D.M. 4 novembre 2009, n. 89: “Criteri e parametri per l'assegnazione dei contributi alle scuole paritarie per l'a.s. 2009/2010”.
Il MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
VISTO l’art. 12 della legge 241/1990
VISTA la Legge 10/3/2000 n. 62 recante "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio", che istituisce il sistema nazionale di istruzione;
VISTO il decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, ed in particolare l’articolo 1-bis;
VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008,n.121 istitutivo del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
VISTO il D.M. 29 novembre 2007 n 267 e il D.P.R. 9 gennaio 2008, n. 23, contenenti i regolamenti di attuazione dell’art. 1 bis del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250 convertito con modificazioni, dalla Legge 3 febbraio 2006, n. 27;
VISTA la Legge 22 dicembre 2008, n. 204, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2009 e del bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011;
VISTO il D.M. 30/12/2008 del Ministro dell’Economia e delle Finanze, avente ad oggetto "Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2009";
VISTO il comma 636 dell’art.1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 in base al quale occorre definire per l’anno scolastico 2009/2010 i criteri e i parametri per l’assegnazione dei contributi alle scuole paritarie;
VISTO il decreto del 10 ottobre 2008 n. 83 che definisce le linee guida di attuazione del decreto 29 novembre 2007, n.267 “Disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento”;
VISTO il decreto del 10 ottobre 2008 n. 84 che definisce le linee guida applicative del D.P.R. 9 gennaio 2008, n.23 “Regolamento recante norme in materia di convenzioni con le scuole primarie paritarie”;
CONSIDERATO che con la legge 27 dicembre 2006 n. 296 l’obbligo di istruzione è stato innalzato sino al secondo anno della scuola secondaria di II grado;
DECRETA
Art. 1
Funzione pubblica delle scuole paritarie
Il presente Decreto definisce i criteri e i parametri per l’assegnazione dei contributi alle scuole paritarie per l’anno scolastico 2009/10.
I contributi sono erogati al fine di sostenere la funzione pubblica svolta dalle scuole paritarie nell’ambito del sistema nazionale di istruzione.
Tali contributi sono destinati alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado, in possesso del riconoscimento di parità nell’anno scolastico 2009/10.
Sono fatte salve le norme relative alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano.
Art. 2
Piano regionale di riparto
I direttori generali degli Uffici scolastici regionali ripartiscono le somme relative ai contributi da assegnare per l’anno scolastico 2009/2010 tra le diverse tipologie di scuole paritarie, tenendo conto del seguente ordine di priorità: scuole dell’infanzia, scuole primarie, scuole secondarie di primo e secondo grado.
Per l’anno scolastico 2009-10 le risorse finanziarie da ripartire sono determinate sulla base dei 4/12 degli stanziamenti iscritti in bilancio per l’esercizio finanziario 2009 e sulla base degli 8/12 delle somme iscritte in bilancio per l’anno 2010.
Art. 3
Scuole paritarie senza fini di lucro
I contributi sono erogati in via prioritaria alle scuole paritarie che svolgono il servizio scolastico senza fini di lucro e che comunque non sono legate a società aventi fini di lucro o da queste controllate.
Ai fini del precedente comma, si intendono scuole paritarie senza fini di lucro quelle gestite da soggetti giuridici senza fini di lucro ovvero:
– associazioni riconosciute di cui agli articoli 14 e ss. del codice civile;
– associazioni non riconosciute di cui agli artt. 36 e ss. del codice civile, il cui atto costitutivo e/o statuto risulti da scrittura privata registrata o da atto pubblico;
– fondazioni di cui agli artt. 14 e ss. del codice civile;
– enti ecclesiastici di confessioni religiose con cui lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;
– società interamente e stabilmente possedute da enti ecclesiastici di confessioni religiose con cui lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;
– altre istituzioni di carattere privato di cui all’art. 1 del DPR 361/2000;
– imprese sociali di cui al D.Lvo 155/2006;
– enti pubblici;
– cooperative a mutualità prevalente di cui agli artt. 2511 e ss. del codice civile;
– cooperative sociali di cui alla Legge 381/1991.
L’appartenenza ad una delle predette tipologie di soggetti giuridici senza fini di lucro e l’assenza dei legami di cui al primo comma devono essere documentate dai soggetti interessati.
