Disegno di legge 18 febbraio 2002
Disegno di Legge: “Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado”.
(Approvato dal Consiglio dei Ministri il 18 febbraio 2002)
Art. 1
(Ruoli degli insegnanti di religione cattolica)
1.Ai fini dell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali di ogni ordine e grado, quale previsto dall’Accordo che apporta modificazioni al Concordato lateranense e relativo al Protocollo addizionale, reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, e dall’Intesa tra il Ministro della Pubblica Istruzione e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, resa esecutiva con il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751 e successive modificazioni e integrazioni, sono istituiti due distinti ruoli regionali, articolati per ambiti territoriali corrispondenti alle diocesi, del personale docente e corrispondenti ai cicli scolastici previsti dall’ordinamento.
2.Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui al comma 1 si applicano, salvo quanto previsto dalla presente legge, le norme di stato giuridico e il trattamento economico previsti dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione nelle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, di seguito denominato “testo unico”, e dalla contrattazione collettiva.
3. Nella scuola materna e nella scuola elementare l’insegnamento della religione cattolica può essere affidato ai docenti di sezione o di classe riconosciuti idonei dalla competente autorità ecclesiastica, ai sensi del punto 2.6 della predetta Intesa, che siano disposti a svolgerlo.
Art. 2
(Dotazioni organiche dei posti per l’insegnamento della religione cattolica)
1.Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della funzione pubblica, è stabilita la consistenza della dotazione organica degli insegnanti di religione cattolica, articolata su base regionale, determinata nella misura del 70 per cento dei posti d’insegnamento complessivamente funzionanti.
2.Le dotazioni organiche per l’insegnamento della religione cattolica nella scuola secondaria sono stabilite dal dirigente regionale, nell’ambito dell’organico complessivo di ciascuna regione, nella misura del 70 per cento dei posti funzionanti nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi.
3.Le dotazioni organiche per l’insegnamento della religione cattolica nella scuola materna e nella scuola elementare sono stabilite dal dirigente regionale, nell’ambito dell’organico complessivo di ciascuna regione, nella misura del 70 per cento dei posti funzionanti nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi, tenuto conto di quanto previsto all’articolo 1, comma 3. In prima applicazione, le predette dotazioni organiche sono stabilite nella misura del 70 per cento dei posti funzionanti nell’anno scolastico precedente quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 3
(Accesso al ruolo)
1.L’accesso ai ruoli di cui all’articolo 1 avviene, previo superamento di concorsi per titoli ed esami, per i posti annualmente disponibili nelle dotazioni organiche di cui all’articolo 2, commi 2 e 3.
2.I concorsi per titoli ed esami sono indetti su base regionale, con frequenza triennale, dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con possibilità di svolgimento in più sedi decentrate, in relazione al numero dei concorrenti, ai sensi dell’art. 400, comma 1, del “testo unico”. Qualora, in ragione dell’esiguo numero dei candidati, si ponga l’esigenza di contenere gli oneri relativi al funzionamento delle commissioni giudicatrici, il Ministero dispone l’aggregazione territoriale dei concorsi, indicando l’ufficio scolastico regionale che deve curare l’espletamento dei concorsi così accorpati.
3.I titoli di qualificazione professionale per partecipare ai concorsi sono quelli stabiliti al punto 4 dell’Intesa di cui all’articolo 1, comma 1.
4.Ciascun candidato dovrà inoltre essere in possesso del riconoscimento di idoneità di cui al Protocollo addizionale, n. 5, lettera a), reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, rilasciato dall’ordinario diocesano competente per territorio e potrà concorrere soltanto per i posti disponibili nel territorio di pertinenza della diocesi.
5.Relativamente alle prove d’esame, fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 5, comma 2, si applicano le norme dell’art. 400, comma 6, del testo unico che prevedono l’accertamento della preparazione culturale generale e didattica come quadro di riferimento complessivo, e con esclusione dei contenuti specifici dell’insegnamento della religione cattolica.
