Legge regionale 14 ottobre 2008, n.13
L.R. 14 ottobre 2008, n. 13: “Disposizioni relative alla promozione del sistema integrato di sicurezza urbana ed alle politiche per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini”.
(omissis)
ARTICOLO 8
(Terzo settore, volontariato e associazionismo)
1. La Regione riconosce l’importanza del coinvolgimento del terzo settore, delle associazioni giovanili e studentesche, di quelle degli stranieri e degli oratori per l’attuazione delle politiche di sicurezza delle città e del territorio umbro.
2. La Regione promuove l’attività del volontariato, del terzo settore e dell’associazionismo anche sportivo, diretta all’animazione sociale e culturale, all’aiuto delle vittime di fatti criminosi, all’attività di prevenzione e di educazione alla cultura della legalità, alla formazione di figure di mediazione culturale e familiare.
3. L’utilizzo dei soggetti di cui ai commi 1 e 2, ai fini della presente legge, è ammesso solo nel rispetto dei principi e delle finalità di cui alle leggi 11 agosto 1991, n. 266 “Legge-quadro sul volontariato”, 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e legge 1 agosto 2003, n. 206 “Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo”, nonché nel rispetto della normativa vigente in materia.
(omissis)
Autore:
Regione Umbria
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Volontariato, Associazionismo, Oratori, Terzo settore, Politichè di sicurezza, Sistema integrato di interventi e servizi sociali
Natura:
Legge regionale