Legge regionale 07 maggio 2008, n.5
L.R. Puglia 7 maggio 2008, n. 5: “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 1 agosto 2003, n. 11 (Nuova disciplina del commercio)”.
(omissis)
ARTICOLO 12
Modifiche e integrazioni all’articolo 18 della l.r. 11/2003
[…]
c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
“5. Il Comune, sentite le organizzazioni e associazioni di cui al comma 1, individua i giorni nei quali gli esercenti possono derogare all’obbligo di chiusura domenicale e festiva. Detti giorni comprendono quelli del mese di dicembre, nonché un’ulteriore domenica o festività per ogni altro mese dell’anno. Ulteriori aperture possono essere definite di concerto con le organizzazioni e associazioni di cui al comma 1, nel numero massimo consentito per i comuni a economia prevalentemente turistica e città d’arte di cui al comma 6.”
[…]
e) il comma 6 è sostituito dal seguente:
“6. Nei comuni a economia prevalentemente turistica e nelle città d’arte, gli esercenti determinano liberamente gli orari di apertura e di chiusura e possono derogare dall’obbligo della chiusura festiva e domenicale nelle domeniche e festività comprese nel periodo maggio-settembre, oltre che nei giorni disposti ai sensi del comma 5, fermo restando quanto previsto al comma 8 quater. Il calendario delle domeniche e festività nelle quali è consentito derogare all’obbligo di chiusura viene definito dal Comune di concerto con le organizzazioni e associazioni di cui al comma 1.”;
[…]
8 quater. Gli esercizi di commercio al dettaglio devono rimanere chiusi nei
seguenti giorni:
a) 1° gennaio;
b) domenica di Pasqua;
c) 25 aprile;
d) 1° maggio;
e) 2 giugno;
f) 25 e 26 dicembre.
[…]
(omissis)
Autore:
Regione Puglia
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Festività religiose, Natale, Domeniche, Pasqua, Santo Stefano, Chiusura domenicale degli esercizi commerciali
Natura:
Legge regionale