Legge regionale 06 marzo 2009, n.4
L.R. Liguria 6 Marzo 2009 n. 4: “Modifiche alla legge regionale 20 febbraio 2007, n. 7 (Norme per l’accoglienza e l’integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati)”.
(BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 18/03/2009 n. 5 Parte Prima)
Articolo 1
(Modifica all’articolo 1 della legge regionale 20 febbraio 2007, n. 7)
1. La lettera a) del comma 4 dell’articolo 1 della legge regionale 20 febbraio 2007, n. 7 (Norme per l’accoglienza e l’integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati) è sostituita dalla seguente
legge regionale:
“a) eliminare ogni forma di razzismo o discriminazione, anche attraverso la manifesta indisponibilità della Regione Liguria ad avere sul proprio territorio strutture o centri in cui si svolgono funzioni preliminari di trattamento e identificazione personale dei cittadini stranieri immigrati, al fine di garantire una sinergica e coerente politica di interscambio culturale, economico e sociale con i popoli della terra, nel rispetto della tradizione del popolo ligure e della sua cultura di integrazione multietnica;”.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
Data a Genova, addì 6 marzo 2009
IL PRESIDENTE
Claudio Burlando
Autore:
Regione Liguria
Dossier:
Libertà religiosa, Italia, Immigrazione, _Lotta alla discriminazione_
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Divieto di discriminazione, Immigrazione, Integrazione, Razzismo, Intolleranza, Società multietinica
Natura:
Legge regionale