Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 2 Febbraio 2004

Progetto di legge 18 luglio 1996, n.1921

Camera dei Deputati. Proposta di legge n. 1921 d’inziativa dei deputati Armosino, Rosso: “Modifica dell’articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, in materia di destinazione di una quota dell’otto per mille del gettito IRPEF in favore del recupero dei beni culturali e ambientali”, 18 luglio 1996.

Art. 1

1. Il secondo comma dell’articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, è sostituito dai seguenti:

“A decorrere dall’anno finanziario 1997 una quota pari all’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, è destinata, in parte, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale, in parte a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica ed in parte per il recupero e la manutenzione dei beni culturali ed ambientali a diretta gestione statale o degli e enti locali”.

2. I beni culturali ed ambientali di cui al secondo comma dell’articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono individuati per territorio di contribuzione del denunciante sulla base di un regolamento emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto sia dell’importanza artistica che dello stato di degrado del bene.