclesiastici ed i ministri di confessioni religiose;
(omissis)
d) gli appartenenti ad associazioni i cui vincoli siano incompatibili con l'esercizio indipendente della funzione giurisdizionale;
(omissis)