Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 2 Febbraio 2004

Mozione 11 marzo 1997

Senato della Repubblica. Mozione annunziata l’11 marzo 1997.

MARINO, MARCHETTI, BERGONZI, CARCARINO, MANZI, C0’, CAPONI, CRIPPA.

Il Senato,

considerato:

che l’Unione buddhista Italiana (UBI) – riconosciuta come ente religioso con decreto del Presidente della Repubblica del 3 gennaio 1991

ed associata all’Unione buddhista europea dal 1986 – ha richiesto alla Presidenza del Consiglio dei ministri nel giugno 1986 la stipulazione del patto di intesa prevista dall’articolo 8 della Costituzione per le minoranze religiose;

che la stessa UBI rappresenta circa 50.000 praticanti buddhisti italiani e che ad essa fanno riferimento per l’assistenza religiosa (con benefiche conseguenze anche sul piano morale e sociale) oltre 20.000 immigrati di fede buddhista provenienti da paesi asiatici;

che nell’ottobre 1992 1’UBI ha presentato un progetto di intesa alla Presidenza del Consiglio, ottenendo dal Governo dell’epoca l’inizio della prescritta procedura con l’acquisizione del parere favorevole del Ministero dell’interno nel maggio 1993 e il rinnovo della Commissione interministeriale per le intese nel gennaio 1994;

che successive crisi di Governo hanno ostacolato l’avvio delle trattative per l’intesa tra l’UBI e la suddetta Commissione mentre peraltro nuove intese sono state concluse nel 1996 con altre minoranze religiose;

che senza l’intesa i cittadini italiani di religione buddhista rimarrebbero soggetti alle norme restrittive sui cosiddetti “culti ammessi” varate nel 1929 in ben altro contesto politico e istituzionale;

che in particolare gli stessi cittadini sarebbero privati dei diritti all’assistenza religiosa in particolari situazioni, alla libera circolazione del propri “ministri di culto” di cittadinanza asiatica, alle facilitazioni fiscali e alla destinazione dell’otto per mille dell’IRPEF in favore della propria istituzione religiosa, come pure alla corretta celebrazione dei riti funebri;

che questa privazione dei diritti è in palese contrasto con il principio di uguaglianza fra tutti i cittadini di qualsiasi fede religiosa sancito dall’articolo 3 della Costituzione e da norme e convenzioni internazionali nonché con il principio di uguale libertà per le confessioni religiose sancito dall’articolo 8 della Costituzione, in quanto si tratta di diritti già riconosciuti con il concordato alla maggioranza cattolica e con e intese in vigore alle minoranze di fede ebraica, valdese, avventista, pentecostale, battista e luterana,

impegna il Governo a dare inizio senza ulteriori indugi alle trattative con l’Unione buddhista italiana per la stipulazione dell’intesa prevista dall’articolo 87 della Costituzione.