Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 27 Giugno 2009

Contratto collettivo 26 giugno 2009

Contratto collettivo nazionale integrativo concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisiorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2009/2010.

L’anno 2009 il giorno 26 del mese di giugno, in Roma, presso il Ministero dell’Istruzione, Università e
Ricerca, in sede di negoziazione decentrata a livello ministeriale,

TRA
la delegazione di parte pubblica costituita con D.M. n.112 del 18 dicembre 2007.

E

i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali F.L.C.-C.G.I.L., C.I.S.L. SCUOLA, U.I.L. SCUOLA e
S.N.A.L.S. C.O.N.F.S.A.L. e GILDA-UNAMS firmatarie dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del
Comparto Scuola

SI CONCORDA QUANTO SEGUE

il presente contratto sostituisce il C.C.N.I. concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del
personale docente, educativo ed A.T.A. siglato in data 16.06.2008.

Art. 1 – Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto

1. Il presente contratto collettivo decentrato si applica al personale della scuola docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed ai docenti di cui agli artt.43 e 44 della legge n. 270/82.
(…)
6. La valutazione dei titoli relativi alle utilizzazioni del personale docente ed educativo (All. 1) titolare di cattedra e/o posto nella scuola é formulata, da ciascuna istituzione scolastica in cui presta servizio. Nel caso in cui l’istituto di titolarità non coincida con l’istituto di servizio, sarà competenza di quest’ultimo provvedere alla valutazione della domanda acquisendo eventualmente dall’istituto di titolarità ogni utile elemento di conoscenza. Per quanto concerne, invece, i docenti titolari sulle dotazioni organiche provinciali (D.O.P.) e i docenti titolari sul sostegno (D.O.S.), tale valutazione continuerà ad essere formulata dagli uffici territorialmente competenti. La valutazione è effettuata considerando i titoli posseduti entro il termine previsto per la presentazione delle domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria, secondo le tabelle allegate al C.C.N.I. concernente la mobilità del personale della scuola sottoscritto in data 12 febbraio 2009 per le parti relative ai trasferimenti d’ufficio con le seguenti precisazioni e integrazioni:
• nei titoli di servizio, va valutato anche l’anno scolastico in corso;
• per ottenere il punteggio per il comune di residenza dei familiari, è necessario che i medesimi vi risiedano effettivamente, con iscrizione anagrafica, da almeno tre mesi alla data stabilita per la presentazione delle domande;
• l’età dei figli è riferita al 31 dicembre dell’anno in cui si effettuano le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie;
• in caso di parità di precedenze e di punteggio prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica;
• per i docenti di religione cattolica il punteggio è attribuito sulla base della graduatoria unica regionale, suddivisa per diocesi, formulata dall’Ufficio scolastico regionale ai sensi dell’art. 10, commi 3 e 4 dell’O.M. n. 36 del 23 marzo 2009.
(…)

Art. 2 – Docenti destinatari delle utilizzazioni

(…)
5. Negli istituti di istruzione secondaria il docente titolare di cattedra o posto di insegnamento, i docenti di sostegno nonché i docenti di religione cattolica che trovino nella scuola di titolarità una riduzione dell’orario obbligatorio di insegnamento fino ad un quinto, ove non completino l’orario nella scuola medesima, sono utilizzati nell’ambito della scuola di titolarità, per le ore mancanti, nelle attività specifiche della scuola e, prioritariamente, per lo svolgimento di supplenze temporanee. La presente normativa si applica anche agli insegnanti di religione cattolica della scuola dell’infanzia e primaria Il titolare di cattedra costituita tra più scuole completa l’orario nella scuola di titolarità, qualora nella stessa si determini la necessaria disponibilità di ore.
(…)

(omissis)