Art. 4
Scuole dell’Infanzia paritarie
Le risorse disponibili a livello regionale per le scuole dell’infanzia paritarie sono ripartite come segue:
a) Il 20% è ripartito fra tutte le scuole funzionanti sul territorio regionale
b) l’ 80% è ripartito fra tutte le sezioni delle scuole senza fini di lucro funzionanti sul territorio regionale.
Le risorse di cui alla precedente voce a) sono ripartite assegnando a ciascuna scuola dell’infanzia paritaria un contributo fisso, uguale su tutto il territorio regionale, calcolato in base al rapporto tra le risorse complessivamente destinate alle scuole dell’infanzia ed il numero delle scuole dell’infanzia paritarie funzionanti. Ai fini dell’assegnazione dei contributi di cui al presente articolo vengono considerate le scuole paritarie con almeno una sezione con un minimo di 8 alunni effettivamente iscritti e frequentanti, fatte salve situazioni del tutto eccezionali per rilevanza sociale o territoriale, valutate dal Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale.
Le risorse di cui al punto b) sono ripartite assegnando, per ciascuna sezione effettivamente funzionante di scuola dell’infanzia paritaria gestita da soggetti senza fini di lucro, un contributo fisso, uguale su tutto il territorio regionale. Il contributo è corrisposto per le sezioni effettivamente costituite e funzionanti, con un minimo di 15 alunni, fatta eccezione per le scuole a sezione unica.
Art. 5
Scuole primarie paritarie convenzionate
Ai sensi dell’art.4 del D.P.R. 9 gennaio 2008, n.23 e dell’art. 1 bis, comma 6, del decreto legge 5 dicembre 2005, n.250, convertito con modificazioni nella legge 3 febbraio 2006, n.27, alle scuole primarie paritarie che stipulano la convenzione viene assegnato un contributo annuo, avuto riguardo a:
a) numero di classi con una composizione minima di dieci alunni ciascuna;
b) numero di ore di sostegno per gli alunni disabili previste dal piano educativo individualizzato;
c) numero di ore di insegnamento integrativo necessarie per alunni in difficoltà di apprendimento su progetto aggiuntivo.
In caso di risorse residue dalle assegnazioni di cui ai precedenti commi, l’Ufficio scolastico regionale valuta la possibilità di corrispondere contributi integrativi per progetti resi necessari da particolari necessità di inserimento di alunni con disabilità o con difficoltà di apprendimento.
Art. 6
Scuole secondarie di I e II grado paritarie
Le risorse disponibili a livello regionale per le scuole secondarie di I e II grado paritarie sono ripartite
come segue:
a) Il 20% è ripartito fra tutte le scuole funzionanti sul territorio regionale
b) l’ 80% è ripartito fra tutte le scuole secondarie di I e II grado senza fini di lucro.
Le risorse di cui al punto a)sono ripartite assegnando a ciascuna scuola secondaria di I e II grado paritaria un contributo fisso, uguale su tutto il territorio regionale, calcolato in base al rapporto tra le risorse complessivamente assegnate ed il numero delle scuole secondarie di I e II grado paritarie funzionanti.
Le risorse di cui al punto b) sono assegnate alle scuole senza fini di lucro sulla base del numero degli studenti iscritti e frequentanti nelle tre classi delle scuole secondarie di I grado e nelle prime due classi delle scuole secondarie di II grado, i cui nominativi siano stati segnalati per l’inserimento nell’Anagrafe degli studenti.
Art. 7
Contributi per l’inserimento dell’handicap nella scuola paritaria
Alle scuole paritarie di ogni ordine e grado, con esclusione di quelle primarie convenzionate ai sensi del D.P.R.n.23 del 9 gennaio 2008, che accolgono studenti certificati per handicap in base alla Legge 104/92, effettivamente iscritti e frequentanti, è assegnato un contributo annuale per ogni alunno certificato, determinato a livello regionale sulla base dei dati comunicati entro il 30 settembre 2009, previa acquisizione delle certificazioni e verifica della loro rispondenza ai parametri previsti dalla medesima legge. Il contributo potrà essere differenziato per i diversi gradi di istruzione.
Il presente decreto sarà sottoposto ai controlli di legge.
Roma, 4 novembre 2009
IL MINISTRO
Mariastella Gelmini