Legge 01 ottobre 2008, n.LXXI
Legge 1 ottobre 2008, n. LXXI – Legge sulle fonti del diritto
Pontificato di S. S. Benedetto XVI – Anno IV
Per procedere ulteriormente nel sistematico adeguamento normativo dell'ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano, avviato con la legge fondamentale del 26 novembre 2000, di Nostro Motu Proprio e certa scienza, con la pienezza della Nostra Sovrana autorità, abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto appresso, da osservarsi come legge dello Stato:
Art. 1. (Fonti principali del diritto)
1. L'ordinamento giuridico vaticano riconosce nell'ordinamento canonico la prima fonte normativa e il primo criterio di riferimento interpretativo.
2. Sono fonti principali del diritto la legge fondamentale e le leggi promulgate per lo Stato della Città del Vaticano dal Sommo Pontefice, dalla Pontificia Commissione o da altre autorità alle quali Egli abbia conferito l'esercizio del potere legislativo.
3. Quanto disposto circa le leggi riguarda anche i decreti, i regolamenti e ogni altra disposizione normativa legittimamente emanati.
4. L'ordinamento giuridico vaticano si conforma alle norme di diritto internazionale generale e a quelle derivanti da trattati e altri accordi di cui la Santa Sede è parte, salvo quanto prescritto al n. 1.
Art. 2. (Pubblicazione, entrata in vigore e conservazione)
1. Le leggi sono pubblicate con la data e con il numero romano progressivo per la durata di ciascun pontificato.
2. Le leggi entrano in vigore il settimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un diverso termine.
3. Le leggi indicate nell'art. 1 n. 2 sono depositate nell'apposito Archivio del Governatorato e pubblicate nello speciale supplemento degli Ada Apostolicae Sedis, eccetto che in casi particolari sia prescritta nella legge medesima una diversa forma di pubblicazione.
Art. 3. (Recezione della legislazione italiana)
1. Nelle materie alle quali non provvedono le fonti indicate nell'art. 1, si osservano, in via suppletiva e previo recepimento da parte della competente autorità vaticana, le leggi e gli altri atti normativi emanati nello Stato Italiano.
2. Il recepimento è disposto purché i medesimi non risultino contrari ai precetti di diritto divino, né ai principi generali del diritto canonico, nonché alle norme dei Patti Lateranensi e successivi Accordi e sempre che, in relazione allo stato di fatto esistente nella Città del Vaticano, risultino ivi applicabili.
Art. 4. (Norme civili)
Sotto le riserve specificate nell'art. 3, si osserva il Codice civile italiano del 16 marzo 1942 con le leggi che lo hanno modificato fino all'entrata in vigore della presente legge, salve le seguenti riserve:
a) la cittadinanza vaticana è regolata da apposita legge vaticana;
b) la capacità a compiere qualsiasi atto giuridico, ad acquistare e disporre per negozio tra vivi o a causa di morte dei chierici, dei membri degli Istituti di vita consacrata religiosi e delle Società di vita apostolica, che siano cittadini vaticani, è regolata dalla legge canonica;
c) il matrimonio è regolato esclusivamente dalla legge canonica;
d) l'adozione è autorizzata dal Sommo Pontefice;
e) la prescrizione, quanto ai beni ecclesiastici, è regolata dai cann. 197-199 e 1268-1270 del Codex iuris canonici, osservandosi inoltre il can. 76 § 2 del medesimo Codex;
f) le donazioni ed i lasciti per causa di morte a favore delle pie cause sono regolati dai cann. 1299-1300; 1308-1310 dello stesso Codex;
g) gli atti di nascita, di matrimonio e di morte sono redatti a norma della legislazione vaticana;
h) i registri di cittadinanza e di anagrafe sono tenuti presso il Governatorato;
i) i rapporti di lavoro sono disciplinati da apposita normativa vaticana;
l) le funzioni di notaro sono esercitate da avvocati della Santa Sede designati dal Presidente del Governatorato. Con le stesse modalità, possono essere designati, per l'esercizio delle funzioni notarili, anche avvocati rotali o civili che abbiano un rapporto organico, o di collaborazione per contratto, con il Governatorato;
m) le funzioni del conservatore delle ipoteche, agli effetti delle trascrizioni e delle iscrizioni ipotecarie, sono esercitate dalla Direzione dei Servizi Tecnici. La stessa Direzione provvede anche alla tenuta ed aggiornamento del catasto.
Art. 5. (Norme di procedura civile)
Si osserva il Codice di procedura civile vaticano del 1° maggio 1946, con le modificazioni successive, anche per la semplificazione e l'abbreviazione del rito.
Art. 6. (Poteri del giudice in materia civile)
Quando una controversia civile non si possa decidere con il riferimento ad una norma prevista dalle fonti indicate nei precedenti articoli, il giudice decide tenuti presenti i precetti del diritto divino e del diritto naturale, nonché i principi generali dell'ordinamento giuridico vaticano.
Art. 7. (Norme penali)
1. Fino a che non si provveda a nuova definizione del sistema penale, si osserva, sotto le riserve specificate nell'art. 3, il Codice penale italiano recepito con la legge 7 giugno 1929, n. II, come modificato ed integrato dalle leggi vaticane.
