Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 25 Luglio 2009

Regio decreto 16 giugno 1938, n.1055

R.D. 16 giugno 1938, n. 1055: “Approvazione della convenzione stipulata in Roma, tra Santa Sede e il Regno d’Italia, il 28 aprile 1938, concernente il servizio di polizia mortuaria”.

ART. 1
Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione stipulata in Roma, fra la Santa Sede ed il regno d’Italia, il 28 aprile 1938, concernente i servizi di polizia mortuaria.

ART. 2
Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regno.

Convenzione tra la Santa Sede e il regno d’Italia circa i servizi di polizia mortuaria

Premesso che sin dal settembre 1929, in seguito al trattato firmato in Roma tra la Santa Sede e il regno d’Italia l’11 febbraio 1929, le dette alte parti contraenti erano addivenute ad un’intesa provvisoria per regolare i servizi di polizia mortuaria;
Considerato che occorre sistemare definitivamente tali servizi;
la Santa Sede, rappresentata da sua eminenza reverendissima il cardinale Eugenio Pacelli, segretario di Stato di Sua Santità,
e il regio governo italiano, rappresentato da sua eccellenza il signor conte Bonifacio Pignatti Morano di Custoza, ambasciatore di sua maestà il Re d’Italia Imperatore d’Etiopia presso la Santa Sede,
hanno stabilito di comune accordo che l’introduzione delle salme dallo Stato della città del Vaticano nel territorio del regno d’Italia, e viceversa, avrà luogo in conformità alle norme contenute nella seguente convenzione.

ART. 1

L’introduzione delle salme dallo Stato della città del Vaticano nel territorio del regno d’Italia è autorizzato dal regio Ministero dell’interno per delegazione di esso:
a) dal governatore di Roma, quando si tratti di salma da seppellire nel territorio del governatorato di Roma (1);
b) dal prefetto di Roma nei casi in cui la salma deve essere sepolta nel rimanente territorio del regno d’Italia.

(1) Il governatorato di Roma è stato soppresso dal D.Lgs.Lgt. 17 novembre 1944, n. 426 che ha esteso al comune di Roma l’applicazione delle disposizioni contenute nel testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R.D. 4 febbraio 1915, n. 148 e successive modificazioni ed aggiunte.

ART. 2

L’introduzione delle salme dal territorio del regno d’Italia nello Stato della città del Vaticano è autorizzata dal governatore dello Stato della città del Vaticano.

ART. 3

L’autorizzazione, di cui ai precedenti articoli, può essere rilasciata, entro il primo anno del decesso, solo in seguito ad accertamento:
a) che la morte non sia avvenuta in conseguenza di vaiuolo, di scarlattina, di tifo esantematico, di difterite o di altra malattia contagiosa di origine esotica (colera, febbre gialla, peste bubbonica, ecc.);
b) che all’epoca del decesso tali malattie non dominavano, in forma epidemica, nel luogo di provenienza della salma;
c) che si sia soddisfatto a tutte le misure prescritte con la presente convenzione.

ART. 4

Può essere permesso il trasporto, dopo un anno dal decesso, di salme di persone morte durante un’epidemia, o in conseguenza di una delle malattie sopraindicate, quando esse, subito dopo il periodo di osservazione, siano avvolte in un lenzuolo immerso in una soluzione disinfettante e chiuse in cassa metallica saldata a fuoco.

ART. 5

Per il trasporto di salme dallo Stato della città del Vaticano ad uno dei comuni del regno d’Italia, escluso il governatorato di Roma, e viceversa, le salme medesime devono essere chiuse in una cassa metallica saldata a fuoco, e quindi in un’altra cassa di legno forte.

ART. 6

Lo spessore delle pareti della cassa di legno, di cui all’articolo precedente, non deve essere minore di cm. 4.
Le tavole devono essere di un solo pezzo o, se di più, congiunte mediante opportuno incastro.
Le intersecazioni delle diverse facce della cassa devono essere riunite con intaglio a coda di rondine.
Le congiunture devono inoltre essere saldate con un buon mastice ed assicurate mediante chiodi a vite, disposti di 20 in 20 centimetri.
La cassa deve essere cerchiata con lamine di ferro, larghe non meno di cm. 2, e distanti, l’una dall’altra non più di cm. 50.

ART. 7

Tra la cassa di metallo e quella di legno deve essere interposta, per uno spessore non minore di cm. 4, torba polverizzata o segatura di legno.

ART. 8

Per i trasporti in ferrovia, con automezzi, o per via d’acqua o aerea a distanza di oltre km. 300, o a qualunque distanza, nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, oltre all’esecuzione delle suindicate prescrizioni, è necessario che il cadavere sia iniettato, nel torace e nelle cavità addominali, con almeno un litro di soluzione di sublimato corrosivo al 3 per mille o di acido fenico al 5 per cento, e che il cadavere medesimo sia avvolto con un lenzuolo imbevuto in soluzioni disinfettanti.

ART. 9

Le salme provenienti dallo Stato della città del Vaticano o dal governatorato di Roma per essere inumate rispettivamente nei cimiteri del governatorato di Roma, o nei cimiteri dello Stato della città del Vaticano, devono essere chiuse soltanto in una cassa di legno leggero.
Le salme destinate ad essere tumulate, devono essere chiuse in cassa metallica saldata a fuoco.

ART. 10

Le domande di introduzione di salme devono essere dirette:
a) al regio Ministero dell’interno per le salme da introdursi nel territorio del regno d’Italia;
b) al governatore dello Stato della città del Vaticano, per le salme da introdursi nel territorio dello Stato medesimo.

ART. 11

Le domande, presentate da cittadini dello Stato della città del Vaticano, per la introduzione di salme nel regno d’Italia, e quelle per la introduzione di salme dal regno d’Italia, nello Stato della città del Vaticano, devono essere corredate dai seguenti documenti: rilasciati dalle competenti autorità:
1° certificato di morte;
2° certificato medico dal quale risulti che il defunto all’atto della morte non era affetto da malattia di carattere contagioso;
3° certificato dal quale risulti che, al tempo e nel luogo in cui seguì il decesso, non esisteva alcuna epidemia;
4° dichiarazione attestante che è stato ottemperato alle prescrizioni di cui alla presente convenzione.
I documenti, rilasciati dal governatore dello Stato della città del Vaticano, sono redatti su carta libera, e sono esenti da ogni visto di conferma da parte della rappresentanza diplomatica italiana presso la Santa Sede. Quelli rilasciati dalle autorità del regno d’Italia devono essere redatti su regolare carta bollata e debitamente legalizzati.

ART. 12

L’autorizzazione relativa al trasporto di salme dalla Città del Vaticano ai cimiteri del governatorato di Roma è esente dalle tasse di bollo e di concessione governativa, di cui alla tabella n. 8, annessa al testo unico delle leggi sanitarie del regno d’Italia, 27 luglio 1934, numero 1265, rimanendo fermo, in tutti gli altri casi, l’obbligo del pagamento delle tasse medesime.

Fatta nella Città del Vaticano, in doppio originale, addì 28 aprile 1938.

E. Card. PACELLI.
B. PIGNATTI MORANO.