6.Le commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami sono presiedute da un professore universitario o a un dirigente scolastico o da un ispettore tecnico, e
composte da due docenti di ruolo, con almeno cinque anni di anzianità, titolari di insegnamento pertinente con l’accertamento di cui al comma 5. Il presidente e i componenti delle commissioni giudicatrici sono nominati dal dirigente regionale e scelti nell’ambito della regione in cui si svolgono i concorsi.
7.Le commissioni compilano l’elenco di coloro che hanno superato il concorso; l’elenco è approvato dal dirigente regionale che ha curato lo svolgimento del concorso.
8.L’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato è disposta dal dirigente regionale d’intesa con l’ordinario diocesano competente per territorio, ai sensi del n. 5, lettera a) del Protocollo addizionale di cui all’articolo 1 comma 1, e del punto 2.5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985 n. 751, nell’ambito del regime autorizzatorio in materia di assunzioni previsto dall’articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997 n.449 e successive modificazioni.
9.Ai motivi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dalle vigenti disposizioni si aggiunge la revoca dell’idoneità da parte dell’ordinario diocesano competente divenuta esecutiva a norma dell’ordinamento canonico, sempreché non si fruisca della mobilità professionale o della diversa utilizzazione o mobilità collettiva, di cui all’articolo 4, comma 3.
10.Per tutti i posti non coperti da insegnanti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, si provvede mediante contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai dirigenti scolastici, su indicazione del dirigente regionale, d’intesa con il competente ordinario diocesano.
Art. 4
(Mobilità)
1.Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui all’articolo 1, comma 1, si applicano le disposizioni vigenti in materia di mobilità professionale nel comparto del personale della scuola limitatamente ai passaggi, per il medesimo insegnamento, da un ciclo ad altro di scuola. Tale mobilità professionale è subordinata all’inclusione nell’elenco di cui all’articolo 3, comma 7, relativo al ciclo di scuola richiesto, al riconoscimento dell’idoneità rilasciata dall’ordinario diocesano competente ed all’intesa con il medesimo ordinario.
2.La mobilità territoriale degli insegnanti di religione cattolica è subordinata al possesso del riconoscimento dell’idoneità rilasciata dall’ordinario diocesano competente per territorio e all’intesa con il medesimo ordinario.
3.L’insegnante di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo indeterminato al quale sia stata revocata l’idoneità, ovvero che si trovi in situazione di esubero a seguito di contrazione dei posti di insegnamento, può fruire della mobilità professionale nel comparto del personale della scuola, con le modalità previste dalle disposizioni in vigore e subordinatamente al possesso dei requisiti prescritti per l’insegnamento richiesto, ed ha altresì titolo a partecipare alle procedure di diversa utilizzazione e di mobilità collettiva previste dall’art. 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 5
(Norme transitorie e finali)
1.Il primo concorso per titoli ed esami che sarà bandito dopo l’entrata in vigore della presente legge, consistente in una sola prova, è riservato agli insegnanti di religione cattolica che abbiano prestato servizio continuativo nell’insegnamento di religione cattolica per almeno quattro anni e per un orario non inferiore alla metà di quello d’obbligo anche in ordini e gradi scolastici diversi, e siano in possesso dei requisiti previsti dall’art. 3, commi 3 e 4.
2.Il programma di esame del primo concorso sarà volto unicamente all’accertamento della conoscenza dell’ordinamento scolastico, degli orientamenti didattici e pedagogici relativi ai gradi di scuola ai quali si riferisce il concorso e degli elementi essenziali della legislazione scolastica.
3.La presente legge si applica anche agli insegnanti di religione cattolica delle regioni di confine, ove essa non risulti in contrasto con le norme locali tutelate dal Protocollo addizionale, n. 5, lettera c), di cui all’articolo 1 comma 1.
Art. 6
(Disposizione finanziaria)
1. All’onere derivante dalla presente legge, valutato in 7.680.750 euro per l’anno 2002 ed in 19.289.150 euro a decorrere dall’anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze relativo all’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Autore:
Governo
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Istruzione, Ruolo, Religione Cattolica, Dotazioni organiche, Mobilità, Scuola pubblica
Natura:
Disegno di legge