2. La legge prevede i casi nei quali alle pene detentive possono essere sostituite sanzioni alternative e ne indica la natura, avuta presente la funzione educativa della pena.
3. Le pene pecuniarie espresse in lire italiane, convertite in Euro ai sensi della legge 28 dicembre 2001, n. CCCLXXI, sono determinate con provvedimento amministrativo del Cardinale Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano.
4. Gli illeciti amministrativi e le relative sanzioni sono regolati da apposita legge vaticana.
Art. 8. (Norme di procedura penale)
Sino a che non si provveda a nuova disciplina del rito, si osserva, sotto le riserve specificate nell'art. 3, il Codice di procedura penale italiano recepito con la legge 7 giugno 1929, n. II, come modificato ed integrato dalle leggi vaticane.
Art. 9. (Poteri del giudice in materia penale)
Qualora manchi qualunque disposizione penale e tuttavia sia commesso un fatto che offenda i principi della religione o della morale, l'ordine pubblico o la sicurezza delle persone o delle cose, il giudice può richiamarsi ai principi generali della legislazione per comminare pene pecuniarie sino ad Euro tremila, ovvero pene detentive sino a sei mesi, applicando, se del caso, le sanzioni alternative di cui alla legge 14 dicembre 1994, n. CCXXVII.
Art. 10. (Rappresentanza, Patrocinio e Giuramento nel giudizio)
1. La rappresentanza ed il patrocinio nelle diverse sedi di giudizio sono regolati da apposita legge.
2. Nei giudizi il giuramento delle parti, dei testimoni, dei periti o di altri deve prestarsi nelle forme osservate dinanzi ai tribunali ecclesiastici.
Art. 11. (Istruzione scolastica)
1. Ferma restando la specificità dell'ordinamento vaticano, che si ispira in materia di istruzione e formazione alle indicazioni del Magistero della Chiesa con particolare riguardo alla primaria responsabilità dei genitori, l'istruzione scolastica è obbligatoria, dall'età di sei anni a quella di diciotto compiuti.
2. All'obbligo si soddisfa con la frequenza di strutture scolastiche legalmente riconosciute, secondo la legislazione dei diversi Stati, salvo che i genitori e tutori dimostrino di poter impartire privatamente l'istruzione a loro cura e spese e con idonei strumenti didattici.
3. Con provvedimento amministrativo saranno stabilite le modalità applicative.
Art. 12. (Norme amministrative)
1. Salva specifica normativa vaticana e sotto le riserve indicate nell'art. 3, si osservano nella Città del Vaticano:
a) la legislazione dello Stato italiano vigente all'entrata in vigore della presente legge, compresi i regolamenti e i trattati ratificati dall'Italia e le norme di esecuzione dei trattati medesimi, concernente:
1) i pesi e misure di ogni genere;
2) i brevetti di invenzione e i marchi e brevetti di fabbrica;
3) le ferrovie;
4) le poste;
5) le telecomunicazioni ed i relativi servizi, sia su rete fissa che mobile, nelle loro diverse componenti;
6) la trasmissione dell'energia elettrica;
7) l'aviazione;
8) gli automobili e la loro circolazione;
9) la difesa contro le malattie infettive e contagiose.
b) le leggi dello Stato italiano, con i relativi regolamenti generali e speciali, e con i regolamenti della Regione Lazio, della Provincia e del Comune di Roma, concernenti la polizia edilizia ed urbana e l'igiene e la sanità pubblica.
2. In caso di necessità dettato da pubblica utilità, per l'acquisizione allo Stato di beni
privati, l'utilizzo temporaneo dei medesimi, le prestazioni di opere e servizi, provvede il Presidente del Governatorato con decreto motivato, stabilendo il relativo indennizzo.
3. Per autorità dello Stato previste nelle leggi e nei regolamenti richiamati in quest'articolo si intende il Presidente del Governatorato, salvo espressa delega da parte del medesimo.
Art. 13. (Abrogazione ed entrata in vigore)
La presente legge sulle fonti del diritto sostituisce integralmente la legge sulle fonti del diritto 7 giugno 1929, n. II. Essa entrerà in vigore il 1° gennaio 2009.
Comandiamo che l'originale della presente legge, munito del sigillo dello Stato, sia depositato nell’Archivio delle leggi dello Stato della Città del Vaticano, e che il testo corrispondente sia pubblicato nel supplemento degli Acta Apostolicae Sedis, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.
Dato dal Nostro Palazzo Apostolico Vaticano il primo ottobre 2008, anno IV del Nostro Pontificato.
BENEDETTO PP. XVI
Autore:
Pontefice
Dossier:
_Chiesa cattolica_, Stato Città del Vaticano
Nazione:
Stato Città del Vaticano
Parole chiave:
Stato Città del Vaticano, Patti lateranensi, Fonti normative, Recepimento, Diritto canonco, Legge fondamentale, Legislazione italiana, Fonte suppletiva, Diritto divino, Principi generali dell'ordinamento canonico, Codice civile italiano
Natura:
Legge
File PDF:
4866-legge-01-ottobre-2008-n-lxxi.pdf