Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 17 Dicembre 2004

Protocollo di intesa 01 giugno 1999

Regione Sardegna – Conferenza Episcopale Sarda: “Protocollo d’Intesa tra la Regione Autonoma della Sardegna e la Conferenza Episcopale Sarda per la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali appartenenti ad enti ecclesiastici”, 1° giugno 1999.

(da “Conferenza Episcopale Italiana. Osservatorio Giuridico Legislativo. Notiziario” a. V, n. 6, 1999)

PREMESSO

Che tra i fini istituzionali della REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA c’è la salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali della Sardegna;

Che la Conferenza Episcopale Sarda è l’organo di riunione di tutti i vescovi titolari delle 10 Diocesi della Sardegna e che, come tale, è dotata di rappresentanza degli interessi ecclesiastici della Regione Ecclesiastica Sardegna;

Che attengono ai compiti e alle intenzioni della Regione Autonoma della Sardegna e della Conferenza Episcopale Sarda la salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale di propria competenza;

Che appare a tali fini necessario un intervento coordinato tra Governo Regionale e Autorità Ecclesiastica al fine di ottimizzare gli interventi tesi alla salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali ecclesiastici della Sardegna secondo quanto previsto dall’accordo siglato il 26 settembre 1996, tra il Ministro per i Beni Culturali ed Ambientali e il Presidente della Conferenza episcopale italiana;

TRA

La Regione Sardegna, rappresentata dal Presidente della Giunta, On.le Dott. Federico Palomba, domiciliato per il presente atto in Cagliari, via Oslavia 2, con l’intervento dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione Spettacolo e Sport, On.le Avv. Prof. Benedetto Ballero,

E

La Conferenza Episcopale Sarda, rappresentata dal Presidente pro tempore Mons. Ottorino Pietro Alberti nato a Nuoro il 17.12.1927 e domiciliato ai fini del presente atto in Cagliari, piazza Palazzo n. 4,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

La Regione Autonoma della Sardegna partecipa, nell’ambito delle proprie competenze, alla salvaguardia e alla valorizzazione del patrimonio culturale ecclesiastico della Regione Ecclesiastica Sardegna in attuazione della legislazione regionale di settore e di ogni altra normativa applicabile a tale fine. In particolare si individuano come compiti prioritari di collaborazione:

a) il concorso negli interventi di recupero e restauro e incremento del patrimonio monumentale ed artistico di proprietà ecclesiastica;

b) la collaborazione alla catalogazione e documentazione di detto patrimonio;

c) la collaborazione per la tutela, l’inventariazione e l’utilizzo del patrimonio archivistico ecclesiastico;

d) la collaborazione per la tutela, la catalogazione, l’utilizzo e l’incremento del patrimonio bibliografico e bibliotecario;

e) la collaborazione per la realizzazione e la gestione dei musei di arte sacra.

ART. 2

Le parti convengono di svolgere, ciascuna per la sfera di propria competenza, un’azione di promozione tra gli Enti Locali e le Diocesi per la realizzazione di piani di intervento a favore di beni culturali.

Per il perseguimento degli obiettivi comuni la Regione e la Conferenza Episcopale Sarda promuovono altresì accordi e programmi congiunti con gli Organi periferici del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, nonché con Province, Comuni e altri Enti Locali.

ART. 3

La Regione Sardegna partecipa al finanziamento dei programmi cui al successivo art. 4 con le risorse indicate nelle leggi di settore e promuove altresì la partecipazione finanziaria di altri soggetti pubblici, specie delle Province e dei Comuni.

ART. 4

E’ istituita una Commissione, presieduta dall’Assessore dei Beni Culturali della Regione Autonoma della Sardegna e dal Presidente della Conferenza Episcopale Sarda, e composta, in maniera paritetica, da funzionari dell’assessorato dei Beni Culturali e da delegati diocesani, esperti nei vari settori, indicati dai Vescovi della Sardegna.

La Commissione dovrà riunirsi almeno tre volte all’anno.

Le riunioni saranno convocate e presiedute ad anni alterni dai due Presidenti o da loro delegati. In tali riunioni le due parti confrontano i rispettivi programmi di intervento e informano su accordi e programmi in atto con altri Enti o Organismi sui beni culturali di proprietà ecclesiastica allo scopo di armonizzare gli interventi, di individuare le risorse e di approfondire gli ambiti di collaborazione.

ART. 5

Per quanto attiene l’inventariazione e la catalogazione dei beni culturali ecclesiastici si rimanda ad accordi specifici successivi tra le parti.

ART. 6

Il presente protocollo d’intesa entrerà in vigore al momento in cui sarà sottoscritto dalle parti. Resterà in fase di esperimento per anni tre, allo scadere dei quali sarà riesaminato e reso definitivo.