Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 6 Novembre 2009

Decreto ministeriale 04 ottobre 2000

Decreto Ministeriale 4 ottobre 2000
(in G.U. n. 249 del 24 ottobre 2000, Suppl. ord. n. 175)

Art. 1 – I settori scientifico-disciplinari sono rideterminati
come risulta nell’allegato A (elenco dei settori scientifico-disciplinari),
nell’allegato B (declaratorie dei settori) e nell’allegato C (corrispondenze
tra i settori). Ai soli fini ed effetti di cui all’art.3 del D.P.R. 23.3.2000,
n.117, sono altresì definite le affinità tra i predetti settori
scientifico-disciplinari, come risulta dall’allegato D. I predetti allegati
costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2 – I settori scientifico-disciplinari così
rideterminati si applicano alle procedure di valutazione comparativa nonché
a quelle di trasferimento, i cui avvisi sono pubblicati in Gazzetta Ufficiale
successivamente al 15 aprile 2001.

Art. 3 – Per i settori scientifico-disciplinari per
i quali è prevista, ai sensi dell’allegato C al presente decreto,
corrispondenza univoca tra i settori di cui al presente decreto e quelli
previgenti,
si provvede al reinquadramento dei professori di I e II fascia e dei ricercatori
con appositi decreti rettorali ricognitivi. Per i settori scientifico-disciplinari
per i quali la corrispondenza non è univoca, il reinquadramento è
disposto,9 a domanda dell’interessato da presentare entro 60 giorni dalla data
di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, sentito il Senato
Accademico. In mancanza della predetta domanda, il Rettore provvede d’ufficio,
sentito il Senato Accademico. Tutti i decreti di reinquadramento dovranno, comunque,
essere adottati entro il 31 marzo 2001.

Art. 4 – A decorrere dalla data di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale i passaggi da un settore scientifico-disciplinare
ad un altro possono essere disposti solo successivamente ai provvedimenti di
reinquadramento di cui all’art. 3. I relativi provvedimenti sono adottati con
decreto rettorale, previa acquisizione del parere del C.U.N., motivando l’eventuale
difformità. Il parere è reso entro il termine previsto dal relativo
regolamento.
Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana.
 

Roma, 4 ottobre
2000
 

IL MINISTRO

Allegato B
(D.M. 4 ottobre 2000)

DECLARATORIE

DESCRIZIONE DEI CONTENUTI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI 
DEI SETTORI DI CUI ALL’ART. 1 DEL D.M. 23 DICEMBRE 1999

(omissis)

Area 12 – Scienze giuridiche

(omissis)

ius/11 Diritto canonico e diritto ecclesiastico

Il settore comprende gli studi relativi alla
disciplina giuridica del fenomeno religioso, anche nella prospettiva
comparatistica, sia all’interno dell’ordinamento statuale, sia negli
ordinamenti confessionali, con particolare riferimento a quello della
Chiesa cattolica. Gli studi attengono, altresì, alla storia del diritto
canonico, alla storia e sistemi dei rapporti tra Stato e Chiesa, e si
estendono ai profili di rilevanza giuridica dei fenomeni di pluralismo
etico e religioso.